CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1989
Cassazione n. 33886/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1989 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 (capi a) e e) e art. 469 cod. pen. (capo b). Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. N. Giribaldi (errata applicazione di legge e valutazione di risultanze istruttorie quanto ai capi a) e b) - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - secondo motivo; vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della richiesta esclusione della recidiva - terzo motivo) sono manifestamente infondati perché prospettano, in sostanza, asserito difetto di motivazione non riscontrato in base al contenuto del provvedimento impugnato. Ritenuto, invero, quanto al primo motivo, che ineccepibile risulta la motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte e circa la riferibilità delle stesse all'imputato, identificato senza ambra di dubbio nel soggetto fermato in Pirri nel corso del controllo notturno svolto dai Carabinieri e che aveva dichiarato chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 3 della sentenza ove si rende conto del riconoscimento certo delle foto del soggetto fermato, con quelle segnaletiche raffiguranti [OSCURATO:PERSONA], odierno imputato, da parte del teste di polizia giudiziaria nonché dei successivi accertamenti presso l'abitazione di Muscas, ove questi non era stato reperito). Considerato che i restanti motivi risultano reiterativi del gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta (cfr. p. 5). Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensore