CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 17041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27813/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , presso l’[OSCURATO:PERSONA], V. [OSCURATO:PERSONA] 21, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in ROMA, L.[OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 617/2020 depositata il05/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha accolto parzialmente l’appello della Procura Generalizia delle [OSCURATO:PERSONA] del Cuore di Gesù avverso la sentenza n. 3809/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2013 su stabile in Roma, [OSCURATO:PERSONA], destinato per porzioni a casa per ferie, asilo paritarioe convento delle suore. In particolare, la CTR del Lazio ha affermato che la tardiva costituzione del Comune nel giudizio di primo grado osta alla valutazione della inapplicabilità della invocata esenzione (art.7 co.1 lett.i) d.lgs 504/92) rispetto alla superficie adibita a scuola, non oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento e, accogliendo l’appello in merito alla richiesta esenzione per l’area dedicata ad attività di culto e destinata a convento, ha limitato il calcolo dell’imposta con riferimento alla sola superficie destinata ad attività ricreativa. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso . 2. La prima censura deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpd.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali escluso dall’accertamento l’area adibita ad attività didattica ritenendo che essa non avesse costituito oggetto dell’atto impositivo, diversamente da quanto risulterebbe invece dall’avviso di accertamento opposto, trascritto a pagina 10 del ricorso, da cui si desume che la contestazione concerneva anche l’unità immobiliare ove viene svolta l’attività didattica per l’infanzia, escludendola dall’esenzione in considerazione del volume di affari ricavato dalle tariffe applicate e dalla natura commerciale dell’attività. 3. Con la seconda censura si lamenta la violazione degli artt. 101,112 e 115 cod.proc.civ., nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.4), cod.proc.civ., per error in procedendo per omessa pronuncia e motivazione apparente ; per avere i giudici di seconde cure omesso di valutare le controdeduzioni di [OSCURATO:PERSONA], riten uta assente nel giudizio d’appello ed invece ritualmente costituita nel giudizio di secondo grado. 4. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 7 comma 1, d.lgs. n. 504/1992, nonché dell’art. 2697 cod.civ. ex art. 360, primo comma, n. 3), cod proc civ.; per avere il decidente ritenuto applicabile l’esenzione IMU per la porzione immobiliare dedicata ad attività scolastica e ad abitazione delle suore, pur in mancanza del requisito oggettivo di cui alla norma citata, e senza considerare le attività difensive svolte dal Comune finalizzate a dimostrare che solo gli edifici destinati ai fini di culto sono esentabili, escludendo ogni altro tipo di utilizzo correlato all’attività istituzionale che va ricondotto all’assoggettamento ad imposizione dell’immobile secondo le regole ordinarie. 5. Discostandosi dall’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, è opportuno esaminare con priorità la seconda doglianza, riconducibile nell’alveo dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., essendo dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. 6.Il motivo in esame è fondato, il che assorbe le altre doglianze. Va in questa sede ribadito che l’erronea dichiarazione della contumacia ovvero mancata costituzione di una parte, non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non abbia cagionato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, dovendo, invero, la proposizione di qualsiasi impugnazione essere sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata (cfr. Cassazione del 27 febbraio 2020, n. 5408; Cass. civile sez. II, 06/05/2013, n.10503: Cass. 27 aprile 2006 n. 9649; Cass. 7 febbraio 2006 n. 2593; Cass. nn. 23519/2015, 9877/2006; Cassazione civile sez. un., 27 febbraio 2002, n.2881). La Suprema Corte ha recentemente chiarito che la pretermissione di un soggetto dal giudizio è di per sé una lesione del diritto difesa in quanto viola l’art. 101 c.p.c. rubricato “Principio del contradditorio”. Tale principio trova il proprio fondamento nell’idea secondo la quale nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo e, dunque, difendersi per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice. Diverso è, invece, il caso in cui, pur essendoci stata una erronea dichiarazione di contumacia, la parte abbia comunque partecipato efficacemente al giudizio. Nella presente fattispecie le difese del Comune non sono state affatto considerate, avendolo il giudicante ritenuto erroneamente assente (Cass.4.10.2022, n. 28792; Sezione Lavoro, Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5408). Nel caso concreto , in particolare, dall'esame degli atti e della sentenza impugnata emerge con evidenza l'errore in cui è incorsa la CTR nel dichiarare la mancata costituzione della parte appellata, invece costituitasi nel giudizio; laddove non risulta essere stata in alcun modo presa in esame l'argomentazione difensiva della parte pretermessa circa l’aspetto fondamentale dato dallacarenza dei presupposti per l’esenzione relative alle aree dedicate ad attività didattica, ad abitazione delle suore e ricezione; questionerispetto alla quale l’amministrazione comunale aveva sostenuto che l’avviso di accertamento concernesse l’intera unità immobiliare, e dunque anche quella porzione destinata ad attività didattica. Deve ritenersi quanto alle deduzioni circa la illegittimità della richiesta agevolazione fiscale, che il contenuto, assertivo, della deduzione difensiva pretermessa, come illustrata dalla parte ricorrente, risulta idonea ad invalidare la ricostruzione fattuale ed a porre in discussione l'esegesi dell’atto impositivo fatta propria dal giudicante. La conclusione qui accolta non risulta inficiata dal fatto che la costituzione del Comune in appello fosse tardiva, dovendosi qui ribadire che: “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto”(Cass. N. 2585/19 e molte altre) . La C.T.R. del Lazio, al riguardo, ha accolto l'appello della contribuente, sul rilievo che il Comune avesse indicato, nell’atto impositivo, le sole aree destinate ad abitazione delle suore e quelle ricettive, e non anche le superfici destinate ad attività didattica, trascurando del tutto – in quanto asseritamente non partecipe del giudizio - di considerare le difese (ammissibilmente) svolte nel grado dall’amministrazione comunale. La sentenza impugnata va dunque cassata; la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cor te di Giustizia T ributaria di secondo grado del Lazio che , in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente grado d