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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1972

Cassazione n. 30084/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1972 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2022, parzialmente riformando, la decisione del Tribunale di Parma, emessa in data 16 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale ie,riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa motivazione in ordine alla ridotta entità delle diminuzioni operate in relazione agli artt. 89 e 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Si vedano, in particolare, pag. 8 sulla non rilevante incidenza del vizio parziale di mente; pag. 9 sulla ridotta entità del risarcimento rispetto al complessivo pregiudizio arrecato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1972 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2022, parzialmente riformando, la decisione del Tribunale di Parma, emessa in data 16 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale ie,riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa motivazione in ordine alla ridotta entità delle diminuzioni operate in relazione agli artt. 89 e 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Si vedano, in particolare, pag. 8 sulla non rilevante incidenza del vizio parziale di mente; pag. 9 sulla ridotta entità del risarcimento rispetto al complessivo pregiudizio arrecato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu
Sentenza Cassazione n. 30084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris