CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della minaccia - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che i due agenti erano stati costretti ad intervenire per la portata delle minacce e per la veemenza dell'imputato, che aveva agito con l'intenzione di ottenere il possesso dei beni alimentari e al fine di indurre gli agenti a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. La minaccia era consistita nel prospettare un male ingiusto, consistente nell'attendere fuori Tudisco e, una volta scontata la pena, spararlo); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre