CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 43649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALCAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 9 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione - ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato l'inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca della confisca di un immobile, che era stata disposta con decreto (divenuto irrevocabile) del Tribunale di Trapani del 30 settembre 2011. 2. Avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 1423 del 1956, 125 e 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 11-ter decreto-legge n. 92 del 2008 e all'art. 7 CEDU. Rappresenta che, con la domanda di revoca della confisca dell'immobile, aveva denunciato l'illegalità del provvedimento ablativo, che era stato basato sull'accertata pericolosità sociale generica del proposto (di cui all'art. 1, n. 2, legge n. 1423 del 1956, oggi art.1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011), in un momento in cui era vigente l'articolo 14 della legge n. 55 del 1990, che aveva limitato la possibilità di disporre la confisca ai soli casi di pericolosità qualificata nonché di pericolosità generica, solo, però, nelle ipotesi in cui i proventi derivavano dal reato di cui all'articolo 630 cod. pen. Il terreno oggetto di confisca, evidenzia il ricorrente, era stato acquistato nel 1991 e la costruzione era stata realizzata in più riprese fino al 2001; il decreto di confisca era del 30 settembre 2011 e si basava sulla pericolosità sociale generica del preposto, accertata nel 2006, in sede di applicazione della misura di prevenzione personale; cui seguiva solo nel 2010 il decreto che, aggravando la precedente misura di prevenzione personale, riconduceva il Regina anche alla categoria dei pericolosi qualificati, facendo riferimento a condotte delittuose ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, consumate tra l'agosto del 2002 e il maggio del 2003. Palese, pertanto, sarebbe l'illegalità del provvedimento che aveva sostanzialmente applicato retroattivamente l'art. 11-ter del decreto-legge n. 92 del 2008, che, abrogando l'art. 14 della legge n. 55 del 1990, aveva di fatto pienamente ripristinato l'art. 19 della legge n. 152 del 1975, riespandendo la possibilità di confisca a tutti i casi di pericolosità generica. Il Tribunale, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile la domanda di revoca della confisca, assumendo, da un lato, la mancanza di qualsiasi novità probatoria idonea a rimettere in gioco la decisione e, dall'altro, la retroattività della disciplina delle misure di prevenzione, sussumibile nell'alveo giuridico delle misure di sicurezza oggetto della disciplina di cui all'art. 200 cod. pen. Rappresenta ancora il ricorrente che la Corte di appello, nel decreto impugnato, ha aderito all'impostazione tecnico-giuridica dei giudici di primo grado, limitandosi sostanzialmente a richiamare una recente pronuncia delle Sezioni Unite - nella parte in cui esclude che le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale siano idonee a incidere sul giudicato formatosi in relazione ad un provvedimento di confisca di prevenzione - nonché ribadendo il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'evoluzione degli assetti interpretativi non può mai essere invocata come motivo di revoca di una decisione definitiva. Tanto premesso, il ricorrente censura la decisione della Corte di appello, rilevando come essa non faccia buon governo dei principi di diritto espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021; Fiorentino, Rv. 282474) da lei stessa citata. Invero, a parere del ricorrente, proprio con la sentenza delle Sezioni Unite citata dalla Corte di appello, la revocabilità del provvedimento definitivo di confisca, quando affetto da un vizio endemico, ha trovato un approdo ermeneutico certo, superando il contrasto giurisprudenziale sorto in precedenza. Il ricorrente richiama una sentenza della seconda sezione di questa Corte che ha affermato che <<in tema di confisca di prevenzione, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019 è esperibile il rimedio della revocazione ex art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), al fine di far valere l'illegittimità della previsione di cui alla lettera a), ovvero la non ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura nell'ipotesi di cui alla lettera b), secondo i criteri interpretativi indicati dalla Corte costituzionale>> (Sez. 2, Sentenza n. 33641 del 13/10/2020, Sabatelli, Rv. 279970). A parere del ricorrente, il decreto della Corte di appello sarebbe viziato anche nella parte in cui ha eluso la questione, posta con i motivi di impugnazione, relativa all'applicazione retroattiva dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 92 del 2008. Al riguardo il ricorrente evidenzia che, alla luce degli arresti della Corte Edu e della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, l'applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole per il proposto non appare in alcun modo conciliabile con l'imprescindibile esigenza di consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali casi e in quali modi essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale nonché alle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca. Il decreto impugnato, pertanto, dovrebbe essere annullato. In subordine, il ricorrente sollecita la proposizione della questione di costituzionalità dell'art. 11-ter del decreto-legge n. 92 del 2008, in relazione agli art. 3, 25 e 117 Cost. e 7 CEDU, nella parte in cui, operando retroattivamente, consente l'applicazione della misura patrimoniale della confisca ai soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, n. 2 della legge n. 1423 del 1956. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125 e 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011.Rappresenta che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la correlazione tra temporale tra il bene acquistato nel 1991 e ultimato nel 2001 e la pericolosità sociale del preposto nel corso di quegli anni. Sostiene, tuttavia, il ricorrente che la Corte di appello sarebbe caduta in un evidente errore, atteso che, per quel che riguarderebbe la pericolosità sociale qualificata, essa era stata espressamente riconosciuta nel periodo compreso tra il gennaio e il febbraio del 2008 e quindi sicuramente fuori periodo dell'acquisto degli immobili. Quanto, invece, alla pericolosità generica, essa era stata ritenuta per rapine commesse tra il 1980 e il 1984, per un'estorsione commessa nel 1978, per un furto commesso nel 2000 nonché per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per fatti commessi nel 1986 e nel 2006; sicché sarebbe evidente che si tratterebbe di fatti che non sarebbero ricompresi nel periodo di acquisizione tra il 1991 e il 2001, ad eccezione del furto che tuttavia sarebbe intervenuto quando l'immobile era quasi del tutto costruito. Contesta, infine, il provvedimento della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che il mutamento degli assetti giurisprudenziali non potrebbe incidere quale motivo di revoca di una decisione definitiva di confisca. A parere del ricorrente, tale affermazione si porrebbe in palese contrasto col principio di legalità di cui all'articolo 7 CEDU. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, ha evidenziato che la confisca in pregiudizio del Regina si fonda in via esclusiva - come emerge chiaramente dai provvedimenti applicativi della misura - sull'ipotesi di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 159 del 2011, posto che egli è stato specificamente inquadrato nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuosa. Tanto premesso, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che gli effetti della sentenza numero 24 del 2019 della Corte costituzionale non potessero incidere sul provvedimento di confisca in questione, oramai definitivo, in quanto la pronuncia di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza in questione riguarda la sola lettera a) del digs. n. 159 del 2011. Per quel che riguarda la pronuncia interpretativa di rigetto, contenuta nella medesima sentenza della Corte costituzionale, relativa alla lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, ha correttamente escluso che essa possa incidere su provvedimenti di confisca divenuti oramai definitivi. Si tratta di affermazioni perfettamente coerenti con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, proprio nella sentenza invocata dal ricorrente (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, Rv. 282474). Va rilevato che la sentenza della seconda sezione invocata dal ricorrente - nella parte relativa alla possibilità di far valere gli effetti sopravvenuti della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale anche rispetto alla pericolosità sociale generica di cui alla lettera b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (non nella parte relativa al rimedio esperibile) - è stata superata proprio dalla pronuncia delle Sezioni Unite, che hanno chiarito che « In tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)» (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021; Fiorentino, Rv. 282474). Il primo motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato anche in relazione alla censura relativa alla applicazione retroattiva dell'art. 11-ter decreto- legge n. 92 del 2008. La Corte di appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, in materia, non trova applicazione il principio di irretroattività di cui all'art. 2 cod. pen.: « Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.>> (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262602). Manifestamente infondata è anche la questione di costituzionalità dell'art. 11- ter del decreto-legge n. 92 del 2008, in relazione agli art. 3, 25 e 117 Cost. e 7 CEDU, nella parte in cui, operando retroattivamente, consente l'applicazione della misura patrimoniale della confisca ai soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, n. 2 della legge n. 1423 del 1956.Al riguardo, va ricordato che pacifico è l'orientamento giurisprudenziale che ritiene "convenzionalmente" legittima l'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU (Sez. 2 n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 3, n. 23435 del 30/01/2020, Scarano, n.m.; n. 12710 del 28/02/2020, Muliere, n.m.; Sez. 1, n. 30710 del 20/01/2018, Saetta, n.m.). La stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza numero 24 del 2019, ha ribadito che: le misure in questione non costituiscono una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza dell'illecita acquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione del diritto di proprietà in chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità; in ragione di tale natura, ad esse non può essere esteso lo statuto costituzionale e convenzionale delle pene; «nelle numerose occasioni in cui la Corte EDU ha sinora esaminato doglianze relative all'applicazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta natura sostanzialmente penale a questa misura»; «è stato conseguentemente escluso che ad essa possano applicarsi gli artt. 6, nel suo "volet pénal", e 7 CEDU>>. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, invero, ricordato che il mutamento giurisprudenziale può essere considerato un elemento valido per il superamento delle preclusioni formatesi in tema di ordinanze che abbiano assunto il connotato della irrevocabilità allo stato degli atti (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Rv. 195806), ma non è certo idoneo a inficiare il giudicato dovuto a sentenza irrevocabile o a provvedimento ad esso equiparabile come quello definitivo di confisca (Sez. 1, n. 11666 del 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278812; Sez. 2, n. 26803 del 15/09/2020, Tarantino, n.m.; Sez. 5, n. 19586 del 31/03/2010, Bonina, Rv. 247513). Manifestamente infondata è la lamentata violazione dell'art. 7 CEDU. Nel sistema convenzionale, invero, l'art. 7, secondo la sua formulazione testuale, è riferito soltanto ai reati e alle pene, settore cui non appartiene quello delle misure di prevenzione, come pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, in ragione della diversa finalità perseguita e dei differenti presupposti applicativi (Commissione, 15/05/1991, Marandino c. Italia; Corte EDU, 22/02/1994, Raimondo c. Italia; 15/06/1999, Prisco c. Italia; 17/05/2011, Capitani e Campanella c. Italia). Va rilevato, inoltre, che, sulla base di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, risulta che, proprio nel periodo di acquisizione patrimoniale e precisamente nel 2000, il preposto era stato condannato per un reato contro il patrimonio (un furto), per il quale aveva riportato una pesante condanna (a ben tre anni di reclusione); senza contare gli altri reati commessi in prossimità del periodo in questione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara in