CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09159/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del dirigente preposto, dr. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale:[OSCURATO:PERSONA] 78P11 C129 P), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: MRL NDR83H23 D810 S), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: DLL GMR84M22 H294 L).Numero registro generale 4829/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9159/2026Data pubblicazione 11/04/2026- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 6737/15/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata in data 9agosto 2023, notificata il 29 febbraio 2024.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di registro nella misura di 12.058,00 € inrelazione al decreto ingiuntivo n. 1753/2012 emesso dal Tribunale diCatania.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’istituto dicredito contro la sentenza n. 513/3/2019 della Commissionetributaria provinciale di Catania, ritenendo l’avviso di liquidazione nonmotivato, in quanto «[…] la richiesta erariale […] dell’imposta diregistro, per l’importo complessivo di euro 12.058,00, dovuta inrelazione alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 1753/2012 del13.07.2012, emesso dal Tribunale civile di Catania risulta illegittimoin quanto non vengono indicati gli elementi posti a base dellarichiesta della correttezza della liquidazione dell’imposta effettuatadall’Ufficio, con riferimento all’applicazione dell’aliquota proporzionalenei confronti di atti soggetti ad imposta sostitutiva. Tale carenzalimita fortemente le possibilità di difesa del destinatario dell’avviso diliquidazione, conseguentemente deve essere accolto l’appellodell’Agenzia» (così nella pronuncia impugnata).Numero registro generale 4829/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9159/2026Data pubblicazione 11/04/20263. Con ricorso notificato in data 29 febbraio 2024 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di tre motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso depositato il 2 aprile 2024, cui si è aggiunta la memoriaex art. 380-bis. 1.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art.54, comma 5, d.P.R. n. 181/1986 e 7 della legge n. 212/2000,lamentando che il Giudice regionale aveva annullato in toto l’avviso diliquidazione impugnato, la cui motivazione, seppure priva della parterelativa alla tassazione della fidejussione con aliquota dello 0,50%,conteneva tuttavia alcuni precisi riferimenti atti a consentire alcontribuente di comprendere le ragioni ed il quantum della pretesatributaria.Ciò rappresentando che detto atto aveva, in realtà, tassato il decretoingiuntivo in parte in misura fissa per il principio di alternatività traimposta di registro ed IVA e poi nella misura del 3% sugli interessi, amente dell’art. 8, comma 1, lett. b) Parte Prima della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131/1986 ed infine con aliquota dello 0,50%, sulla fideiussioneescussa.Per tale via, l’Agenzia ha ritenuto che in relazione all’applicazionedella imposta nella misura fissa ed in quella proporzionale al 3% sugliinteressi l’avviso doveva considerarsi valido, contestando la valutazionedella Corte territoriale per aver ritenuto che la parte di motivazioneomessa, relativa alla tassazione della fidejussione, avesse inficiato lavalidità dell’intero atto impositivo.Numero registro generale 4829/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9159/2026Data pubblicazione 11/04/20262. Con la seconda censura, l’Ufficio ha eccepito, a mente dell’art.360, primo comma num. 3 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c.per la mancata «motivazione circa l’applicazione circa l’applicazionedell’art. 8, lettera b), Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, edell’art. 40, Parte Generale, del d.P.R. 131/1986», rimproverando allaCorte territoriale di aver annullato integralmente l’avviso di liquidazioneomettendo di esaminare quella parte motivata dell’avviso relativaall’aliquota del 3% sugli interessi e all’imposta di registro in misura fissa.3. Con la terza ragione di contestazione l’Agenzia ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 53 della Costituzione, nonché degli articoli10, comma 1, lettera c), 37 ed 8, Parte Prima della Tariffa, d.P.R. n.131/1986 per avere il giudice regionale annullato in toto l’avviso diliquidazione, precludendo in tale modo l’obbligatoria registrazionedell’atto giudiziario, che pure esprimeva la capacità contributiva delleparti.4. Le tre censure vanno esaminate congiuntamente siccomeconnesse e non possono essere accolte.5. La valutazione del Giudice regionale si è resa manifesta nellaritenuta illegittimità dell’avviso impugnato per il suo deficitmotivazionale con riferimento «all’applicazione dell’aliquotaproporzionale nei confronti di atti soggetti ad imposta sostitutiva. Talecarenza limita fortemente la possibilità di difesa