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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09736/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22316/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del le- gale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza B. Cairoli, n.6; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viadi [OSCURATO:PERSONA], n. 13 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 1790/21, depositata l'8 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con lodo non definitivo sottoscritto il 27 giugno 2016, il collegio arbi- trale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la GE [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la GE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione di un contratto stipulato il 7 agosto 2009, ed avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di diciassette aerogeneratori per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, dichiarò risolto il contratto per impossibilità di esecuzione, a causa della mancata rea- lizzazione della condizione sospensiva apposta con gli amendments nn. 2 e 3, disponendo la prosecuzione del procedimento per l'accertamento dei costi e delle spese sostenuti dalla GEWE.

L'impugnazione proposta dalla GEWE fu rigettata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 19 novembre 2018, passata in giudicato.

1.1. Nel frattempo, il procedimento arbitrale era proseguito, concluden- dosi con la pronuncia del lodo definitivo, sottoscritto il 30 marzo 2018, con cui il collegio arbitrale aveva accertato il diritto della GEWE e della GEIIB di trattenere l'importo di Euro 10.642.000,00, corrisposto dalla WER a titolo di acconto.

2. L'impugnazione propostadalla WER è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Milano, che con sentenza dell'8 giugno 2021 ha dichiarato la nullità del lodo definitivo, e, pronunciando in sede rescissoria, ha condannato la GEWE e la GEIIB alla restituzione della somma di Euro 10.642.000,00, oltre interessi legali.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che il lodo non defini- tivo a)aveva ricostruito la volontà delle parti alla luce delle varie modifiche intervenute nel tempo, desumendone il comune intento di mettere il contratto in una fase di stand by, in attesa della concessione di un project financing, b) aveva valorizzato la condotta successiva delle parti, ritenuta idonea ad evi- denziare la presa d'atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto, c)aveva quindi accertato la risoluzione dello stesso con efficacia retroattiva, d)esclu- dendo il diritto di entrambe le parti al risarcimento del danno, ma e)ritenendo equo il riconoscimento delle spese sostenute dalla GEWE sulla base del ragio- nevole affidamento riposto nell'esito positivo del programma contrattuale.

Ha osservato inoltre che il lodo definitivo aveva escluso l'efficacia retroat- tiva della risoluzione, a) qualificando il contratto come contratto ad esecu- zione periodica,b) ritenendo che le parti avessero inteso mantenerlo in vi- gore, sia pure con le modifiche medio temporeintervenute e nella consape- volezza del carattere dirimente da assegnare al project financing, e c) rite- nendo pertanto configurabile non già un'impossibilità sopravvenuta, ma una sorta di mancato avveramento della condizione sospensiva.

Ciò posto, la Corte ha ravvisato una contraddizione tra il lodo non defini- tivo e quello definitivo, rilevando che gli arbitri, invece di limitarsi ad accertare le spese riconducibili alla fase iniziale del rapporto contrattuale, avevano rie- saminato la questione concernente la risoluzione del contratto, affermandone l'irretroattività, in contrasto con quanto precedentemente affermato.

Ha rite- nuto che tale contraddizione impedisse di ricostruire l'iterlogico-giuridico se- guito per giungere alla decisione, nonrisultando comprensibile, in particolare, la ragione per cui l'efficacia della risoluzione era stata ancorata al momento della conclusione degli amendments, i quali non solo subordinavano gli obbli- ghi di pagamento dell'acquirente al conseguimento del finanziamento, ma modificavano il regime della termination charge, limitando la stessa all'im- porto già pagato dalla WER.

Passando al rescissorio, la Corte ha poi ritenuto che l'accertamento con- tenuto nel lodo non definitivo comportasse il diritto della parte acquirente alla restituzione dell'acconto versato, non essendo valutabili le spese sostenute dalla parte venditrice, il cui rimborso rientrava nell'alveo del risarcimento dei danni, espressamente escluso dal lodo non definitivo.

3. Avverso la predetta sentenza la GEWE e la GEIIB hannoproposto ri- corso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

La WER ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,le ricorrenti denuncia no la viola- zione e/ola falsa applicazione degli artt. 100 e 324 cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare il giudicato interno formatosi in ordine al lodo definitivo, ed il conseguente difetto d'interesse della WER all'impugnazione.

Premesso infatti che il lodo era fondato su due rationes decidendialternative, l'una rappresentata dall'efficacia irretroattiva della risoluzione del contratto, con decorrenza dalmomento in cui era risul- tato evidente che la condizione prevista dagli amend ments non si sarebbe verificata, e dalla conseguente applicazione della termination charge, l'altra dall'obbligo delle parti di restituire, in caso di retroattività della risoluzione, l'importo pagato dall'attrice a titolo di acconto e le spese sostenute dalle con- venute per l'adempimento del contratto, osservanoche quest'ultima afferma- zione era passata in giudicato, non avendo costituito oggetto d'impugnazione da parte della WER.

2. Con il secondo motivo,le ricorrent i censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., affermando la contraddittorietà, l' illogicità e l' incomprensibilità della motivazione, nella parte in cui, dopo aver illustrato l'accertamento com- piuto dagli arbitri in ordine al contenuto del contratto ed alla sua esecuzione, ha ritenuto non adeguatamente motivate la qualificazione della fattispecie come contratto ad esecuzione periodica e la rilevanza attribuita al project financing.

Aggiunge che, nel pronunciare in sede rescissoria, la Corte territo- riale ha per un verso dato atto dell'intento degli arbitri di ristorare la parte venditrice delle spese sostenute, e per altro verso escluso la valutabilità delle stesse, in quanto rientranti nel risarcimento del danno.

3. Con il terzo motivo,le ricorrenti lamenta no la violazione dell'art. 2909 cod. civ., osservando che, nell'escludere la valutabilità delle spese sostenute dalla venditrice, la sentenza impugnatanon ha tenuto conto del giudicato formatosi in ordine al lodo non definitivo, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della GEWE al pagamento della fornitura dei conci di fondazione degli aerogeneratori ed il rimborso delle spese dalla stessa sostenute sulla base del ragionevole affidamento riposto nell'esecuzione del contratto.

4. Così riassunte le censure proposte dallericorrenti, non merita accogli- mento l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla difesa della controricor- rente, secondo cui la mancata impugnazione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del lodo definitivoper aver pronun- ciato al di fuori dei limiti segnati da quello non definitivo, travolgendo que- st'ultimo nella sua interezza, escluderebbe l'interesse a censurare le altre ar- gomentazioni svolte dalla Corte d'appello.

E' pur vero, infatti, chequest'ultima, nel dichiarare la nullità del lodo de- finitivo, ha fatto ricorso a due diversi ordini di considerazioni, autonomamente idonee a sorreggere la decisione adottata, non essendosi limitata ad affer- marne la contraddittorietà, ma avendo riscontrato anche un altro vizio, costi- tuito dall'aver riesaminato il meritodella controversia, già deciso dal lodo non definitivo: questa seconda argomentazione, configurabile come una distinta ratio decidendi , risulta tuttavia anch'essa attinta dai motivi del ricorso per cassazione, i quali, riflettendo rispettivamente il passaggio in giudicato del lodo definitivo e la possibilità di desumere da quello non definitivo una diversa qualificazione della fattispecie, investono per un verso la stessa ammissibilità dell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte d'appello e per altro verso la configurabilità della preclusione da quest'ultima rilevata.Non può quindi tro- vare applicazione, nella specie, il principio invocato dalla difesa della contro- ricorrente, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia fondata su due diverse rationes decidendi, la mancata impugnazione di una delle stesse rende inammissibili, per difetto d'interesse, le censure mosse alle altre ragioni che hanno costituito specificamente oggetto di doglianza, giacché l'accogli- mento di queste ultime non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata, stante l'intervenuta definitività delle altre (cfr. Cass., Sez.

III, 6/07/2020, n. 13880; Cass., Sez.

V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez.

I, 27/07/2017, n. 18641).

5. Il primo motivo, con cui le ricorrenti fanno valere la mancata impugna- zione del lodo definitivo, nella parte in cui aveva ritenuto possibile pervenire alle medesime conclusioni, anche nel caso di retroattività della risoluzione, è peraltro infondato.

