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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 27175/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17618/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in R oma, via Merulana n. 247, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato - Oggetto: s.n.c. utili AC –2/10/2024 r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del la Corte di appello di Salerno n. 479 / 20 20 , pubblicata in data 12 maggio2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il decreto ingiuntivo per euro 252.339,00 da lui ottenuto, quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a titolo di utili maturati negli esercizi 2005, 2006 e 2007, e, in parziale riforma della predetta sentenza , ha condanna to il [OSCURATO:PERSONA] a pagare in restituzione alla società la somma di euro 145.775,53a titolo di indebito, negando che vi fosse prova in atti di un finanziamento da questi effettuato in favore della società.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che nelle società di persone, quale era la [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti, il diritto del socio a percepire utili di gestione sorge solo per effetto dell’ avvenuta approvazione del rendiconto; b) che nella specie andava condivisa la valutazione del primo giudice, laddove aveva accertato che alcuna prova era stata fornita della predisposizione e successiva approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi per cui il [OSCURATO:PERSONA] rivendicavail proprio diritto agli utili; c) che alcuna allegazione, prima ancora che prova, era stata tampoco fornita nel giudizio di opposizione dal decreto ingiuntivo dell’avvenuta predisposizione e approvazione dei citati rendiconti , ciò che rendeva impossibile r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedere all’accertamento del diritto fatto valere in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

« Primo motivo: Violazione e /o falsa applicazione degli artt.2261 e 2262 cod. civ., nonché dell’art. 263 c.p.c. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. ) » deducendo che la Corte di appello , una volta revocato il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei rendiconti, avrebbe tuttavia dovuto accertare il diritto del socio e la misura dell’utile, procedendo a istruire la causa proprio per determinareil contenuto de i rendicont i mancant i . b.

« Secondo motivo .

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla presenza tra documenti prodotti non soltanto delle attestazioni rilasciate a fini fiscali al socio (che non possono surrogare il rendiconto), ma anche dei bilanci allegati alle dichiarazioni fiscali della società e del bilancio di trasformazione della stessa , che invece ben possono costituire documenti contabili dell’utile effettivamente prodotto e valido rendiconto.».

I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati , si rivelano inammissibili perché mostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti legittimanti la sua emissione, mostra di ben avvedersi della domanda di merito del [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento del suo credito per utili sociali (cfr. pag. 8: “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione esteso all’esame … della fondatezza della domanda del creditore”.).

Sennonché, tale r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] domandadi cognizione è poco oltre respinta sul presupposto , che costituisce la ratio decidendi , dell’accertamento, già effettuato dal Tribunale e condiviso in appello, dell’ assenza di qualsiasi possibilità di procedere alla valutazione della consistenza degli utili maturati in assenza di alcun documento contabile che potessetenere luogo dei rendiconti approvati.

I due motivi di ricorso in esame prescindono del tut t o da tale argomentazione motiva e dall’accertamento in fatto su cui si fonda, finendo il secondo mezzo per introdurre l’ argomento dell’esistenza di prove in atti della contabilità sociale che, oltre che riferibili all’epoca della trasformazione (2009), successiva a quella oggetto della pretesa monitoria (utili 2005,2006 e 2007), finiscono per pretendere da questa Corte un a rivalutazione, altrettanto inammissibile, del materiale probatorio, di cui peraltro omette di indicare – ai fini dell’ autosufficienza della censura – come, dove e quando tali circostanze documentali sarebbero stateritualmente introdotte in lite e coltivate nella fase di merito.

Da ultimo, le due censurepresuppongono una domanda diversa da quella formulata (di mero accertamento) che non risulta mai proposta, non contenendo il motivo, in ossequio alla necessaria autosufficienza, alcuna indicazione del come, dove e quando una simile diversa domanda sia stata ritualmente proposta e coltivata nella fase di merito. c.

« Terzo motivo .

Violazione e /o falsa applicazione degli artt.2033, 2036, 2260 e 2476 cod. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa ha accertato la natura indebita del pagamento di euro 145.775,53 effettuato dalla società, posto che la domanda era stata erroneamente qualificata dal giudice territoriale, potendo al r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] più inquadrarsi nella fattispecie dell’azione sociale di responsabilitàavverso l’amministratore [OSCURATO:PERSONA], ma giammainell’alveo del pagamento indebito. d.

« Quarto motivo .

Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata nella valutazione dei criteri di riparto dell’onere della prova dell’indebito, come dei criteri di valutazione della prova presuntiva in relazione alla ritenuta carenza probatoria del finanziamento effettuato d a l [OSCURATO:PERSONA] in favore della società.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili perché, sotto l’apparente denuncia della falsa applicazione dei principi di interpretazione della domanda, sottendono in realtà il tentativodi far compiere a questa Corte un’ennesima valutazione in fatto, indirizzata alla rivalutazione delle prove acquisite in atti, al fine di dimostrare l’inesistenza della prova dell’ indebito e l’esistenza di un proprio credito da finanziamento nei confronti della società.

