CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti: - dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui sono responsabili civili: SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] MARIA avverso la sentenza del 28/01/2020 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F'AVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata uditi i difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e si riporta motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi della memoria e chiede l'inammissibilità del ricorsi. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'inammissibilità dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. In data 28 gennaio 2020, il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, decidendo quale giudice dell'appello, in riforma della sentenza di condanna del Giudice di pace di Tricase, il 24 ottobre 2018 ed in accoglimento degli appelli dell'imputata e dei responsabili civili, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso in Diso il 1 settembre 2015; con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato la parte civile [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese legali sostenute nel secondo grado dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] e dall'imputata. Il sinistro nell'ambito del quale il Vizzino e il Trisolino riportavano lesioni si verificava in corrispondenza di un incrocio, che - secondo l'accusa - la Degli [OSCURATO:PERSONA], che guidava una autovettura [OSCURATO:PERSONA] con diritto di precedenza, avrebbe affrontato non riducendo adeguatamente la velocità e non usando la massima prudenza onde non provocare incidenti, e così cagionando l'impatto con i velocipedi condotti dal Vizzino e dal Trisolino, che stavano attraversando l'incrocio provenendo dalla sua sinistra, con gli esiti lesivi di cui in rubrica. Dopo avere richiamato brevemente i passi salienti della vicenda e le precedenti fasi processuali, il Tribunale ha illustrato il proprio convincimento assolutorio, anche sulla scorta degli elementi di valutazione forniti dal perito ing. [OSCURATO:PERSONA] (nominato nel corso del giudizio di appello) nonché attraverso una disamina critica degli argomenti valorizzati nella sentenza di primo grado (con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa Vizzino), concludendo che l'incidente non era attribuibile alla Degli [OSCURATO:PERSONA], la quale secondo il perito procedeva a circa 30 kmh ed usava la dovuta prudenza, e che nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto con i ciclisti, i quali di contro non rispettarono le regole di cautela loro imposte ed andarono ad impattare contro la vettura. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia la parte civile [OSCURATO:PERSONA], sia il Procuratore generale di Lecce. 3. Il ricorso del Vizzino consta di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale con riguardo al fatto che la disposizione alla quale si é richiamato il Tribunale quale giudice dell'appello, nel designare il perito d'ufficio, é l'articolo 508 cod.proc.pen., laddove la disciplina del giudizio di appello é contenuta negli articoli 594 e SS. cod.proc.pen. (fatto salvo quanto disposto dal testo unico sulla competenza penale del Giudice di Pace) e, per quanto in particolare riguarda l'integrazione probatoria, nell'art. 603 cod.proc.pen., laddove tuttavia nella specie non poteva trovare applicazione alcuna delle ipotesi ivi previste, tanto meno l'assoluta necessità allegata dal giudicante. 3.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge con riguardo al fatto che il Tribunale ha ignorato le regole di comportamento per la circolazione stradale, da ritenersi concausa dell'incidente (con particolare riguardo all'art. 141 e all'art. 145 Cod.strada), e non ha adempiuto alla disamina critica della sentenza di condanna in primo grado, in ciò discostandosi da quanto stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite Troise ed anche da quanto affermato dallo stesso perito ing. Pantaleo, secondo il quale la Degli [OSCURATO:PERSONA] procedeva a non meno di 30 kmh (era la stessa imputata ad avere riferito, durante l'esame in primo grado, che procedeva con la quarta marcia innestata); osserva poi il ricorrente che le tracce di frenata riscontrate sul luogo del sinistro dimostrano che la manovra fu posta in essere dopo l'urto, e non per evitare l'impatto; e che soprattutto l'osservanza dell'art. 141 e dell'art. 145 Cod.strada avrebbe imposto una particolare prudenza alla guida, considerando anche che le insidie di quel tratto di strada erano ben note all'imputata, che ne riferì durante il suo esame. Di contro, prosegue l'esponente, il giudice di primo grado (della cui sentenza viene riportato un ampio stralcio) aveva ben illustrato la rilevanza concausale della condotta alla guida della Degli [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo, il deducente lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 542 e 427 cod.proc.pen.: la parte civile é stata condannata alla rifusione delle spese legali del secondo grado di giudizio per il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] e per l'imputata, senza che nessuna delle suddette parti avesse avanzato richiesta in tal senso, pur vigendo in materia il principio della domanda. 4. Il ricorso del Procuratore generale territoriale consta di un unico, ampio motivo, nel quale si denuncia violazione di legge con riguardo al profilo della completezza della valutazione delle prove, avendo il giudice d'appello deciso per l'assoluzione sulla sola base di una mera perizia di scienza, nonché delle dichiarazioni rese dal solo Vizzino, senza dare conto di alcuno degli altri elementi di prova, testimoniali e non. La perizia é stata eseguita solo sulla base dei rilievi della polizia giudiziaria intervenuta al momento del sopralluogo, di tal che il perito non ha potuto esaminare alcuno dei mezzi coinvolti nell'incidente, che non erano stati sequestrati; di qui la deduzione della velocità dei mezzi stessi su basi lacunose e, tra l'altro, in contrasto con il passaggio dell'elaborato peritale in cui il perito afferma di non aver potuto stimare la velocità tenuta dai ciclisti, stante l'impossibilità di visionare direttamente le deformazioni riportate dai mezzi. Il PG. ricorrente confronta tale ricostruzione con quella, del tutto diversa, offerta dal consulente di parte civile. Inoltre censura la svalutazione della deposizione della persona offesa Vizzino, che il Tribunale reputa inattendibile sol perché la sua versione dei fatti é difforme da quella del perito e si porrebbe in contrasto con i rilievi effettuati dalla P.G. circa il punto d'urto tra i veicoli: a fronte di ciò, osserva il P.G. territoriale, non sono state considerate le deposizioni degli altri due ciclisti che accompagnavano il Vizzino, dalle quali si ricava che essi si muovevano in fila indiana, accingendosi ad affrontare l'incrocio a una velocità di 10-15 kmh; il Vizzino dichiara di essere stato urtato dalla parte anteriore della vettura, venendo sbalzato sul cofano e sul parabrezza, mentre il Trisolino andò ad impattare sulla fiancata anteriore sinistra dell'autovettura: ciò é accreditato dai rilievi fotografici in atti ed anche dalle lesioni riportate dal Vizzino. Il Tribunale non ha tuttavia tenuto conto di tali elementi, e neppure di quanto dichiarato dalla stessa imputata, la quale ha affermato di non essersi neppure accorta della presenza dei ciclisti, di avere sentito un colpo al parabrezza che implodeva e odire di gas per l'esplosione degli airbags, e di avere affrontato l'incrocio avendo innestato la 4^ marcia: ciò che, tra l'altro, rende inspiegabile l'assunto secondo il quale la Degli [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto una velocità attorno ai 30 kmh. 5. Va dato atto che il difensore dell'imputata e quello del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni hanno depositato memorie con le quali confutano i motivi di ricorso del Procuratore generale e della parte civile [OSCURATO:PERSONA], di cui chiedono dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando dal ricorso della parte civile Vizzino, il primo motivo é manifestamente infondato. Si ricorda, infatti, che nel giudizio d'appello vige il principio per il quale la rinnovazione dibattimentale viene disposta su richiesta di parte solo quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, o d'ufficio quando sia assolutamente necessaria (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10165 del 03/10/2017, dep. 2018, S., Rv. 272493); e nella specie la motivazione dell'ordinanza che dispone la perizia rende evidente che il giudicante ne reputava imprescindibile l'assunzione, non essendo stato acquisito alcun contributo peritale in primo grado. Perciò a nulla rileva il fatto che sia stata richiamata dal giudicante, nell'ordinanza che ha disposto la perizia d'ufficio, la regola di cui all'art. 508 cod.proc.pen., riguardante l'assunzione della perizia in dibattimento, atteso che, da un lato, trattavasi anche in questo caso di un provvedimento finalizzato all'assunzione di una perizia e che, dall'altro, anche in questo caso (come del resto nel paradigma dell'art. 603, commi 1 e 3, coci.proc.pen.) l'ordinanza ammissiva veniva emessa avendo il giudicante ritenuto indispensabile ai fini della decisione l'assunzione della prova peritale, in quanto non esperita avanti il Giudice di pace pur a fronte delle peculiarità del caso. 1.1. Il secondo motivo, sebbene proposto per violazione di legge, deve ritenersi articolato in concreto per vizio di motivazione e, come tale, va dichiarato inammissibile, non essendo consentito proporre motivi di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod.proc.pen., contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, come stabilito dagli articoli 39-bis d.lgs. 274/2000 e 606, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Ed invero, le lamentate violazioni di legge (riferite, affatto genericamente, all'art. 590 cod.pen. e agli articoli 141 e 145 cod.strada) non trovano riscontro in alcuna specifica denuncia di inosservanza o erronea applicazione dei predetti articoli di legge e, anche laddove si propongono censure apparentemente qualificabili come riferite a violazione di legge (come quelle - pervero basate su argomenti congetturali più che su deduzioni logiche - in tema di velocità tenuta dall'autovettura condotta dall'imputata), nessuna effettiva inosservanza delle citate disposizioni risulta in alcun modo oggettivamente configurabile, cosicché le lagnanze si risolvono per l'appunto in censure non consentite al percorso argomentativo della sentenza impugnata: la quale, al contrario, rispetta il principio in base al quale il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Nella specie, il fatto che le censure proposte dal ricorrente si siano rivolte esclusivamente contro la motivazione della sentenza impugnata si apprezza considerando che, da un lato, la sentenza stessa si confronta puntualmente con gli elementi probatori posti a base della decisione di primo grado, indicandone le aporie argomentative (con particolare riguardo al contrasto fra le dichiarazioni rese dal Vizzino, poste a base della pronunzia del Giudice di pace, e il rapporto di intervento dei Carabinieri) e, dall'altro, affronta criticamente le presunte violazioni al Codice della Strada attribuite alla Degli [OSCURATO:PERSONA], anche sulla scorta delle valutazioni del perito nominato in appello, che hanno invece fornito una ricostruzione in linea con quanto rilevato dai Carabinieri: quanto precede tenendo conto del fatto, rimasto a ben vedere incontestato, che i ciclisti, nel transitare dall'incrocio, non avevano diritto di precedenza, diritto che invece spettava all'odierna imputata. Per quanto concerne quest'ultima, e le violazioni alla stessa addebitate, sebbene non sia stato possibile per il perito esaminare i mezzi coinvolti (che non vennero sequestrati), nondimeno é stata operata in appello una ricostruzione della dinamica dell'incidente, in base alla quale non risultano accertate le violazioni al codice della strada contestate in rubrica alla Degli [OSCURATO:PERSONA]: la quale - secondo il perito - procedeva a una velocità comunque prossima ai 30 kmh, tale da far ritenere che la condotta alla guida dell'imputata si uniformasse alla prudenza richiesta dagli articoli 141 e 145 Cod.Strada; d'altro canto, non trova conferma né nell'elaborato peritale, né nel rapporto dei Carabinieri quanto asserito dalla parte civile ricorrente circa il fatto che l'imputata, nell'occorso, avrebbe frenato non prima, ma dopo l'impatto. Risulta comunque chiaro che nessuno dei temi di prova é stato trascurato dal Tribunale circa la ricostruzione della dinamica del sinistro e che la disamina delle principali prove raccolte risponde ai principi che governano la cd. "motivazione rafforzata", in caso di ribaltamento della decisione di condanna in primo grado. 1.2. Manifestamente infondato é, infine, il terzo motivo di ricorso, che non tiene conto del fatto che la richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese del grado era stata avanzata in sede di discussione sia per conto dell'imputata, sia per conto del responsabile civile, nei cui confronti la relativa liquidazione é stata correttamente disposta: é noto del resto che, in presenza di tale richiesta, sarebbe stato illegittimo l'eventuale diniego della rifusione senza giusti motivi individuati e valutati dal giudice (Sez. 5, Sentenza n. 13809 del 18/02/2020, Ragusa, Rv. 279076). 2. E' del pari inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in questa sede, anche il ricorso del Procuratore generale, articolato di fatto per vizio di motivazione (a nulla rilevando la formale rubrica dell'unico motivo per violazione di legge). Valgono, in buona sostanza, le considerazioni svolte per il secondo motivo del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA], che qui si richiamano; con la precisazione che la censura riferita al fatto che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine a prove ulteriori rispetto alle dichiarazioni del Vizzino, alle valutazioni peritali e al rapporto dei Carabinieri é priva di pregio, atteso che il ricorso non chiarisce in quali termini e per quali ragioni le acquisizioni probatorie, provenienti da altre fonti, fossero in grado di disarticolare il ragionamento probatorio della sentenza impugnata, a tale conclusione non potendosi certo pervenire in base al fatto che i ciclisti avevano dichiarato che, prima di attraversare l'incrocio, procedevano in fila indiana anziché appaiati. Le rimanenti considerazioni del P.G. ricorrente circa gli elementi probatori e la loro valutazione costituiscono censure all'ordito motivazionale della sentenza, non consentite per quanto detto ex artt. 39-bis d.lgs. 274/2000 e 606, comma 2-bis, cod.proc.pen..3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza :13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il Vizzino va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle s