CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12940/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z7v [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Como, pronunciata in data 19 settembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 110 e 581 cod. pen. (capo A) e 110 e 612 cod. pen. (capo B) perché estinti per intervenuta prescrizione (fatti commessi in Como il 28 aprile 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocull", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]