Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0058
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 14 MAGGIO 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
1.
Il sig. Elz, attualmente assistente principale presso la Direzione generale del controllo finanziario a Bruxelles, ha costituito oggetto di un rapporto informativo periodico, in data 15 gennaio 1968. Benché fosse allora in servizio da circa 14 anni presso l'[OSCURATO:PERSONA], indi presso la Commissione, e ad onta dell'articolo 37 del vecchio statuto CECA, come pure dell'articolo 43 del nuovo statuto CECA e dello statuto CEE, questo rapporto era il primo redatto sul suo conto. È questa senza dubbio la ragione per cui egli gli attribuì un'importanza particolare e, non essendo soddisfatto di talune valutazioni ivi contenute, presentò il 27 marzo 1968 un reclamo a norma dell'articolo 90, in esito al quale veniva redatto, il 22 maggio 1968, un nuovo rapporto modificato. Cionondimeno, con ricorso depositato il 25 luglio 1968, l'Elz chiedeva l'annullamento del primo rapporto.
Accogliendo l'eccezione sollevata dalla Commissione, la sentenza 25 febbraio 1969 dichiarava irricevibile il ricorso. Alla data in cui questo era stato proposto, l'atto impugnato era infatti già stato sostituito dal rapporto 22 maggio 1968. Senza dubbio l'Elz, basandosi sull'articolo 26, 2
o
comma, dello statuto, si rifiutava di ammettere che questo secondo rapporto fosse valido, giacché non aveva voluto firmarlo quando gli era stato comunicato, tuttavia, dato ch'egli ne aveva preso conoscenza alla fine del mese di maggio, la sentenza riteneva che il documento poteva essere opposto al ricorrente ed essere considerato come prova della revoca del precedente rapporto in data 15 gennaio. Il ricorso diretto contro quest'ultimo, essendo fin dall'inizio privo di oggetto, era senza dubbio irricevibile.
Purtroppo, il rapporto 22 maggio 1968 non era considerato soddisfacente dall'interessato il quale, subito dopo la sentenza che ho testé menzionato, proponeva contro il rapporto stesso un ricorso gerarchico (14.3.1969). L'8 luglio il presidente della Commissione gli comunicava che questa non poteva far altro che confermare il rapporto e si richiamava alla motivazione della sentenza 25 febbraio 1969.
In questa situazione l'Elz vi ha chiesto, l'8 ottobre, di annullare questa volta il rapporto periodico del 22 marzo 1968 (cui egli attribuisce a torto la data del 31 maggio, che è quella in cui egli ne ha preso conoscenza nella sua versione definitiva). Nella replica egli ha precisato che il ricorso si deve considerare diretto contro la decisione del presidente della Commissione.
2.
La questione della ricevibilità del ricorso si pone di nuovo, questa volta però a proposito del termine.
L'Elz se n'è perfettamente reso conto, giacché rileva nell'atto introduttivo che il dies a quo non può essere che il giorno seguente a quello della pronunzia della sentenza, la quale ha statuito circa la sostituzione retroattiva del rapporto 15 gennaio 1968 da parte di quella del 22 maggio. Posto che il ricorso gerarchico è stato proposto il 14 marzo 1969 ed è stato respinto l'8 luglio, il ricorrente sostiene di aver osservato il termine di cui all'articolo 91, n. 2, dello statuto, tanto più che la Commissione ha respinto il ricorso gerarchico, non già per motivi d'irrice-vibilità, bensì confermando nel merito il rapporto informativo impugnato.
Il suo ragionamento parte dal seguente presupposto, esposto nell'atto introduttivo e sviluppato nella replica: è la Corte che ha deciso in via definitiva che la notifica del rapporto, nella forma in cui è avvenuta, corrispondeva alle prescrizioni dell'articolo 26 dello statuto. Il documento era quindi opponibile al ricorrente solo dal giorno della sentenza, la quale faceva decorrere il termine di cui all'articolo 91. La sentenza sarebbe stata un fatto nuovo nei confronti delle parti.
Questa tesi è errata. La sentenza 25 febbraio 1969 ha respinto il ricorso dell'Elz perché il rapporto 22 maggio 1968 gli era stato comunicato il 31 maggio ed aveva sostituito il rapporto 15 gennaio; questa parte della motivazione ha forza di giudicato in quanto costituisce il necessario fondamento del dispositivo che respinge il ricorso. Per quanto riguarda l'esistenza del nuovo rapporto, la sentenza si limita a prenderne atto, senza decidere niente, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente. Essa non costituisce quindi un fatto nuovo, giacché non modifica affatto la situazione giuridica in atto; del resto, solo una pronunzia d'annullamento può modificare la situazione, sopprimendo con effetto retroattivo l'esistenza di un atto.
In altre parole, sia prima sia dopo la sentenza, il termine per ricorrere contro il rapporto, in sede giurisdizionale o in via gerarchica, decorreva dal 31 maggio 1968, data della comunicazione al ricorrente. Il termine era già scaduto da un pezzo quando l'Elz ha proposto il reclamo del 14 marzo 1969, indi il ricorso dell'8 ottobre.
D'altro canto, la lettera 8 luglio del presidente della Commissione non ha affatto modificato questo stato di cose. Essa rispondeva ad un reclamo proposto tardivamente e si limitava a confermare una decisione divenuta non impugnabile per decorso del termine. Su questo punto, la giurisprudenza è copiosa e costante.
3.
Tratterò quindi molto brevemente degli argomenti svolti dall'Elz contro determinati punti del rapporto 22 maggio 1968.
—
In primo luogo, egli critica determinate divergenze o contraddizioni ch'egli ritiene di ravvisarvi. Mentre il primo relatore giudica il suo rendimento «abbastanza buono» e il secondo «normale», nella valutazione analitica là qualifica è «buono».
A dire il vero, non si vede come questa divergenza possa ledere il ricorrente. Comunque, la critica non corrisponde alla realtà. Il primo relatore ha dato in realtà la seguente valutazione : «Abbastanza buono, però eccellente per quanto riguarda unicamente la contabilità». La valutazione analitica rappresenta quindi una media e, contrariamente a quanto sostiene l'Elz, se ne può trarre senza incertezze una media tra due valori.
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Il ricorrente fa in secondo luogo carico ai relatori di aver accompagnato la loro valutazione con un commento, il che è prescritto solo per le qualifiche «ottimo» e «insufficiente», e, più in particolare, al secondo relatore di aver usato la qualifica «normale», che non è prevista.
Ribatto che il modulo per il rapporto non vieta affatto i commenti per le qualifiche diverse da «ottimo» e «insufficiente». Inoltre, secondo lo stesso modulo, là qualificà «normale» è equivalente a «buono».
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Infine, l'Elz contesta l'addebito, che gli è stato fatto, di scelte inopportune nelle domande di ferie, affermando di essersi attenuto a quanto dispone lo statuto. Egli sostiene inoltre che si tratta di questioni estranee al rapporto informativo.
Osservo che questo punto rientra nel «comportamento in servizio», espressamente menzionato all'articolo 43 dello statuto. D'altronde, le ferie hanno la loro importanza per quanto riguarda il funzionamento dell'ufficio cui appartiene il dipendente. Non è quindi strano che i superiori abbiano attirato l'attenzione dell'Elz sulla necessità di un maggiore senso di responsabilità su questo punto.
Nessuna delle critiche formulate dal ricorrente mi pare quindi resista all'esame. Tuttavia, senza che sia necessario prenderle in esame e per le ragioni che ho esposto, concludo che il ricorso sia dichiarato, irricevibile e che le spese siano ripartite come stabilisce l'articolo 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.