CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1996
Cassazione n. 16856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/06/1996 [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/06/1992 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/11/1999 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA Idato avviso alle pard udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti personali, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che in data 11/1/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Verona in relazione ai delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni personali, con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27463601) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] —7— [OSCURATO:PERSONA] .E RIA og