CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 ottobre 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità dell'ordinanza del 24 settembre 2019, nonché della sentenza di primo e di secondo grado, in relazione al rigetto della richiesta di rinvio del procedimento per impedimento del difensore per motivi di salute. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l'attendibilità scientifica dell'identificazione del Lupo, per effetto dell'analisi dell'unico elemento costituito dalle impronte digitali. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha affermato che l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267747 - 01). Quest'ultima sentenza ha, però, chiarito che, a sostegno dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.In altri termini, la disciplina del concomitante impegno professionale non può essere trasposta nel diverso ambito di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile. Ora, nel caso di specie, in disparte il tema della mancata indicazione del livello raggiunto dalla febbre che connota in termini di genericità la diagnosi, resta il dato che lo stesso difensore, nella sua istanza, non deduce affatto che l'improvviso insorgere della malattia gli avrebbe impedito di nominare sostituti, ma asserisce genericamente e senza documentare alcunché che "questi ultimi" sono impegnati dinanzi ad altre autorità giudiziarie, ossia dà per presupposto che i sostituti esistessero, salvo non documentare per quale ragione essi non potessero partecipare al processo del quale si tratta. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Le considerazioni del tutto generiche sviluppate in ricorso non si confrontano in termini puntuali con il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultinno (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 - 02). 3. Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione, fermo restando che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Il giudicato sostanziale che consegue all'inammissibilità del ricorso esclude che si possa, in generale, tener conto di cause di proscioglimento sopravvenute (v. i principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in