del destinatariodell’avviso di liquidazione […]» (così nella pronuncia impugnata).L’Agenzia assume che l’avviso di liquidazione conteneva tre voci:a) l’imposta di registro in misura fissa di 168,00 €; b) l’imposta diregistro con aliquota proporzionale del 3% sugli interessi; c) l’impostadi registro con aliquota dello 0,50% sulla fideiussione escussa.Numero registro generale 4829/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9159/2026Data pubblicazione 11/04/2026L’Ufficio lamenta, quindi, che la Corte territoriale ha annullatointeramente l’avviso di liquidazione, laddove, «[…] seppure priva dellaparte relativa alla tassazione della fideiussione con aliquota dello0,50%, contiene tuttavia alcuni precisi riferimenti atti a consentire alcontribuente di comprendere le ragioni della ed il quantum dellapretesa tributaria» (v. pagina n. 6 del ricorso).6. Tale ordine di idee non può essere seguito.Detta censura (contenuta nel primo motivo) si distingue perl’opporre una valutazione fattuale sull’idoneità del contenutodell’avviso diversa da quella fornita dal Giudice regionale, che hareputato la dedotta omissione circa l’aliquota proporzionale dell’attosoggetto ad imposta sostitutiva come preclusiva di una compiutaintellegibilità delle ragioni della pretesa fiscale nella sua interezza,con conseguente negativa ricaduta sul diritto di difesa dellacontribuente.Per tale via, la doglianza si presenta doppiamente inammissibile,non solo perché sotto l’improprio canone censorio della violazione dilegge (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.) è diretta a sostenereuna diversa interpretazione dell’atto in termini di adeguatezza (ancheparziale) dell’apparato motivazionale, ma anche perchè ha omesso diindicare i criteri interpretativi violati.Ricorre allora il fermo principio di questa Corte secondo cuil’interpretazione, da parte del giudice di merito, di un attoamministrativo a contenuto non normativo (quale è l'avviso diliquidazione in questione), costituisce una valutazione di fatto che èsottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizilogici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle normegiuridiche, in particolare gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366Numero registro generale 4829/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9159/2026Data pubblicazione 11/04/2026c.c., che, disposte dal legislatore per l'interpretazione dei contratti ingenere, ben possono estendersi all'interpretazione degli atti e deiprovvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi, tenendo peraltroconto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezzadei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. Intale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erroneainterpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenutaperò, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni ocriteri ermeneutici siano stati violati (cfr. Cass., Sez. T., 28 febbraio2025, n. 5286; nello stesso senso, Cass., Sez., T, 9 maggio 2024, n.12674, che richiama Cass., 17 novembre 2023, n. 32047; Cass., 23febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181;Cass., 23 luglio 2010, n. 17367).Il motivo non ha rispettato tali canoni, essendosi limitato arichiamare una pronuncia di questa Corte (la n. 11283/2022) in cui siera ritenuto (evidentemente con riferimento alla fattispecie ividedotta) di facile attuazione la liquidazione dell’imposta in base alricorso per decreto ingiuntivo, per poi assumere, in terminimeramente assertivi, che l’avviso in esame doveva ritenersi almenoin parte motivato, limitatamente all’imposta richiesta in misura fissaed al 3% sugli interessi.7. Allo stesso modo e per i medesimi motivi non hanno pregio ilsecondo ed il terzo motivo, con cui si è contestata l’omessavalutazione della parte dell’avviso che risultava motivata conriferimento all’imposta richiesta in misura fissa ed al 3% sugliinteressi (secondo motivo) e per aver annullato interamente l’atto,così precludendo l’obbligatoria registrazione dell’atto giudiziario.Nella logica della sentenza impugnata, infatti, la dedotta, pacifica,carenza motivazionale dell’avviso in ordine all’imposta sostitutivaNumero registro generale 4829/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9159/2026Data pubblicazione 11/04/2026aveva impedito la complessiva comprensibilità della pretesa, il chenon poteva che comportare, in ragione di tale, tombale, vizio,l’annullamento integrale dell’atto, impregiudicata ovviamente lafacoltà per l’Ufficio (proprio per la sussistenza di un vizio soloformale) di emetterne un altro, emendato da errori, nel rispetto deltermine di decadenza.8. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, dunque,respinto.9. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida infavore della controricorrente nella misura di 3.000,00 € percompetenze, oltre accessori e 200,00 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]