CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17676/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9487-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via V. Bachelet 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, depositata il 10/02/2017 e la sentenza del Tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9487/2017 -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione Numero sezionale 231/2022Numero di raccolta generale 17676/2022 l’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. della corte d’appello di Data pubblicazione 31/05/2022 Firenze e la sentenza del tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio che avevano rispettivamente dichiarato inammissibile l’appello e respinta la loro domanda di accertamento dell’intervenuta inefficacia del contratto preliminare di vendita con restituzione della caparra; - gli odierni ricorrenti avevano, infatti, convenuto in giudizio la promittente venditrice società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui in data 20 novembre 2004, in qualità di promissari acquirenti, avevano stipulato il contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un fabbricato sito in Comune di Pietrasanta, frazione Strettoia, sospensivamente condizionato all’approvazione, da parte del comune, di un progetto di ristrutturazione che era anche funzionale all’ottenimento di un ampliamento dell’immobile; -assumevano gli attori di avere appreso che il progetto era stato rigettato e che la promittente venditrice aveva presentato un nuovo progetto che non prevedeva alcun ampliamento; -sostenevano quindi che la condizione sospensiva non si era avverata e che a ciò conseguiva la definitiva inefficacia del contratto preliminare ed il loro diritto alla restituzione della somma di euro 55.000,00 versata a titolo di caparra; in caso di riconoscimento dell’efficacia del contratto chiedevano la risoluzione per grave inadempimento della promittente venditrice oltre alla restituzione della caparra ed al risarcimento del danno; -si costituiva la società convenuta che contestava la fondatezza della domanda attorea e chiedeva l’accertamento del diritto di trattenere la caparra previa risoluzione del contratto per fatto e colpa dei promittenti venditori; -il tribunale, all’esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 155 del 14 maggio 2013 rigettava le domande attoree ed accoglieva quella riconvenzionale della convenuta; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9487/2017 Numero sezionale 231/2022 -osservava che era stato accertato che la presentazione del nuovo Numero di raccolta generale 17676/2022Data pubblicazione 31/05/2022 progetto era avvenuta da parte dei tecnici degli attori (arch. Maggi e geom. Giannini per gli attori) all’insaputa degli stessi e con la sottoscrizione, in buona fede, del legale rappresentante della società promittente venditrice di quanto predisposto dai tecnici di controparte; poiché il contratto preliminare si limitava a fare riferimento generico ad un progetto di ristrutturazione, senza alcuno specifico riferimento ad un ampliamento dell’immobile, non era provato il carattere essenziale annesso dagli attori a detto ampliamento; -viceversa, ad avviso del tribunale risultava provato che il preliminare non era stato adempiuto per fatto e colpa degli attori con conseguente legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, cod. civ. da parte della società convenuta e diritto di trattenere definitivamente la caparra; - avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto gravame cui ha resistito la società [OSCURATO:PERSONA]; - la corte d’appello con l’ordinanza del 10 febbraio 2017 ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ. per non presentare ragionevoli probabilità di accoglimento; -a sostegno della conclusione la corte territoriale ha evidenziato che i motivi di impugnazione erano svolti in difformità dall’art. 342 cod. proc. civ. in relazione al dovere di specificazione che connota l’atto di appello; -la corte ha altresì argomentato che il primo motivo di appello si fondava su deposizioni testimoniali di cui non veniva riportato il contenuto né era riscontrabile, per rinuncia delle parti alla sua acquisizione, attraverso il fascicolo d’ufficio; -nel merito la corte territoriale ha argomentato l’infondatezza del primo mezzo, in relazione alla mera previsione di un intervento di ristrutturazione senza alcuna specificazione in ordine F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9487/2017 Numero sezionale 231/2022 all’ampliamento, che rientrava fra le aspettative degli attori, i quali Numero di raccolta generale 17676/2022Data pubblicazione 31/05/2022 tuttavia non avevano assolto all’onere probatorio di provare il silenzio mantenuto consapevolmente da parte venditrice sulla bocciatura del primo progetto; -infine, la corte territoriale ha ritenuto che anche la censura sull’accoglimento della domanda riconvenzionale era destinata all’insuccesso non inficiando le ragioni poste dal primo giudice a fondamento dell’accoglimento; -con il ricorso in esame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione sia dell’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc, civ. sulla base di un motivo che della sentenza del tribunale sulla base di cinque motivi; - non ha svolto attività difensiva l’intimata società [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo (nullità dell’ordinanza e del giudizio di appello per violazione degli artt. 101,132,342,347, 348 bis, 348 ter cod. proc. civ., 24 Cost in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 Cost e art. 111 Cost.) i ricorrenti impugnano l’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. deducendo che essa sarebbe stata fondata sull’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. delle censure dell’appello, che avrebbero potuto condurre, nel caso, alla declaratoria di inammissibilità del gravame, diversa da quella ex art. 348 bis cod. proc. civ. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento del medesimo; -ugualmente illegittima è, ad avviso dei ricorrenti, l’argomentazione della corte d’appello in relazione alla decisione sulla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio della causa di primo grado; -la doglianza è inammissibile; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9487/2017 Numero sezionale 231/2022 -premesso che l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 348 bis cod. Numero di raccolta generale 17676/2022Data pubblicazione 31/05/2022 proc. civ. è consentita solo per vizi propri dell’ordinanza (cfr. Cass. Sez. Un 1914/2016), le statuizioni sull’inammissibilità delle censure così come quella sulla rinuncia all’acquisizione del fascicolo d’ufficio non esauriscono la decisione della corte territoriale; -quest’ultima ha dichiarato invero che non sussiste la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame esaminando il merito della decisione del primo giudice e argomentando sulla scorta delle complessive valutazioni sopra richiamate, riguardanti la mancata prova della pattuizione circa il contenuto della condizione sospensiva allegata dagli attori (approvazione del progetto di ristrutturazione per ampliamento); -la circostanza che l’ordinanza contenga anche proprie argomentazioni, come quella sul difetto di specificità dell’appello e sulla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, le quali non sostituiscono la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, non rende ammissibile l’impugnazione dell’ordinanza emessa ex art. 348 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.13835/2016); -con riguardo alla sentenza di prime cure, con il primo motivo (omessa disamina sulla ricostruzione dell’iter procedimentale inerente i progetti di ristrutturazione presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) i ricorrenti deducono che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che il progetto di ristrutturazione presentato con la Dia nel 2005 fosse il secondo progetto mentre in realtà era il terzo; -con il secondo motivo (omessa disamina circa il fatto che l’accordo in essere tra le parti dovesse prevedere un ampliamento nel progetto di ristrutturazione e che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di detta esigenza dei promissari acquirenti), i ricorrenti lamentano l’errato apprezzamento delle prove testimoniali in ordine alla consapevolezza in capo alla promittente venditrice che F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9487/2017 Numero sezionale 231/2022 l’approvazione di un progetto di ampliamento costituisse esigenza Numero di raccolta generale 17676/2022Data pubblicazione 31/05/2022 determinante ed essenziale per i promissari acquirenti; -con il terzo motivo (omessa disamina circa il fatto che costituisse obbligo della [OSCURATO:PERSONA] s..rl. informare i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] del rigetto del primo progetto di ristrutturazione e altresì onere della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quello di verificare l’attribuibilità dei successivi progetti ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]), i ricorrenti censurano la valutazione effettuata dal primo giudice secondo cui il legale rappresentante della promittente venditrice era in buona fede; -con il quarto motivo [omessa disamina del fatto che la DIA ( a cui in sentenza viene ricollegato l’avverarsi della condizione ) non integra la natura del provvedimento autorizzatorio previsto nel preliminare di compravendita e circa il fatto ulteriore che i relativi lavori non sono mai iniziati ], i ricorrenti censurano la valutazione svolta dal primo giudice in merito alla idoneità della DIA a soddisfare la condizione pattuita nel preliminare di vendita; -i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attengono tutti all’apprezzamento delle risultanze processuali e sono inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione delle stesse non consentita al giudice di legittimità al di fuori dei limiti dell’omesso esame di fatto decisivo ovvero dell’omessa motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014; Cass.27415/2018); -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il primo giudice ha motivato le valutazioni delle risultanze istruttorie sia con riguardo al contenuto della condizione che all’atteggiamento soggettivo del promittente venditore e nessun omesso esame di fatto storico decisivo è allegato dai ricorrenti; -con il quinto motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ordine all’accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e s.r.l.), i ricorrenti si dolgono che l’accoglimento delle F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9487/2017 Numero sezionale 231/2022 domande dei convenuti sia avvenuto previa illegittima Numero di raccolta generale 17676/2022Data pubblicazione 31/05/2022 modificazione ed integrazione delle stesse da parte del tribunale; -anche questa censura è inammissibile, atteso che per costante giurisprudenza l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Cass. 2148/2004; id.11103/2020); -nel caso di specie, la censura è del tutto generica, non specificando in quale violazione sarebbe incorso il giudice nel ritenere che la domanda di risoluzione per asserita colpa dei promissari acquirenti era intesa in realtà a riconoscere il diritto di recesso della parte promittente venditrice, non inadempiente, con il connesso richiesto accertamento del suo diritto al trattenimento della caparra; -in conclusione, il ricorso è inammissibile rispetto ad entrambe le pronunce impugnate; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9487/2017 Numero sezionale 231/2022 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda Numero di raccolta generale 17676/2022Data pubblicazione 31/05/2022 sezione civile il 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i