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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 11007/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11007/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4308/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 02vntis [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/10/2025 del * * di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Venezia harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova a suo tempo concessa a *particolare per essere stato trovato il giorno 23 agosto 2025 nel corso di un controllo inpossesso di modica quantità di cocaina e marijuana e di 120 euro e inoltre a seguito diperquisizione veniva rinvenuto nella sua abitazione un bilancino e materiale per ilconfezionamento dello stupefacenteRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneanche in relazione all art 47 comma 1 ord penRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l ordinanza impugnatacon motivazione adeguata ed esente da vizi logici ha fondato la revoca dell affidamento inragione dei citati comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli anche a volere ritenere fondata la tesidifensiva secondo la quale lo stupefacente fosse destinato ad uso personaleRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in provaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11007/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4308/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 02vntis [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/10/2025 del * * di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Venezia harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova a suo tempo concessa a *particolare per essere stato trovato il giorno 23 agosto 2025 nel corso di un controllo inpossesso di modica quantità di cocaina e marijuana e di 120 euro e inoltre a seguito diperquisizione veniva rinvenuto nella sua abitazione un bilancino e materiale per ilconfezionamento dello stupefacenteRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneanche in relazione all art 47 comma 1 ord penRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l ordinanza impugnatacon motivazione adeguata ed esente da vizi logici ha fondato la revoca dell affidamento inragione dei citati comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli anche a volere ritenere fondata la tesidifensiva secondo la quale lo stupefacente fosse destinato ad uso personaleRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in provaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11007/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4308/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 02vntis [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/10/2025 del * * di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Venezia harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova a suo tempo concessa a *particolare per essere stato trovato il giorno 23 agosto 2025 nel corso di un controllo inpossesso di modica quantità di cocaina e marijuana e di 120 euro e inoltre a seguito diperquisizione veniva rinvenuto nella sua abitazione un bilancino e materiale per ilconfezionamento dello stupefacenteRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneanche in relazione all art 47 comma 1 ord penRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l ordinanza impugnatacon motivazione adeguata ed esente da vizi logici ha fondato la revoca dell affidamento inragione dei citati comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli anche a volere ritenere fondata la tesidifensiva secondo la quale lo stupefacente fosse destinato ad uso personaleRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in provaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11007/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4308/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 02vntis [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/10/2025 del * * di Veneziadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Venezia harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova a suo tempo concessa a *particolare per essere stato trovato il giorno 23 agosto 2025 nel corso di un controllo inpossesso di modica quantità di cocaina e marijuana e di 120 euro e inoltre a seguito diperquisizione veniva rinvenuto nella sua abitazione un bilancino e materiale per ilconfezionamento dello stupefacenteRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioneanche in relazione all art 47 comma 1 ord penRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l ordinanza impugnatacon motivazione adeguata ed esente da vizi logici ha fondato la revoca dell affidamento inragione dei citati comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacitàdi gestire in maniera corretta il beneficio concessogli anche a volere ritenere fondata la tesidifensiva secondo la quale lo stupefacente fosse destinato ad uso personaleRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in provaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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