A corredo delle proprie censure, le ricorrenti riportano i passi salienti del lodo, da cui si evince che il collegio arbitrale, dopo aver attribuito efficacia ex nuncalla risoluzione del contratto, con decorrenza dal momento in cui era risultato evidente che la condizione prevista dagli amendmentsnn. 2 e 3 non si sarebbe avverata, e dopo avere quindi riconosciuto alle convenute il diritto di trattenere la termination charge, corrispondente all'importo pagato dall'at- trice a titolo di primo anticipo, aveva affermato che, anche a voler ritenere che la risoluzione avesse efficacia ex tunc, con il conseguente annullamento retroattivo degli effetti del contratto e degli amendments, si sarebbe dovuta riconoscere l'insorgenza di due crediti restitutori reciproci, aventi ad oggetto rispettivamente l'importo pagato dall'attrice a titolo di anticipo e quello delle spese effettivamente sostenute dalle convenute per l'adempimento del con- tratto, la cui compensazione avrebbe consentito alle convenute di trattenere la somma ricevuta.

Tale osservazione, come riconoscono le stesse ricorrenti, era peraltro ri- portata in un distinto paragrafo della motivazione, espressamente intitolato «ad abundantiam», il quale esordiva con l'espressa precisazione che le con- siderazioni in esso contenute erano svolte «a titolo meramente accessorio e senza che occorra entrare nei dettagli»: tale dichiarazione, rendendo evidente che le predette considerazioni non costituivano il fondamento logico-giuridico della decisione degli arbitri, ma erano volte esclusivamente a rafforzarla at- traverso un argumentum a contrario, consente di affermarne l'estraneità alla ratio decidendidel lodo definitivo, e quindi di escluderne l'incidenza sulle sta- tuizioni concretamente adottate, con la conseguenza che la WER non aveva né l'onere, né l'interesse ad impugnarle, al fine di evitarne il passaggio in giudicato (cfr. Cass., Sez.

I, 8/06/2022, n. 18429; 10/04/2018, n. 8755; Cass., Sez. lav., 22/10/2014, n. 22380).

6. E' altresì infondato il secondo motivo, con cui le ricorrenti lamentano il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte riguardante la qualificazione della fattispecie.

La Corte territoriale ha diffusamente e chiaramente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto carente la motivazione del lodo definitivo, rilevando che, nell'escludere l'efficacia retroattiva della risoluzione, gli arbitri avevano riesa- minato una questione già risolta in senso contrario dal lodo non definitivo, in tal modo incorrendo non solo nella violazione dell'art. 829, primo comma, n.4 cod. proc. civ., ma rendendo incomprensibile l'iterlogico-giuridico seguito per giungere alla decisione.

Premesso infatti che il lodo non definitivo non si era posto in alcun modo il problema della qualificazione del contratto come contratto ad esecuzione continuata o periodica e della concessione del project financingcome condizione sospensiva, ma si era preoccupato soltanto di ri- storare la parte venditrice delle spese sostenute per aver riposto un ragione- vole affidamento nel buon esito del rapporto contrattuale, ha osservato che il compito demandato al lodo definitivo consistevaesclusivamente nell'accerta- mento delle spese congruamente riconducibili alla fase iniziale del rapporto, in cui la parte venditrice aveva sostenuto i costi necessari per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei termini concordati.Ha aggiunto che gli arbitri non avevano spiegato le ragioni per cui avevano ancorato gli effetti della ri- soluzione al momento della conclusione degli amendments, in tal modo rap- presentando come efficacia ex nunc quella che in realtà era un'efficacia ex tunc, sulla base di un percorso motivazionale incentrato sulla ricostruzione della volontà delle parti e sulla consapevolezza da parte delle stesse in ordine all'importanza del project financing, non esplicitato in modo chiaro e non sor- retto da adeguata documentazione.

In quanto sostenuto da ampie e coerenti argomentazioni in fatto e in diritto, il predetto accertamento deve ritenersi senz'altro sufficiente a soddi- sfare l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consentendo di ricostruire senza difficoltà il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ed attingendo, nella sua completezza e logicità, la soglia del minimo costitu- zionale garantito dall'art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/04/ 2014, n. 8053; Cass., Sez.

I, 30/06/2020, n. 13248; Cass., Sez.

VI, 7/04/ 2017, n. 9105).L'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale s'inscrive d'altronde perfettamente nell'ambito del sindacato rimesso al giudice ordina- rio in sede d'impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 11 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, riflettendo per un verso la contrarietà del lodo definitivo ad un lodo non definitivo emesso nell'ambito del medesimo procedimento arbitrale (cfr. Cass., Sez.

I, 8/01/ 2014, n. 131), e per altro verso la contraddittorietà intrinseca del lodo impu- gnato, la quale ne determina la nullità non soltanto nel caso in cui sussista un contrasto tra le diverse componenti del dispositivo o tra quest'ultimo e la motivazione, ma anche nel caso in cui, come nella specie,possa ravvisarsi un'antinomia tra le diverse parti della motivazione, a condizione che la stessa risulti talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuri- dico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass., Sez.

