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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 00852/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite atto di impugnazione redatto da Difensore cassazionista (depositato il 27 gennaio 2020), per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino il 19 dicembre 2019, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in pari data, ha rigettato l'opposizione avanzata nei confronti del decreto con il quale lo stesso Ufficio giudiziario il 21 gennaio 2015 aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 76, comma 4-bis, e 112, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non avere il Tribunale - ad avviso del ricorrente - risposto a nessuna delle doglianze svolte nel ricorso.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe trascurato non soltanto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pandolfino su cui si fonda il diniego del beneficio non sono inconfutabili ma anche che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato raggiunto nemmeno da un avviso di garanzia per tali accuse, mentre proprio il collaboratore di giustizia è indagato per calunnia, su denunzia di [OSCURATO:PERSONA] (in procedimento pendente presso il G.i.p. del Tribunale di Catania di cui si indica il numero di registro generale dell'anno 2019).

Il decidente inoltre avrebbe omesso di valutare il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 19 aprile 2018 che, oltre a richiamare la relazione favorevole della Direzione nazionale antimafia del 6 settembre 2016, ritiene cessata l'attualità della sentenza del Tribunale di Siracusa del 27 luglio 2010.

Non avrebbe nemmeno tenuto conto di alcuni decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dalla Corte di appello di Catania, che non ha attribuito credibilità a Pandolfino.

Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti, tra i quali Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 (secondo cui «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività»).

2.2. Inoltre, la Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe confuso il ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio ex art. 99, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 con il ricorso avverso la revoca dell'ammissione ex art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché «nel primo caso si devono valutare gli elementi di prova contraria forniti dall'interessato, mentre nel secondo caso - quello di specie - si doveva soltanto valutare se l'esito delle integrazioni richieste dal giudice poteva davvero comportare la revoca del beneficio richiesto.

Il Tribunale di sorveglianza ha dunque preteso un'inversione dell'onere della prova non prevista dalla legge, quando invece avrebbe dovuto valutare l'idoneità delle sole dichiarazioni de relato di un collaboratore di giustizia a mettere nel nulla la mole di documenti prodotti per la quale vi era stata ammissione al beneficio del gratuito patrocinio» (così alla p. 3 del ricorso).

Inoltre, «l'inconfutabile attendibilità del cdg Pandolfino viene attribuita dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino con affermazione apodittica che si traduce in una vera e propria mancanza di motivazione [...] Non è pleonastico rimarcare come il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato già ammesso al gratuito patrocinio dal Tribunale di Torino, e questo significa incontrovertibilmente che la documentazione allegata era stata ritenuta idonea a superare la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, DPR 2002/115.

Appare dunque evidente che la prova pretesa dal giudice è una probatio diabolica impossibile da fornire e che non è lecito richiedere (cfr.

Sezioni unite civili, 30.10.2001; Cass., Sezione II civile, 17.4.2012, n. 6008/2012» (così alla p. 3 del ricorso).

2.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] segnala poi, quanto alla mancata notifica all'Ufficio delle entrate (cui si fa riferimento a p. 2 del provvedimento impugnato), che essa è stata effettuata, come consentito (richiamando al riguardo la decisione di Sez. 4, n. 23285 del 11/05/2015, ric. [OSCURATO:PERSONA]), tramite deposito all'ufficio matricola del carcere.

2.4. Infine, si indicano passaggi testuali (alla p. 4 del ricorso: riferimento alla mancata notifica all'Agenzia delle entrate, richiamo di nota del P.G. errata) che proverebbero che l'ordinanza impugnata è frutto di una mera operazione di "copia e incolla" di altre e che, dunque, in realtà, è priva di motivazione.

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 agosto 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.Pervenuto alla Cancelleria centrale della S.C. il 10 giugno 2020 il ricorso è stato inizialmente fissato per essere trattato de plano per la camera di consiglio del 14 ottobre 2020, quando è stato rinviato a nuovo ruolo e poi ri-fissato per il 14 ottobre 2021 per essere trattato nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Appare opportuno prendere le mosse dall'ultimo argomento svolto nell'ordinanza impugnata.

Afferma il Tribunale di sorveglianza (p. 2) che non risulta che la parte abbia adempiuto all'obbligo di notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, richiamando precedente di legittimità (indicato come Sez. 4 del 17/11/2015).

Quanto al tema della notifica all'Agenzia delle entrate tramite deposito all'Ufficio matricola, l'ordinanza impugnata ha trascurato il seguente principio di diritto, cui occorre dare senz'altro continuità: Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268686: «L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso»; Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 249564: «L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto)». 3.Nel resto, preso incidentalmente atto che, come segnala la Difesa all'ultimo pagina del ricorso, il provvedimento impugnato contiene anche riferimenti a vicende procedimentali diverse, indice di un possibile impiego della tecnica informatica del "copia e incolla", si prende atto di una - vistosa - omissione di pronunzia del Tribunale di sorveglianza, che non ha preso in considerazione, nemmeno per confutarli, plurimi argomenti svolti dalla Difesa.

Infatti, «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; nello stesso senso, sia pure in diverse fattispecie, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967, e Sez. 2, n. 10785 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129).

4. Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite atto di impugnazione redatto da Difensore cassazionista (depositato il 27 gennaio 2020), per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino il 19 dicembre 2019, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in pari data, ha rigettato l'opposizione avanzata nei confronti del decreto con il quale lo stesso Ufficio giudiziario il 21 gennaio 2015 aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 76, comma 4-bis, e 112, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non avere il Tribunale - ad avviso del ricorrente - risposto a nessuna delle doglianze svolte nel ricorso. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe trascurato non soltanto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pandolfino su cui si fonda il diniego del beneficio non sono inconfutabili ma anche che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato raggiunto nemmeno da un avviso di garanzia per tali accuse, mentre proprio il collaboratore di giustizia è indagato per calunnia, su denunzia di [OSCURATO:PERSONA] (in procedimento pendente presso il G.i.p. del Tribunale di Catania di cui si indica il numero di registro generale dell'anno 2019). Il decidente inoltre avrebbe omesso di valutare il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 19 aprile 2018 che, oltre a richiamare la relazione favorevole della Direzione nazionale antimafia del 6 settembre 2016, ritiene cessata l'attualità della sentenza del Tribunale di Siracusa del 27 luglio 2010. Non avrebbe nemmeno tenuto conto di alcuni decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dalla Corte di appello di Catania, che non ha attribuito credibilità a Pandolfino. Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti, tra i quali Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 (secondo cui «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività»). 2.2. Inoltre, la Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe confuso il ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio ex art. 99, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 con il ricorso avverso la revoca dell'ammissione ex art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché «nel primo caso si devono valutare gli elementi di prova contraria forniti dall'interessato, mentre nel secondo caso - quello di specie - si doveva soltanto valutare se l'esito delle integrazioni richieste dal giudice poteva davvero comportare la revoca del beneficio richiesto. Il Tribunale di sorveglianza ha dunque preteso un'inversione dell'onere della prova non prevista dalla legge, quando invece avrebbe dovuto valutare l'idoneità delle sole dichiarazioni de relato di un collaboratore di giustizia a mettere nel nulla la mole di documenti prodotti per la quale vi era stata ammissione al beneficio del gratuito patrocinio» (così alla p. 3 del ricorso). Inoltre, «l'inconfutabile attendibilità del cdg Pandolfino viene attribuita dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino con affermazione apodittica che si traduce in una vera e propria mancanza di motivazione [...] Non è pleonastico rimarcare come il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato già ammesso al gratuito patrocinio dal Tribunale di Torino, e questo significa incontrovertibilmente che la documentazione allegata era stata ritenuta idonea a superare la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, DPR 2002/115. Appare dunque evidente che la prova pretesa dal giudice è una probatio diabolica impossibile da fornire e che non è lecito richiedere (cfr. Sezioni unite civili, 30.10.2001; Cass., Sezione II civile, 17.4.2012, n. 6008/2012» (così alla p. 3 del ricorso). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] segnala poi, quanto alla mancata notifica all'Ufficio delle entrate (cui si fa riferimento a p. 2 del provvedimento impugnato), che essa è stata effettuata, come consentito (richiamando al riguardo la decisione di Sez. 4, n. 23285 del 11/05/2015, ric. [OSCURATO:PERSONA]), tramite deposito all'ufficio matricola del carcere. 2.4. Infine, si indicano passaggi testuali (alla p. 4 del ricorso: riferimento alla mancata notifica all'Agenzia delle entrate, richiamo di nota del P.G. errata) che proverebbero che l'ordinanza impugnata è frutto di una mera operazione di "copia e incolla" di altre e che, dunque, in realtà, è priva di motivazione. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 agosto 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.Pervenuto alla Cancelleria centrale della S.C. il 10 giugno 2020 il ricorso è stato inizialmente fissato per essere trattato de plano per la camera di consiglio del 14 ottobre 2020, quando è stato rinviato a nuovo ruolo e poi ri-fissato per il 14 ottobre 2021 per essere trattato nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Appare opportuno prendere le mosse dall'ultimo argomento svolto nell'ordinanza impugnata. Afferma il Tribunale di sorveglianza (p. 2) che non risulta che la parte abbia adempiuto all'obbligo di notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, richiamando precedente di legittimità (indicato come Sez. 4 del 17/11/2015). Quanto al tema della notifica all'Agenzia delle entrate tramite deposito all'Ufficio matricola, l'ordinanza impugnata ha trascurato il seguente principio di diritto, cui occorre dare senz'altro continuità: Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268686: «L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso»; Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 249564: «L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto)». 3.Nel resto, preso incidentalmente atto che, come segnala la Difesa all'ultimo pagina del ricorso, il provvedimento impugnato contiene anche riferimenti a vicende procedimentali diverse, indice di un possibile impiego della tecnica informatica del "copia e incolla", si prende atto di una - vistosa - omissione di pronunzia del Tribunale di sorveglianza, che non ha preso in considerazione, nemmeno per confutarli, plurimi argomenti svolti dalla Difesa. Infatti, «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; nello stesso senso, sia pure in diverse fattispecie, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967, e Sez. 2, n. 10785 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129). 4. Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
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