CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31577/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le note conclusionali del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cuila Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condannapronunciata dal Tribunale di Avellino il 9 ottobre 2024, in relazione al reato di cuiall’art. 391-ter cod. pen. ha escluso la recidiva reiterata ed infraquinquennale erideterminato la pena nella misura di mesi sei di reclusione.2.Il ricorso è affidato a due motivi.2.1. Con il primo si lamentano la mancata applicazione della causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.,nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, che non si confrontacon la fattispecie concreta.Il diniego è fondato sulla sola ratio della norma incriminatrice, intesa adimpedire che il soggetto ristretto possa mantenere contatti non autorizzati conl'esterno, e per tale via proseguire eventuali attività illeciteCon plurime argomentazioni, la difesa aveva segnalato specifici elementidai quali inferire un'offensività significativamente attenuata.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’assenza di ognimotivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva brevecon una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi proposti.2.Quanto al primo di essi, che lamenta la mancata applicazione dellacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, le direttriciinterpretative sono state disegnate dalle Sezioni Unite di questa Corte.Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilitàprevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., dellemodalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Rv.,Tushaj, Rv. 266590 – 01).Con il più recente arresto nomofilattico che ha riguardato l’istituto, è stataribadita la necessità di un simile approccio, globale e non parcellizzato. Nelritenere la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non ostativa,in sé considerata, alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto, il [OSCURATO:PERSONA] ha osservato come la particolaretenuità possa essere riconosciuta dal giudice “all'esito di una valutazionecomplessiva della fattispecie concreta” che - salve le condizioni ostativetassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolaretenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga contodi una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitàdegli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entitàdelle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive dellecondotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dalperiodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi aifatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01).3. Tanto premesso, la Corte di appello ha analizzato esclusivamente ilfondamento giustificativo della fattispecie incriminatrice.Ha evidenziato che l'art. 391-ter cod. pen., introdotto dal d.l. 21 ottobre2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173,mira a reprimere l'indebito ingresso e la detenzione di apparecchi dicomunicazione negli istituti penitenziari al preciso scopo di tutelare l'ordine, lasicurezza interna, già presidiata sul piano disciplinare, e l'effettività dello statutocustodiale, il quale postula la necessità di impedire il mantenimento di flussicomunicativi non soggetti al controllo dell'autorità.Si tratta di rilievi del tutto disancorati dalla considerazione dellafattispecie concreta, privi di riferimenti alle note modali di essa e alla intensitàdel dolo.Anche gli elementi specificamente addotti dalla difesa - la condottacollaborativa tenuta dal ricorrente nel consegnare spontaneamente il dispositivo,da un lato, la affermata esigenza di tenere comunicazioni costanti con i propricongiunti durante la esigenza pandemica, dall’altro - sono stati ritenuti inidoneiad elidere l’offensività, laddove avrebbe dovuto valutarsi la loro capacità direndere l’offesa di speciale tenuità; e ciò pur sempre in ragione della ratio dellafattispecie incriminatrice di impedire che il soggetto detenuto possa mantenerecontatti non autorizzati con l’esterno ed eventualmente proseguire le attivitàillecite.Una simile motivazione, non individualizzata, finisce col ricostruire unacausa di esclusione oggettiva della punibilità che il legislatore non ha previsto inrelazione a detto titolo di reato.4. Il dato fattuale che, ad avviso del Procuratore generale, sarebbeintrinsecamente incompatibile con la particolare tenuità della offesa, ossia lacollocazione logistica del detenuto all'interno del reparto di "[OSCURATO:PERSONA]" dellacasa circondariale, non è stato apprezzato come tale dalla Corte di appello, nonpotendo tale apprezzamento essere ritenuto implicito nel riferimento a talecollocazione nella enunciazione del fatto.5. Il secondo motivo, che attiene alla mancanza di motivazione in ordinealla sostituzione della pena detentiva, è fondato.La sentenza impugnata ha omesso ogni pronuncia al riguardo, pur afronte della richiesta formulata in appello.A nulla rileva che la richiesta non fosse stata avanzata già nel giudizio dipromo grado.Al riguardo, questa Corte non ignora l’orientamento secondo cui, in temadi pene sostitutive di pene detentive brevi, sarebbe tardiva la richiestaformulata, per la prima volta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cuiquest'ultimo non l'avesse già presentata nel corso del giudizio di primo grado, sependente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riformaCartabia"; e ciò in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150 deve essere intesa nel senso che le disposizionisopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello aseconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata (in tal senso, siveda Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D'Agata, Rv. 289139 – 01 cheha affermato che l'imputato è onerato a presentare tempestivamente l'istanza,pena la sua inammissibilità, non potendosi recuperare la stessa nel giudizio digravame, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiestaproposta in primo grado).Tuttavia, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di aderire alla differente impostazione secondocui, a differenza di quanto accade per il ricorso per Cassazione - per il quale l'art.606, comma 3, cod. proc. pen. prevede il divieto di proporre doglianze nonavanzate con i motivi d'appello - «non vi è alcuna disposizione nel codice di ritoche vincoli l'appellante a circoscrivere i motivi del gravame ai soli capi e puntioggetto delle richieste conclusive da lui assegnate al giudice di primo grado, ocomunque alle questioni già sottoposte a tale giudice. Ne consegue che, aprescindere dalla relativa disciplina transitoria, e non dovendo esserenecessariamente attivato a richiesta dell'imputato il subprocedimento di cuiall'art. 545-bis cod. proc. pen., legittimamente può essere censurato con l'attod'appello il mancato esercizio ufficioso da parte del primo giudice del relativopotere discrezionale chiedendo di porvi rimedio ed il giudice d'appello era,conseguentemente, tenuto a provvedere sul punto» (Sez. 6. n. 8215dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass.)6. Si impone, in ragione di quanto precede, l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovogiudizio da operare nel rispetto dei principi dinanzi indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Napoli.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]