CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27556/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Catania il 23/06/1966avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di Appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deirispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17settembre 2025 con la quale la Corte di Appello di Catania, in parziale riformadella sentenza emessa, in data 15 maggio 2024, dal Tribunale di Catania, haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiestadelle parti, la pena di anni quattro di reclusione e 4.667,000 di multa.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, e AntonioSalvatore [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di impugnazione, lamentano violazionedell’art. 133 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine alla determinazionedel trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare adeguatamente in ordinealla ritenuta congruità della pena concordata dalle parti, omettendo qualsiasiriferimento ai parametri della gravità del reato e della capacità delinquere degliimputati, così applicando un trattamento sanzionatorio eccessivo in relazione allagravità del fatto, senza tenere conto della esclusione dell'aggravante del metodomafioso e della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulleaggravanti contestate3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione,lamenta violazione di legge nonché carenza della motivazione in ordine allarichiesta di riconoscimento della continuazione con il reato di cui alla sentenza dicondanna emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 26 novembre 2014.La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di argomentare in ordinealla doglianza con cui la difesa aveva sostenuto che le singole violazioni di legge”almeno a grandi linee ma pur sempre con una precisa definizione di contorni ecircostanze” (vedi pag. 8 dell'atto di appello) erano tali sin dal primo momento incui il [OSCURATO:PERSONA] decise nel 2011 di dare inizio alla sua attività delittuosa, attivitàconnotata dall'univocità dell'elemento soggettivo e dalla pluralità di quellooggettivo.4. E’ stato altresì proposto ricorso per cassazione anche dal coimputatoPaolo [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione, in forza dell’istanza di differimento proposta daldifensore a ragione di un proprio legittimo impedimento a comparire, è statastralciata come da provvedimento reso in udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivodedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono proposti per motivi diversi da quelliconsentiti dalla legge.Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che ilricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibilesolo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato,motivi non riscontrabili nel caso di specie.Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivoloro riconosciuto dalla legge, dando vita ad un negozio processuale liberamentestipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essereunilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - dachi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo diricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).2. Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è generico.La difesa, infatti, pur sollecitando l’applicazione della disciplina del reatocontinuato con riferimento a precedenti condotte delittuose già giudicate, non haallegato la sentenza di condanna relativa ai reati rispetto ai quali invoca ilriconoscimento del vincolo della continuazione.Ne consegue la violazione del principio di autosufficienza del ricorso percassazione che impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari aconsentire alla Corte il controllo della fondatezza della censura sulla base deglitrasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli attidel processo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez.5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01).[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al consolidato principio di diritto secondocui l’imputato che richieda il riconoscimento della continuazione con reati giàgiudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze rilevanti, ma ègravato dell’onere di produrne copia (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco,Rv. 277977-01; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291-01; Sez.3, n. 21851 del 12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288289-01).Deve, infatti, escludersi l’applicabilità in via analogica dell’art. 186 disp.poiché nel giudizio di cognizione l’imputato è necessariamente assistito da undifensore, sul quale incombe l’onere di produrre la documentazione posta afondamento della richiesta; diversamente, l’acquisizione officiosa deiprovvedimenti determinerebbe il rinvio del giudizio, senza sospensione deldecorso del termine di prescrizione.L’onere di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione risponde,pertanto, all’esigenza di prevenire richieste meramente dilatorie e di assicurarela celerità del processo, finalità che non ricorrono nella fase esecutiva.Né tale disciplina determina un’ingiustificata compressione del diritto didifesa, atteso che il mancato riconoscimento della continuazione esterna nelgiudizio di merito non preclude la possibilità di riproporre la relativa istanzadinanzi al giudice dell’esecuzione, cui compete la relativa valutazione.3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.4. Viene separata la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come da provvedimentoreso all'odierna udienza. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] AntonioSalvatore che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. Si separa la posizione diRombes [OSCURATO:PERSONA], come da provvedimento reso all'odierna udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con ordine di formazione di nuovo fascicolo nei confronti dello stesso.Così deciso, in data 25 giugno 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]