CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/11/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città ad esito di giudizio abbreviato in data 29/03/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui al capo 7) (artt. 81 cpv., 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen. ed art. 416 bis.l. cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione pluriaggravato, avendo la Corte territoriale adoperato un percorso giustificativo illogico e contraddittorio rispetto alle doglianze difensive sul punto, che invocavano anche la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione in punto di colpevolezza risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti, sicché la pretesa violazione della legge sostanziale si traduce in assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese (Fabbrocini e Labhouti), delle intercettazioni ambientali dei colloqui tra le stesse intercorsi presso il [OSCURATO:PERSONA] C.C. di Avellino dove venivano convocati per essere sentiti a s.i.t., dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro delle due persone offese e dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'appartamento locato alle due parti lese. Ebbene, la disamina delle pronunce di merito consente di rilevare come il propalato della Fabbrocini e del Lobhouti, avente pregnante rilievo probatorio, ha costituito oggetto del necessario vaglio critico in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle persone offese, di cui sia il G.I.P. sia la Corte territoriale danno conto in motivazione. Infatti, i giudici di merito rilevano come le incongruenze interne al narrato delle due persone offese e la non perfetta sovrapponibilità delle loro dichiarazioni non valgono ad inficiarne l'attendibilità né a dimostrarne l'intento calunniatorio nei confronti dell'imputato, ma si giustificano alla luce dello stato emotivo delle parti lese al momento della testimonianza (resa in un momento immediatamente successivo alle minacce loro rivolte dal prevenuto), del timore della Fabbrocini e del Labhouti dovuto alla caratura criminale del Botta, a loro ben nota e comunque ribadita dallo stesso imputato al momento dei fatti e della estemporaneità della decisione delle due persone offese di recarsi presso la Più vicina stazione dei Carabinieri, in quanto intimiditi dalle possibili ritorsioni ai danni del proprio nucleo familiare da parte di esponenti al clan Contini. Ebbene, alla luce di quanto esposto, deve concludersi che la parte motiva della pronuncia impugnata in punto di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese risulta esente dai vizi lamentati dal ricorrente, di talché le censure dedotte si traducono in mere doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità. Infatti, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609), ciò che, nel caso di specie, non ricorre. Anche il profilo di censura afferente alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato, in quanto l'asserito vizio di motivazione è confutato dalla disamina della pronuncia impugnata, che risulta corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto, infatti, la Corte territoriale, pronunciandosi sulla corrispondente censura dedotta con l'atto d'appello, ha logicamente escluso la configurabilità della fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni a fronte da un lato della inesistenza di alcun diritto del prevenuto nei confronti delle persone offese, elemento necessario nella struttura tipica del delitto ex art. 393 cod. pen., e dall'altro delle modalità del fatto in quanto dimostrative della sussistenza di un interesse personale dell'imputato ad agire, che esclude ex se l'ipotesi delittuosa invocata dalla difesa. In tal senso, la pronuncia di merito risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi che assumono di per sé natura illecita (ex multis, Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Rv. 234117). Pertanto, integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Rv. 255651). Le ulteriori censure dedotte sul punto si traducono, pertanto, in mere doglianze in punto di fatto, in quanto tali vietate in sede di legittimità. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen. ed art. 416 bis.l. cod. pen. Il motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto che tendono a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen., le censure dedotte tendono a colpire, ancora una volta, la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, sulla cui base la Corte territoriale ha fondato il giudizio in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento circostanziale in discorso. Stante la non censurabilità della parte motiva della pronuncia impugnata in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca della testimonianza delle parti lese (si veda supra), correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen., posto che la seconda parte della condotta illecita era stata realizzata all'interno dell'abitazione delle vittime, dunque all'interno di uno dei luoghi di cui all'art. 624 cod. pen. Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., risulta esente dai vizi censurati il percorso motivazionale adottato dai giudici di merito, i quali hanno correttamente rilevato come l'esplicito riferimento da parte dell'imputato a questioni specificamente inerenti il clan Contini, quali il pentimento del nipote della persona offesa Fabbrocini e l'uccisione del datore di lavoro della persona offesa Labhouti, risultava idonea ad integrare la circostanza aggravante in discorso, in quanto idonea ad evocare la forza di intimidazione della consorteria criminale menzionata, ben nota alle due persone offese per le vicende3 familiari e personali vissute. 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulla gravità ed odiosità del reato commesso e sulla estrema pericolosità dell'imputato (pag. 7 della sentenza impugnata). In tal senso, rileva precisare che la sussistenza di circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez., n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua