CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dell'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione sui relativi punti (responsabilità e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a pg. 4 e 5, da un lato, e 6, dall'altro; osservato, con riferimento al secondo motivo, che esso non è stato dedotto in grado di appello, non risultando sintetizzato nella decisione impugnata, come pure sarebbe stato necessario contestare (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01), con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per violazione della catena devolutiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna d- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil? i ricorso e condanna i( ricorrentf' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglier Estensore La P