I, 5/02/2021, n. 2747; 25/01/2016, n. 1258; 28/05/2014, n. 11895).

7. Il terzo motivo, con cui le ricorrenti denunciano la violazione del giu- dicato interno formatosi in ordine al lodo non definitivo, nella parte riguar- dante il pagamento della fornitura dei conci di fondazione e il rimborso delle spese sostenute dalla GEWE, è invece fondato.

Ai fini dell'esclusione del diritto della ricorrente al riconoscimento dei pre- detti importi, la sentenza impugnata ha dato atto del passaggio in giudicato dell'accertamento compiuto dal lodo non definitivo in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto, con efficacia retroattiva, per constatata impossibilità dell'esecuzione, nonché in ordine all'esclusione di ogni profilo risarcitorio, per non essere stato riscontrato alcun inadempimento a carico delle parti: ha quindi riconosciuto il diritto della parte acquirente alla restituzione dell'ac- conto versato, a titolo d'indebito oggettivo, ritenendo invece non valutabili le spese sostenute dalla parte venditrice, in quanto sussumibili nella nozione di risarcimento del danno, la cui ricorrenza era stata espressamente esclusa dal lodo non definitivo.

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'accer- tamento, anch'esso contenuto nel lodo non definitivoe rimasto incensurato, del diritto della GEWE al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della prestazione: pur essendo stato ricollegato alla lesione del ragionevole affida- mento riposto dalla parte venditrice nel buon esito del rapporto contrattuale, tale diritto era stato infatti inquadrato dagli arbitri nella fattispecie di cui allo art. 2033 cod. civ., restando pertantoestraneo all'ambito del risarcimento del danno, ritenuto non dovuto dal lodo non definitivo.

La mancata impugnazione del lodo non definitivo, comportando il passaggio in giudicato anche di tale statuizione, precludeva al Giudice dell'impugnazione il riesame del predetto accertamento, imponendogli di procedere, all'esito dell'annullamento del lodo definitivo, esclusivamente alla liquidazione delle predette spese, ivi comprese quelle sostenute per la fornitura dei conci di fondazione.

8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del terzo motivo d'impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22316/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del le- gale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza B. Cairoli, n.6; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viadi [OSCURATO:PERSONA], n. 13 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 1790/21, depositata l'8 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo non definitivo sottoscritto il 27 giugno 2016, il collegio arbi- trale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la GE [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la GE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione di un contratto stipulato il 7 agosto 2009, ed avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di diciassette aerogeneratori per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, dichiarò risolto il contratto per impossibilità di esecuzione, a causa della mancata rea- lizzazione della condizione sospensiva apposta con gli amendments nn. 2 e 3, disponendo la prosecuzione del procedimento per l'accertamento dei costi e delle spese sostenuti dalla GEWE. L'impugnazione proposta dalla GEWE fu rigettata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 19 novembre 2018, passata in giudicato. 1.1. Nel frattempo, il procedimento arbitrale era proseguito, concluden- dosi con la pronuncia del lodo definitivo, sottoscritto il 30 marzo 2018, con cui il collegio arbitrale aveva accertato il diritto della GEWE e della GEIIB di trattenere l'importo di Euro 10.642.000,00, corrisposto dalla WER a titolo di acconto. 2. L'impugnazione propostadalla WER è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Milano, che con sentenza dell'8 giugno 2021 ha dichiarato la nullità del lodo definitivo, e, pronunciando in sede rescissoria, ha condannato la GEWE e la GEIIB alla restituzione della somma di Euro 10.642.000,00, oltre interessi legali. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che il lodo non defini- tivo a)aveva ricostruito la volontà delle parti alla luce delle varie modifiche intervenute nel tempo, desumendone il comune intento di mettere il contratto in una fase di stand by, in attesa della concessione di un project financing, b) aveva valorizzato la condotta successiva delle parti, ritenuta idonea ad evi- denziare la presa d'atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto, c)aveva quindi accertato la risoluzione dello stesso con efficacia retroattiva, d)esclu- dendo il diritto di entrambe le parti al risarcimento del danno, ma e)ritenendo equo il riconoscimento delle spese sostenute dalla GEWE sulla base del ragio- nevole affidamento riposto nell'esito positivo del programma contrattuale. Ha osservato inoltre che il lodo definitivo aveva escluso l'efficacia retroat- tiva della risoluzione, a) qualificando il contratto come contratto ad esecu- zione periodica,b) ritenendo che le parti avessero inteso mantenerlo in vi- gore, sia pure con le modifiche medio temporeintervenute e nella consape- volezza del carattere dirimente da assegnare al project financing, e c) rite- nendo pertanto configurabile non già un'impossibilità sopravvenuta, ma una sorta di mancato avveramento della condizione sospensiva. Ciò posto, la Corte ha ravvisato una contraddizione tra il lodo non defini- tivo e quello definitivo, rilevando che gli arbitri, invece di limitarsi ad accertare le spese riconducibili alla fase iniziale del rapporto contrattuale, avevano rie- saminato la questione concernente la risoluzione del contratto, affermandone l'irretroattività, in contrasto con quanto precedentemente affermato. Ha rite- nuto che tale contraddizione impedisse di ricostruire l'iterlogico-giuridico se- guito per giungere alla decisione, nonrisultando comprensibile, in particolare, la ragione per cui l'efficacia della risoluzione era stata ancorata al momento della conclusione degli amendments, i quali non solo subordinavano gli obbli- ghi di pagamento dell'acquirente al conseguimento del finanziamento, ma modificavano il regime della termination charge, limitando la stessa all'im- porto già pagato dalla WER. Passando al rescissorio, la Corte ha poi ritenuto che l'accertamento con- tenuto nel lodo non definitivo comportasse il diritto della parte acquirente alla restituzione dell'acconto versato, non essendo valutabili le spese sostenute dalla parte venditrice, il cui rimborso rientrava nell'alveo del risarcimento dei danni, espressamente escluso dal lodo non definitivo. 3. Avverso la predetta sentenza la GEWE e la GEIIB hannoproposto ri- corso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La WER ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,le ricorrenti denuncia no la viola- zione e/ola falsa applicazione degli artt. 100 e 324 cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare il giudicato interno formatosi in ordine al lodo definitivo, ed il conseguente difetto d'interesse della WER all'impugnazione. Premesso infatti che il lodo era fondato su due rationes decidendialternative, l'una rappresentata dall'efficacia irretroattiva della risoluzione del contratto, con decorrenza dalmomento in cui era risul- tato evidente che la condizione prevista dagli amend ments non si sarebbe verificata, e dalla conseguente applicazione della termination charge, l'altra dall'obbligo delle parti di restituire, in caso di retroattività della risoluzione, l'importo pagato dall'attrice a titolo di acconto e le spese sostenute dalle con- venute per l'adempimento del contratto, osservanoche quest'ultima afferma- zione era passata in giudicato, non avendo costituito oggetto d'impugnazione da parte della WER. 2. Con il secondo motivo,le ricorrent i censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., affermando la contraddittorietà, l' illogicità e l' incomprensibilità della motivazione, nella parte in cui, dopo aver illustrato l'accertamento com- piuto dagli arbitri in ordine al contenuto del contratto ed alla sua esecuzione, ha ritenuto non adeguatamente motivate la qualificazione della fattispecie come contratto ad esecuzione periodica e la rilevanza attribuita al project financing. Aggiunge che, nel pronunciare in sede rescissoria, la Corte territo- riale ha per un verso dato atto dell'intento degli arbitri di ristorare la parte venditrice delle spese sostenute, e per altro verso escluso la valutabilità delle stesse, in quanto rientranti nel risarcimento del danno. 