CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31534/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 26 gennaio2026 ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regimespeciale, avverso il divieto di ricevere tramite pacco postale cibi cotti e fruttasecca, nonché di usare il rasoio elettrico e l’obbligo di consegnare alle ore 20.00oggetti quali pentole, caffettiera e fornellino.Il provvedimento impugnato qualifica il reclamo come generico, non avendoil reclamante lamentato alcuna violazione di una posizione giuridica assimilabilead un diritto soggettivo e non allegando nemmeno disparità di trattamentorispetto ai detenuti in regime ordinario.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la violazione degli artt. 35, 35 bis e 41 bis L.354/75.Lamenta, in particolare, il ricorrente la qualificazione del reclamo ex art. 35anziché ex art. 35 bis Ord. pen., nonché la circostanza che altri detenutisottoposti al medesimo regime godessero di un trattamento diverso, pur nonpotendolo documentare.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha fatto corretta applicazione diquell’insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di ordinamentopenitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6,lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5,ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla correttaesecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto eddell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur indifetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nellaproiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del14/06/2017, Costa, Rv. 271905 - 01).Nel caso concreto il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha operato tale valutazione e,da un lato, ha ritenuto che il pregiudizio lamentato dal detenuto non avessealcuna attinenza ad un diritto soggettivo, e, dall’altro, che non costituisseronemmeno manifestazione di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto aidetenuti comuni, conseguentemente ha proceduto secondo lo schema di cuiall’art. 35 L. 345/75.Circa la lesione di un diritto soggettivo, il ricorrente non è stato in grado diconfutare quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non evidenziando, acontrario, alcuna lesione meritevole di tutela giurisdizionale.Come specificato nel provvedimento impugnato, infatti, il divieto nonriguarda i cibi cotti sic et simpliciter bensì solo i cibi cotti deperibili per intuitiveragioni di salute e sicurezza; tali cibi, comunque, possono essere consegnati conil pacco colloqui.Quanto al rasoio elettrico il provvedimento rileva come la direzione dellaCasa circondariale di Opera abbia precisato che il medesimo è acquistabile alsopravvitto.Quanto, poi, alle limitazione orarie all’utilizzo di attrezzature necessarie allacottura dei cibi, il provvedimento ha richiamato un pacifico orientamento diquesta Corte sul punto che ritiene non lesivo di alcun diritto, né inutilmentediscriminatorio limitare la possibilità della cottura dei cibi ai detenuti in regimespeciale entro determinate fasce orarie per le ragioni di stretto controllo propriedel regime differenziato, legate al fatto che detti detenuti pernottano in cameresingole e che dunque a fronte della potenziale pericolosità di tali oggetti sia piùcomplicato in intervento tempestivo in caso di problemi soprattutto in orarionotturno quando il personale di polizia penitenziaria in servizio è ridotto.Come affermato da Sez. 1, Sentenza n. 6811 del 2026, n.m. il principio didiritto che governa la materia – e al quale si intende dare continuità – è nelsenso della piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singolestrutture penitenziarie, laddove queste – prefissando ambiti orari entro i quali siconsenta la cottura dei cibi e, quindi, la disponibilità del fornello e di tutti gliutensili necessari – vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di eserciziodel relativo diritto, senza negare la sussistenza stessa di questo.Circa, poi, l’ingiustificata disparità di trattamento, il provvedimentoimpugnato ha evidenziato l’assoluta genericità delle doglianze sul punto, nonindividuando il ricorrente nello specifico alcun caso in cui a un detenuto sia statoriservato un trattamento di maggior favore rispetto a quello di cui si duole.Conclusivamente si deve richiamare il seguente principio secondo cui èinammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dalmagistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine aprovvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sullemodalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalitàdell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine edisciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01).2. Per le ragioni testè indicate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile;all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - allaluce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3000 - ritenuta congrua - in favore della Cassa delle ammende,tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]