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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21378/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] lassi, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione della legge penale e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, i reati di cui sopra, quasi contestuali, occorsi entrambi nella città di Firenze, dall'identico oggetto (cessione di monodosi di stupefacente), rivestirebbero tutti i requisiti per essere ricondotti all'attuazione di un medesimo disegno criminoso.

La contraria decisione giudiziale sarebbe totalmente priva di apparato argomentativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire se i medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze non ha preso in alcuna specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, di cui non ha neppure evocato i titoli di reato rispettivi, né ha preso in esame gli indicatori suddetti (ad eccezione del lasso temporale, indicato peraltro come particolarmente breve), limitandosi ad affermare che i fatti medesimi erano avulsi da qualunque programmazione criminosa unitaria ed espressivi di volizioni estemporanee.

Trattasi di valutazione totalmente assertiva, che palesemente non soddisfa l'obbligo giudiziale di motivazione.

4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] lassi, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione della legge penale e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i reati di cui sopra, quasi contestuali, occorsi entrambi nella città di Firenze, dall'identico oggetto (cessione di monodosi di stupefacente), rivestirebbero tutti i requisiti per essere ricondotti all'attuazione di un medesimo disegno criminoso. La contraria decisione giudiziale sarebbe totalmente priva di apparato argomentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire se i medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze non ha preso in alcuna specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, di cui non ha neppure evocato i titoli di reato rispettivi, né ha preso in esame gli indicatori suddetti (ad eccezione del lasso temporale, indicato peraltro come particolarmente breve), limitandosi ad affermare che i fatti medesimi erano avulsi da qualunque programmazione criminosa unitaria ed espressivi di volizioni estemporanee. Trattasi di valutazione totalmente assertiva, che palesemente non soddisfa l'obbligo giudiziale di motivazione. 4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al T
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