3. Con il terzo motivo,le ricorrenti lamenta no la violazione dell'art. 2909 cod. civ., osservando che, nell'escludere la valutabilità delle spese sostenute dalla venditrice, la sentenza impugnatanon ha tenuto conto del giudicato formatosi in ordine al lodo non definitivo, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della GEWE al pagamento della fornitura dei conci di fondazione degli aerogeneratori ed il rimborso delle spese dalla stessa sostenute sulla base del ragionevole affidamento riposto nell'esecuzione del contratto. 4. Così riassunte le censure proposte dallericorrenti, non merita accogli- mento l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla difesa della controricor- rente, secondo cui la mancata impugnazione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del lodo definitivoper aver pronun- ciato al di fuori dei limiti segnati da quello non definitivo, travolgendo que- st'ultimo nella sua interezza, escluderebbe l'interesse a censurare le altre ar- gomentazioni svolte dalla Corte d'appello. E' pur vero, infatti, chequest'ultima, nel dichiarare la nullità del lodo de- finitivo, ha fatto ricorso a due diversi ordini di considerazioni, autonomamente idonee a sorreggere la decisione adottata, non essendosi limitata ad affer- marne la contraddittorietà, ma avendo riscontrato anche un altro vizio, costi- tuito dall'aver riesaminato il meritodella controversia, già deciso dal lodo non definitivo: questa seconda argomentazione, configurabile come una distinta ratio decidendi , risulta tuttavia anch'essa attinta dai motivi del ricorso per cassazione, i quali, riflettendo rispettivamente il passaggio in giudicato del lodo definitivo e la possibilità di desumere da quello non definitivo una diversa qualificazione della fattispecie, investono per un verso la stessa ammissibilità dell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte d'appello e per altro verso la configurabilità della preclusione da quest'ultima rilevata.Non può quindi tro- vare applicazione, nella specie, il principio invocato dalla difesa della contro- ricorrente, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia fondata su due diverse rationes decidendi, la mancata impugnazione di una delle stesse rende inammissibili, per difetto d'interesse, le censure mosse alle altre ragioni che hanno costituito specificamente oggetto di doglianza, giacché l'accogli- mento di queste ultime non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata, stante l'intervenuta definitività delle altre (cfr. Cass., Sez. III, 6/07/2020, n. 13880; Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641). 5. Il primo motivo, con cui le ricorrenti fanno valere la mancata impugna- zione del lodo definitivo, nella parte in cui aveva ritenuto possibile pervenire alle medesime conclusioni, anche nel caso di retroattività della risoluzione, è peraltro infondato. A corredo delle proprie censure, le ricorrenti riportano i passi salienti del lodo, da cui si evince che il collegio arbitrale, dopo aver attribuito efficacia ex nuncalla risoluzione del contratto, con decorrenza dal momento in cui era risultato evidente che la condizione prevista dagli amendmentsnn. 2 e 3 non si sarebbe avverata, e dopo avere quindi riconosciuto alle convenute il diritto di trattenere la termination charge, corrispondente all'importo pagato dall'at- trice a titolo di primo anticipo, aveva affermato che, anche a voler ritenere che la risoluzione avesse efficacia ex tunc, con il conseguente annullamento retroattivo degli effetti del contratto e degli amendments, si sarebbe dovuta riconoscere l'insorgenza di due crediti restitutori reciproci, aventi ad oggetto rispettivamente l'importo pagato dall'attrice a titolo di anticipo e quello delle spese effettivamente sostenute dalle convenute per l'adempimento del con- tratto, la cui compensazione avrebbe consentito alle convenute di trattenere la somma ricevuta. Tale osservazione, come riconoscono le stesse ricorrenti, era peraltro ri- portata in un distinto paragrafo della motivazione, espressamente intitolato «ad abundantiam», il quale esordiva con l'espressa precisazione che le con- siderazioni in esso contenute erano svolte «a titolo meramente accessorio e senza che occorra entrare nei dettagli»: tale dichiarazione, rendendo evidente che le predette considerazioni non costituivano il fondamento logico-giuridico della decisione degli arbitri, ma erano volte esclusivamente a rafforzarla at- traverso un argumentum a contrario, consente di affermarne l'estraneità alla ratio decidendidel lodo definitivo, e quindi di escluderne l'incidenza sulle sta- tuizioni concretamente adottate, con la conseguenza che la WER non aveva né l'onere, né l'interesse ad impugnarle, al fine di evitarne il passaggio in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 8/06/2022, n. 18429; 10/04/2018, n. 8755; Cass., Sez. lav., 22/10/2014, n. 22380). 6. E' altresì infondato il secondo motivo, con cui le ricorrenti lamentano il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte riguardante la qualificazione della fattispecie. La Corte territoriale ha diffusamente e chiaramente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto carente la motivazione del lodo definitivo, rilevando che, nell'escludere l'efficacia retroattiva della risoluzione, gli arbitri avevano riesa- minato una questione già risolta in senso contrario dal lodo non definitivo, in tal modo incorrendo non solo nella violazione dell'art. 829, primo comma, n.4 cod. proc. civ., ma rendendo incomprensibile l'iterlogico-giuridico seguito per giungere alla decisione. Premesso infatti che il lodo non definitivo non si era posto in alcun modo il problema della qualificazione del contratto come contratto ad esecuzione continuata o periodica e della concessione del project financingcome condizione sospensiva, ma si era preoccupato soltanto di ri- storare la parte venditrice delle spese sostenute per aver riposto un ragione- vole affidamento nel buon esito del rapporto contrattuale, ha osservato che il compito demandato al lodo definitivo consistevaesclusivamente nell'accerta- mento delle spese congruamente riconducibili alla fase iniziale del rapporto, in cui la parte venditrice aveva sostenuto i costi necessari per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei termini concordati.Ha aggiunto che gli arbitri non avevano spiegato le ragioni per cui avevano ancorato gli effetti della ri- soluzione al momento della conclusione degli amendments, in tal modo rap- presentando come efficacia ex nunc quella che in realtà era un'efficacia ex tunc, sulla base di un percorso motivazionale incentrato sulla ricostruzione della volontà delle parti e sulla consapevolezza da parte delle stesse in ordine all'importanza del project financing, non esplicitato in modo chiaro e non sor- retto da adeguata documentazione. In quanto sostenuto da ampie e coerenti argomentazioni in fatto e in diritto, il predetto accertamento deve ritenersi senz'altro sufficiente a soddi- sfare l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consentendo di ricostruire senza difficoltà il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ed attingendo, nella sua completezza e logicità, la soglia del minimo costitu- zionale garantito dall'art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/ 2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248; Cass., Sez. VI, 7/04/ 2017, n. 9105).L'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale s'inscrive d'altronde perfettamente nell'ambito del sindacato rimesso al giudice ordina- rio in sede d'impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 11 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, riflettendo per un verso la contrarietà del lodo definitivo ad un lodo non definitivo emesso nell'ambito del medesimo procedimento arbitrale (cfr. Cass., Sez. I, 8/01/ 2014, n. 131), e per altro verso la contraddittorietà intrinseca del lodo impu- gnato, la quale ne determina la nullità non soltanto nel caso in cui sussista un contrasto tra le diverse componenti del dispositivo o tra quest'ultimo e la motivazione, ma anche nel caso in cui, come nella specie,possa ravvisarsi un'antinomia tra le diverse parti della motivazione, a condizione che la stessa risulti talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuri- dico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2021, n. 2747; 25/01/2016, n. 1258; 28/05/2014, n. 11895). 7. Il terzo motivo, con cui le ricorrenti denunciano la violazione del giu- dicato interno formatosi in ordine al lodo non definitivo, nella parte riguar- dante il pagamento della fornitura dei conci di fondazione e il rimborso delle spese sostenute dalla GEWE, è invece fondato. Ai fini dell'esclusione del diritto della ricorrente al riconoscimento dei pre- detti importi, la sentenza impugnata ha dato atto del passaggio in giudicato dell'accertamento compiuto dal lodo non definitivo in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto, con efficacia retroattiva, per constatata impossibilità dell'esecuzione, nonché in ordine all'esclusione di ogni profilo risarcitorio, per non essere stato riscontrato alcun inadempimento a carico delle parti: ha quindi riconosciuto il diritto della parte acquirente alla restituzione dell'ac- conto versato, a titolo d'indebito oggettivo, ritenendo invece non valutabili le spese sostenute dalla parte venditrice, in quanto sussumibili nella nozione di risarcimento del danno, la cui ricorrenza era stata espressamente esclusa dal lodo non definitivo. In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'accer- tamento, anch'esso contenuto nel lodo non definitivoe rimasto incensurato, del diritto della GEWE al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della prestazione: pur essendo stato ricollegato alla lesione del ragionevole affida- mento riposto dalla parte venditrice nel buon esito del rapporto contrattuale, tale diritto era stato infatti inquadrato dagli arbitri nella fattispecie di cui allo art. 2033 cod. civ., restando pertantoestraneo all'ambito del risarcimento del danno, ritenuto non dovuto dal lodo non definitivo. La mancata impugnazione del lodo non definitivo, comportando il passaggio in giudicato anche di tale statuizione, precludeva al Giudice dell'impugnazione il riesame del predetto accertamento, imponendogli di procedere, all'esito dell'annullamento del lodo definitivo, esclusivamente alla liquidazione delle predette spese, ivi comprese quelle sostenute per la fornitura dei conci di fondazione. 8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del terzo motivo d'impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 09736/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris