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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 10083/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15919-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI — [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 4147/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 207/2018 della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso avviso di accertamento avente ad oggetto rettifica di rendita catastale di alcune unità immobiliari afferenti una centrale idroelettrica di proprietà della contribuente site nel Comune di Luino; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1 d.m. 19 aprile 1994 n. 701) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento impugnato;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. va premesso che in ricorso, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., l'Agenzia ha riportato il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento, con cui ha rideterminato una nuova e maggiore rendita catastale del complesso immobiliare (centrale idroelettrica di Creva) ricadente nel gruppo speciale D;

1.4. l'Ufficio ha provveduto alla variazione della rendita attraverso una «stima diretta» degli immobili effettuata sulla base dei valori di mercato capitalizzati con il relativo saggio, ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, applicando la formula estima le per la determinazione della rendita catastale secondo la formula R=rx V dove r rappresenta il saggio di fruttuosità, V il valore dei cespiti riferiti al biennio indicato ed il saggio di fruttuosità è indicato nella misura del 2%, con riferimento specifico ai singoli componenti dei cespiti;

1.5. va richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità, secondo cui (cfr., tra le tante, Cass. 10/05/2021 n. 12278; Cass.7/12/2018, n. 31809) in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso;

1.6. nell’odierna fattispecie, dall’esame dell’avviso di accertamento impugnato (trascritto in ricorso) emerge come la divergenza di stima non sia dipesa dalla contestazione, da parte dell'Ufficio, di elementi di fatto concernenti la tipologia e composizione di ciascun immobile, quanto da una diversa valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) dei medesimi convergenti elementi di fatto;

1.7. correttamente, quindi, l'ente ricorrente ha proceduto con l'attribuzione di categoria e classe per l'immobile a destinazione ordinaria, mentre per gli immobili a destinazione speciale o particolare (cat.

D) ha seguito il criterio della stima diretta come dispone l'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 , n. 1249 («La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche»);

1.8. in base all'art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) «le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8.

Tuttavia, la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità»;

1.9. ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917 stabilisce che «il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stimadiretta»;

1.10. poste tali premesse, l'Agenzia delle entrate ha ricercato per ogni singola unità il valore commerciale dei singoli beni riferiti al biennio 1988/89, influenzato dall'ubicazione, dal tipo di utilizzazione, dalle caratteristiche costruttive, dalla dotazione impiantistica e infine dalla vetustà;

1.11. va inoltre evidenziato che, per gli immobili a destinazione speciale, come quello in esame (opificio cat.

D), l'atto di accertamento costituisce l'esito di un procedimento specificamente regolatodalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente e che, per gli immobili appartenenti alla indicata categoria, trova il proprio presupposto in una «stima diretta» eseguita dall'ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano non già a fini della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del giudizio accennato, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione (cfr. Cass.09/07/2018 n. 17971; Cass. 4/4/2012, n. 5404);

1.12. non avendo in alcun modo escluso che nell'avviso opposto tali elementi fossero stati indicati, la Commissione tributaria regionale ha quindi erroneamente riconosciuto la sussistenza del difetto di motivazione dell’atto impugnato in quanto privo dell’indicazione degli «immobili ubicati nella stessa zona del cespite rettificato» e dei «prontuari di settori utilizzati ai fini della stima», essendo al contrario sufficiente, per l'adeguata motivazione dell'accertamento, l'indicazione dei criteri applicati e dei dati di riferimento, da dimostrare in giudizio a fronte di contestazione;

2. in conclusione il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché proceda all'accertamento in ordine alla dedotta incongruità delle stime effettuate dall'Agenzia P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15919-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI — [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 4147/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 207/2018 della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso avviso di accertamento avente ad oggetto rettifica di rendita catastale di alcune unità immobiliari afferenti una centrale idroelettrica di proprietà della contribuente site nel Comune di Luino; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1 d.m. 19 aprile 1994 n. 701) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento impugnato; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. va premesso che in ricorso, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., l'Agenzia ha riportato il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento, con cui ha rideterminato una nuova e maggiore rendita catastale del complesso immobiliare (centrale idroelettrica di Creva) ricadente nel gruppo speciale D; 1.4. l'Ufficio ha provveduto alla variazione della rendita attraverso una «stima diretta» degli immobili effettuata sulla base dei valori di mercato capitalizzati con il relativo saggio, ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, applicando la formula estima le per la determinazione della rendita catastale secondo la formula R=rx V dove r rappresenta il saggio di fruttuosità, V il valore dei cespiti riferiti al biennio indicato ed il saggio di fruttuosità è indicato nella misura del 2%, con riferimento specifico ai singoli componenti dei cespiti; 1.5. va richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità, secondo cui (cfr., tra le tante, Cass. 10/05/2021 n. 12278; Cass.7/12/2018, n. 31809) in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; 1.6. nell’odierna fattispecie, dall’esame dell’avviso di accertamento impugnato (trascritto in ricorso) emerge come la divergenza di stima non sia dipesa dalla contestazione, da parte dell'Ufficio, di elementi di fatto concernenti la tipologia e composizione di ciascun immobile, quanto da una diversa valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) dei medesimi convergenti elementi di fatto; 1.7. correttamente, quindi, l'ente ricorrente ha proceduto con l'attribuzione di categoria e classe per l'immobile a destinazione ordinaria, mentre per gli immobili a destinazione speciale o particolare (cat. D) ha seguito il criterio della stima diretta come dispone l'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 , n. 1249 («La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche»); 1.8. in base all'art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) «le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8. Tuttavia, la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità»; 1.9. ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917 stabilisce che «il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stimadiretta»; 1.10. poste tali premesse, l'Agenzia delle entrate ha ricercato per ogni singola unità il valore commerciale dei singoli beni riferiti al biennio 1988/89, influenzato dall'ubicazione, dal tipo di utilizzazione, dalle caratteristiche costruttive, dalla dotazione impiantistica e infine dalla vetustà; 1.11. va inoltre evidenziato che, per gli immobili a destinazione speciale, come quello in esame (opificio cat. D), l'atto di accertamento costituisce l'esito di un procedimento specificamente regolatodalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente e che, per gli immobili appartenenti alla indicata categoria, trova il proprio presupposto in una «stima diretta» eseguita dall'ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano non già a fini della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del giudizio accennato, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione (cfr. Cass.09/07/2018 n. 17971; Cass. 4/4/2012, n. 5404); 1.12. non avendo in alcun modo escluso che nell'avviso opposto tali elementi fossero stati indicati, la Commissione tributaria regionale ha quindi erroneamente riconosciuto la sussistenza del difetto di motivazione dell’atto impugnato in quanto privo dell’indicazione degli «immobili ubicati nella stessa zona del cespite rettificato» e dei «prontuari di settori utilizzati ai fini della stima», essendo al contrario sufficiente, per l'adeguata motivazione dell'accertamento, l'indicazione dei criteri applicati e dei dati di riferimento, da dimostrare in giudizio a fronte di contestazione; 2. in conclusione il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché proceda all'accertamento in ordine alla dedotta incongruità delle stime effettuate dall'Agenzia P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così dec
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