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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17089/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Avellino, pronunciata in data 11 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, come riqualificato.

Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle censure formulate con l'atto di appello, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per difetto di correlazione fra accusa e sentenza in ordine alla riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione operata nel giudizio di primo grado, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente "di base" rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive (Sez. 2, n. 29785 del 29/09/2020, Ziraoui, Rv. 279816); osservato che in ordine alla ritenuta impossibilità per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova o l'accesso ai riti alternativi, nessuna richiesta risulta pervenuta in tal senso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Avellino, pronunciata in data 11 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, come riqualificato. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle censure formulate con l'atto di appello, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per difetto di correlazione fra accusa e sentenza in ordine alla riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione operata nel giudizio di primo grado, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente "di base" rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive (Sez. 2, n. 29785 del 29/09/2020, Ziraoui, Rv. 279816); osservato che in ordine alla ritenuta impossibilità per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova o l'accesso ai riti alternativi, nessuna richiesta risulta pervenuta in tal senso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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