CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 01511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.g. n.25050 del 2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleriadella CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. COOP . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via SISTINA, n. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] eSILE [OSCURATO:PERSONA]. COOP . -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TREVISO n. 1014/2020 depositata il02/07/2020. Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/01/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. R.g. n. 25050 del 2020 Ad.10/01/2023 CC;estensore: C. Valle considerato che [OSCURATO:PERSONA] propose un’opposizione esecutiva, quale opposizione a precetto, che venne rigettata dal Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1014 del 2/07/2020; la Saggio, riten uta la sentenza quale emessa in unico grado , avverso di essapropone ricorso a ffida to a quattro motivi ; resiste con controricorso la B anca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; la ricorrente e la controricorrente hanno depositato atto di nomina di nuovo difensore e, rispettivamente, rinuncia al ricorso e adesione alla rinuncia; in particolare, sono pervenute in cancelleria, in data 9/01/2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazione di accettazione da parte del difensore della banca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Coop.; l’accettazione da parte della detta [OSCURATO:PERSONA] non è rituale, in quanto il difensore non è munito di apposita procura speciale; nondimeno può essere dichiara l’estinzione, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, salva l’eventuale condanna del rinunciante alle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale; nella specie deve, pera l t ro, essere dichiarata l'estinzione del processo senza alcuna statuizionesulle spese del giudizio, avendo il R.g. n. 25050 del 2020 Ad.10/01/2023 CC;estensore: C. Valle difensore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] chiesto la loro compensazionee non avendo l’altra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Sile svolto attività difensiva; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza C