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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05808/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., avendo ella effettuato - per petulanza o altro biasimevole motivo - undici telefonate nell'arco di un'ora all'ex compagno [OSCURATO:PERSONA] in data 25 luglio 2020 ed ulteriori nove chiamate la mattina successiva; per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'imputata alla pena di euro duecento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 660 e 131-bis cod. pen. 3.

Le censure dedotte nell'atto di impugnazione non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate.

Il ricorrente, sostanzialmente, lamenta come la condotta ascritta alla ricorrente non sia riconducibile entro l'alveo di quelle atte a integrare il ritenuto paradigma normativo.

La ricorrente dunque - in ipotesi difensiva - non intendeva arrecare molestie all'ex marito, ma mirava esclusivamente a sensibilizzarlo in ordine alle possibili ripercussioni, sulla di lei situazione lavorativa ed economica, della denuncia da lui stesso inoltrata; l'imputata, in particolare, era preoccupata per le possibili conseguenze negative, stante la sua già precaria condizione lavorativa e personale.

Non vi è chi non rilevi trattarsi di critiche direttamente incentrate sul merito della vicenda e che sono volte, con tutta evidenza, a sollecitare una nuova valutazione fattuale degli elementi di valutazione e conoscenza emersi; le doglianze, quindi, auspicano il compimento di una operazione interpretativa non consentita in sede di legittimità.

Dette censure, altresì, riproducono pedissequamente i medesimi profili di doglianza già congruamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di Trieste, a mezzo della sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ex compagno della prevenuta, veniva raggiunta, sulla sua utenza telefonica, da numerose chiamate effettuate dall'imputata, la quale insistentemente lo invitava a ritirare la querela da lui sporta.

4. La motivazione adottata dal Giudice di merito è poi congruente, logica e priva della pur minima forma di contraddittorietà ed è, pertanto, meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

A fronte di ciò, le argomentazioni difensive sì appalesano assertive e aspecifiche.

5. Parimenti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, il Tribunale di Trieste ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della presenza di una pluralità di episodi molesti; in tal modo, risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., avendo ella effettuato - per petulanza o altro biasimevole motivo - undici telefonate nell'arco di un'ora all'ex compagno [OSCURATO:PERSONA] in data 25 luglio 2020 ed ulteriori nove chiamate la mattina successiva; per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'imputata alla pena di euro duecento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 660 e 131-bis cod. pen. 3. Le censure dedotte nell'atto di impugnazione non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate. Il ricorrente, sostanzialmente, lamenta come la condotta ascritta alla ricorrente non sia riconducibile entro l'alveo di quelle atte a integrare il ritenuto paradigma normativo. La ricorrente dunque - in ipotesi difensiva - non intendeva arrecare molestie all'ex marito, ma mirava esclusivamente a sensibilizzarlo in ordine alle possibili ripercussioni, sulla di lei situazione lavorativa ed economica, della denuncia da lui stesso inoltrata; l'imputata, in particolare, era preoccupata per le possibili conseguenze negative, stante la sua già precaria condizione lavorativa e personale. Non vi è chi non rilevi trattarsi di critiche direttamente incentrate sul merito della vicenda e che sono volte, con tutta evidenza, a sollecitare una nuova valutazione fattuale degli elementi di valutazione e conoscenza emersi; le doglianze, quindi, auspicano il compimento di una operazione interpretativa non consentita in sede di legittimità. Dette censure, altresì, riproducono pedissequamente i medesimi profili di doglianza già congruamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di Trieste, a mezzo della sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ex compagno della prevenuta, veniva raggiunta, sulla sua utenza telefonica, da numerose chiamate effettuate dall'imputata, la quale insistentemente lo invitava a ritirare la querela da lui sporta. 4. La motivazione adottata dal Giudice di merito è poi congruente, logica e priva della pur minima forma di contraddittorietà ed è, pertanto, meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. A fronte di ciò, le argomentazioni difensive sì appalesano assertive e aspecifiche. 5. Parimenti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Tribunale di Trieste ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della presenza di una pluralità di episodi molesti; in tal modo, risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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