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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 18075/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA (. 1.- ,r; (-• 9 I sul ricorso iscritto al n.

R.G. 27803/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1063/15/20 depositata in data 25/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso svariate cartelle di pagamento che asseriva non notificate, impugnando l'estratto di ruolo che le indicava in atti; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a sei motivi illustrati da memoria; l'Agenzia delle Entrate Riscossioni resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione degli artt. 85 e 112 c.p.c. in relazione alla reiezione dell'eccezione concernente il difetto di ius postulandi del difensore dell'Amministrazione, che doveva condurre la CTR a dichiarare inammissibile l'appello erariale; - il secondo motivo si incentra sulla violazione degli artt. 77 e 112 c.p.c. in relazione alla reiezione dell'eccezione concernente il difetto di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura ad litem; - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 22 c. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 215 c. 1 e c. 2 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR errato nel decidere unicamente sulla documentazione disconosciuta dal contribuente; il quarto motivo deduce poi la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 22 c. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 215 c. 1 e c. 2 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento impugnate; - il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 149, 145, 148 c.p.c. nonché dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che dell'art. 221 e seguenti c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto valide le notifiche degli atti contestati; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 • - il sesto motivo, infine, deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente; ritiene il Collegio che le questioni poste in ricorso ineriscano anche il profilo di diritto sul quale, a seguito di ordinanza n. 4526 del 202, pende questione di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte; - risulta quindi opportuno attendere l'esito di tal pronunciamento; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] o Napolitano r n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA (. 1.- ,r; (-• 9 I sul ricorso iscritto al n. R.G. 27803/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1063/15/20 depositata in data 25/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso svariate cartelle di pagamento che asseriva non notificate, impugnando l'estratto di ruolo che le indicava in atti; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a sei motivi illustrati da memoria; l'Agenzia delle Entrate Riscossioni resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione degli artt. 85 e 112 c.p.c. in relazione alla reiezione dell'eccezione concernente il difetto di ius postulandi del difensore dell'Amministrazione, che doveva condurre la CTR a dichiarare inammissibile l'appello erariale; - il secondo motivo si incentra sulla violazione degli artt. 77 e 112 c.p.c. in relazione alla reiezione dell'eccezione concernente il difetto di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura ad litem; - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 22 c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 215 c. 1 e c. 2 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR errato nel decidere unicamente sulla documentazione disconosciuta dal contribuente; il quarto motivo deduce poi la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 22 c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 215 c. 1 e c. 2 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento impugnate; - il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 149, 145, 148 c.p.c. nonché dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che dell'art. 221 e seguenti c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto valide le notifiche degli atti contestati; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 • - il sesto motivo, infine, deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente; ritiene il Collegio che le questioni poste in ricorso ineriscano anche il profilo di diritto sul quale, a seguito di ordinanza n. 4526 del 202, pende questione di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte; - risulta quindi opportuno attendere l'esito di tal pronunciamento; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] o Napolitano r n
Sentenza Cassazione n. 18075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris