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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 21791/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24157/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 471/2015 depositata il 15/05/2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio, non essendo comparso nessuno per le parti. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920000427326 emessa da [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di ruolo dell’Agenzia delle entrate di Venezia relativo ad IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001, con interessi e sanzioni, su richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera per il recupero di euro 19.181,11. [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Venezia, rilevato che era stata contestat a la sussistenza del debito tributario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla scorta degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003.

Il contribuente ha proposto appello, che la CTR del Veneto ha accolto, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 546/1992.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more,c on istanza depositata il 26.6.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui all’art.1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1,della stessa legge.

Deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine per deduzioni sulla istanza di controparte.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni in ordine alla istanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24157/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 471/2015 depositata il 15/05/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio, non essendo comparso nessuno per le parti. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920000427326 emessa da [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di ruolo dell’Agenzia delle entrate di Venezia relativo ad IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001, con interessi e sanzioni, su richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera per il recupero di euro 19.181,11. [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Venezia, rilevato che era stata contestat a la sussistenza del debito tributario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla scorta degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR del Veneto ha accolto, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 546/1992. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more,c on istanza depositata il 26.6.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui all’art.1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1,della stessa legge. Deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine per deduzioni sulla istanza di controparte. P.Q.M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni in ordine alla istanz
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