Le due censure, infatti, senza minimamente contestare i canoni ermeneutici applicabili alla fase di interpretazione delle prove da parte del giudice di merito , pretendono di far accertare in questa fase di legittimità l’utilizzabilità, ai fini del decidere , di quei documenti ( mastrini, estratti conto, assegni) che i giudici del merito hanno concordemente negato essere utilizzabili per dimostrare la sussistenza di una valida causa debendi, idonea a esc ludere l’invece acclarata natura indebita del pagamento effettuato dalla società intimata a favore del ricorrente e oggetto della condanna restitutoria.r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.La mancata attività difensiva dell’intimata esonera la Corte dal dover provvedere alla regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17618/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in R oma, via Merulana n. 247, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende giusta procura in calce al ricorso ; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato - Oggetto: s.n.c. utili AC –2/10/2024 r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del la Corte di appello di Salerno n. 479 / 20 20 , pubblicata in data 12 maggio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il decreto ingiuntivo per euro 252.339,00 da lui ottenuto, quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a titolo di utili maturati negli esercizi 2005, 2006 e 2007, e, in parziale riforma della predetta sentenza , ha condanna to il [OSCURATO:PERSONA] a pagare in restituzione alla società la somma di euro 145.775,53a titolo di indebito, negando che vi fosse prova in atti di un finanziamento da questi effettuato in favore della società. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che nelle società di persone, quale era la [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti, il diritto del socio a percepire utili di gestione sorge solo per effetto dell’ avvenuta approvazione del rendiconto; b) che nella specie andava condivisa la valutazione del primo giudice, laddove aveva accertato che alcuna prova era stata fornita della predisposizione e successiva approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi per cui il [OSCURATO:PERSONA] rivendicavail proprio diritto agli utili; c) che alcuna allegazione, prima ancora che prova, era stata tampoco fornita nel giudizio di opposizione dal decreto ingiuntivo dell’avvenuta predisposizione e approvazione dei citati rendiconti , ciò che rendeva impossibile r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedere all’accertamento del diritto fatto valere in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. « Primo motivo: Violazione e /o falsa applicazione degli artt.2261 e 2262 cod. civ., nonché dell’art. 263 c.p.c. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. ) » deducendo che la Corte di appello , una volta revocato il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei rendiconti, avrebbe tuttavia dovuto accertare il diritto del socio e la misura dell’utile, procedendo a istruire la causa proprio per determinareil contenuto de i rendicont i mancant i . b. « Secondo motivo . Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla presenza tra documenti prodotti non soltanto delle attestazioni rilasciate a fini fiscali al socio (che non possono surrogare il rendiconto), ma anche dei bilanci allegati alle dichiarazioni fiscali della società e del bilancio di trasformazione della stessa , che invece ben possono costituire documenti contabili dell’utile effettivamente prodotto e valido rendiconto.». I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati , si rivelano inammissibili perché mostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti legittimanti la sua emissione, mostra di ben avvedersi della domanda di merito del [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento del suo credito per utili sociali (cfr. pag. 8: “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione esteso all’esame … della fondatezza della domanda del creditore”.). Sennonché, tale r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] domandadi cognizione è poco oltre respinta sul presupposto , che costituisce la ratio decidendi , dell’accertamento, già effettuato dal Tribunale e condiviso in appello, dell’ assenza di qualsiasi possibilità di procedere alla valutazione della consistenza degli utili maturati in assenza di alcun documento contabile che potessetenere luogo dei rendiconti approvati. I due motivi di ricorso in esame prescindono del tut t o da tale argomentazione motiva e dall’accertamento in fatto su cui si fonda, finendo il secondo mezzo per introdurre l’ argomento dell’esistenza di prove in atti della contabilità sociale che, oltre che riferibili all’epoca della trasformazione (2009), successiva a quella oggetto della pretesa monitoria (utili 2005,2006 e 2007), finiscono per pretendere da questa Corte un a rivalutazione, altrettanto inammissibile, del materiale probatorio, di cui peraltro omette di indicare – ai fini dell’ autosufficienza della censura – come, dove e quando tali circostanze documentali sarebbero stateritualmente introdotte in lite e coltivate nella fase di merito. Da ultimo, le due censurepresuppongono una domanda diversa da quella formulata (di mero accertamento) che non risulta mai proposta, non contenendo il motivo, in ossequio alla necessaria autosufficienza, alcuna indicazione del come, dove e quando una simile diversa domanda sia stata ritualmente proposta e coltivata nella fase di merito. c. « Terzo motivo . Violazione e /o falsa applicazione degli artt.2033, 2036, 2260 e 2476 cod. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa ha accertato la natura indebita del pagamento di euro 145.775,53 effettuato dalla società, posto che la domanda era stata erroneamente qualificata dal giudice territoriale, potendo al r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] più inquadrarsi nella fattispecie dell’azione sociale di responsabilitàavverso l’amministratore [OSCURATO:PERSONA], ma giammainell’alveo del pagamento indebito. d. « Quarto motivo . Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata nella valutazione dei criteri di riparto dell’onere della prova dell’indebito, come dei criteri di valutazione della prova presuntiva in relazione alla ritenuta carenza probatoria del finanziamento effettuato d a l [OSCURATO:PERSONA] in favore della società. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili perché, sotto l’apparente denuncia della falsa applicazione dei principi di interpretazione della domanda, sottendono in realtà il tentativodi far compiere a questa Corte un’ennesima valutazione in fatto, indirizzata alla rivalutazione delle prove acquisite in atti, al fine di dimostrare l’inesistenza della prova dell’ indebito e l’esistenza di un proprio credito da finanziamento nei confronti della società. Le due censure, infatti, senza minimamente contestare i canoni ermeneutici applicabili alla fase di interpretazione delle prove da parte del giudice di merito , pretendono di far accertare in questa fase di legittimità l’utilizzabilità, ai fini del decidere , di quei documenti ( mastrini, estratti conto, assegni) che i giudici del merito hanno concordemente negato essere utilizzabili per dimostrare la sussistenza di una valida causa debendi, idonea a esc ludere l’invece acclarata natura indebita del pagamento effettuato dalla società intimata a favore del ricorrente e oggetto della condanna restitutoria.r.g. n. 17618/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.La mancata attività difensiva dell’intimata esonera la Corte dal dover provvedere alla regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
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