CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17147/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso il DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2578/2023 , depositatoil 05/07/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Bari in composizione monocratica il risarcimento di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 per l’eccessiva durata della procedura fallimentare R.G.F. n. 15253/08, dichiarata aperta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 48 del 10.4.2008 e terminata con decreto di chiusura del fallimento del 26.10.2021. In particolare, l’istante evidenziava la durata eccessiva della procedura concorsuale con riferimento alla propria posizione processuale, dal deposito della domanda di ammissione al passivo alla pubblicazione del decreto di chiusura della procedura. 2. Il giudice monocratico emetteva decreto di accoglimento parziale delle istanze dell'esponente e la decisione veniva impugnata dalForte, ai sensi dell’art. 5-ter l. n. 89/2001, innanzi alla medesima Corte in composizione collegiale, che – con il decreto in epigrafe - accoglieva parzialmente il gravame e liquidava le spese con una nuova disciplina unitaria. 2.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale così argomentava: -considerando concretamente la natura alimentare del credito de quo, la circostanza che trattavasi di ricorrente persona fisica, l’entità dello stesso credito pari ad euro178.697,43 (in realtà, ammesso al passivo nella misura del 50%, ossia euro 89.348,71, in via privilegiata ex art. 2751 - bis , comma 1, n. 1, a seguito di accordo transattivo con la Curatela fallimentare), la «posta in gioco» dell’opponente, rappresentata dal maggior patimento nell’attesa della definizione della procedura concorsuale, era c on certezza meritevole di maggiore considerazione, trattandosi di un soggetto che si eravisto mancare improvvisamente i mezzi di sostentamento per il proprio nucleo familiare, almeno sino all’intervenuta liquidazione dell’attivo fallimentare; - contrariamente a quanto dedotto dall’odierno opponente, e in ragione del recente indirizzo segnato dall’ordinanza n. 12696 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione, non si ravvisavano motivi per riconoscere il richiesto importo annuo nella misura massima di euro 800,00, non avendo l’odierno opponente fornito la prova di avere manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa; - alla luce di tali argomentazioni, dunque, d o ve va essere riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] un equo indennizzo in misura superiore al minimo edittale (liquidato dal giudice monocratico), ossia in euro500,00 per ogni anno di irragionevole durata della procedura fallimentare presupposta; -le spese per la fase di opposizione venivano liquidate in base al decreto ministeriale n. 147/2022 e ss. mm. nel minimo tabellare, perché non erano state depositate le comparse conclusionali, non previste per i procedimenti in camera di consiglio, e limitatamente alle fasi introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.201,00). Dunque, complessivamente liquidate in euro1.250,60, di cui euro962,00 per il compenso tabellare, euro 288,60 per l’aumento dovuto alla utilizzazione di tecniche informatiche (art. 4, comma 1- bis), oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, ed oltre alle spese per i bolli e gli accessori di IVA e C.P.A.; -era inammissibile l’istanza di condanna del Ministero ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto proposta per la prima volta nelle note di trattazione scritta. 3. Avverso il suddetto decreto proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria. Restava intimato il Ministero della Giustizia. Il ricorso veniva chiamato a ll’ adunanza camerale del 19 novembre 2024. 3.1. Rilevava il Collegio che dagli atti di causa il ricorso risultava invalidamente notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale di Bari, in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica stessa. Con ordinanza interlocutoria n. 5282 del 28.02.2025, questa Corte d isponeva, pertanto, la rinnovazione della notifica all'Avvocatura Generale dello Stato per il perfezionamento del contraddittorio,assegnando il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’adempimento, con rinvio della causa a nuovo ruolo. 3.2. Il ricorso è stato, quindi, notificato nei termini da [OSCURATO:PERSONA] all’Avvocatura Generale dello Stato, e il ricorso chiamato all’adunanza camerale dell’8 luglio 2025. Resisteil Ministero della Giustizia depositando controricorso . In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato seconda memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 - bis legge n. 89/2001, dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art.132 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 5) cod. proc. civ. per carenza di motivazione in fatto e diritto exart. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 3 e art. 118 disp. att . cod. proc. civ.(motivazione errata e/o mancata e/o solo apparente relativamente all'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui, pur riformando in parte la pronuncia della fase monitoria, ha aumentato la somma annua di riparazione da euro 400,00 a euro 500,00 per anno –anziché riconoscere l’indennizzo massimo di euro 800,00 per anno –senza dare adeguata motivazione o motivazione solo apparente e insufficiente, posto che non ha fatto corretta applicazione dei parametri indicati dall’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, rispetto ai quali in motivazione vi è solo un generico riferimento e nessuna indicazione su quali siano stati presi in considerazione. Del resto, prosegue il ricorrente, la motivazione è contraddittoria ed apparente laddove -pur ammettendo la rilevanza dei criteri indicati dal ricorrente (la natura alimentare del credito de quo) – ha contenuto l’aumento di soli euro 100,00, adducendo a sostegno della decisione la mancata prova, da parte dell’opponente, di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.2-bis legge n. 89/2001, dell'art. 112 cod. proc. civ.e dell'art. 132 cod. proc. civ. , c omma 2, n . 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia la mancata valutazione dei criteri invocati dal ricorrente per la liquidazione dell'indennizzo. Il ricorrente aveva chiesto che l'indennizzo venisse quantificato anche sulla base del parametro indicativo degli interessi (euro8.795,09, doc. 3) persi nel corso della procedura sulla somma dovutagli dal fallimento. [OSCURATO:PERSONA] nonha motivato il mancato esame di questo ulteriore parametro. 3. I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto entrambi censurano il provvedimento impugnato per errata determinazione del coefficiente annuo di ristoro, exart. 2-bis, comma 1, legge n. 89 del 2001, sulla base dell’errata applicazione dei criteri di determinazione stabiliti dal comma secondo della medesima norma. Essi sono entrambi infondati per le ragioni che seguono. La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo exart. 2-bis della legge n. 89 del 2001 è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, o altrimenti nei casi di «mancanza assoluta di motivi», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. n. 22347 del 2023, cit.; Cass. 31.3.2022 n. 10531; Cass.,Sez. Un., 7.4.2014, n. 8053). Quanto al vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023; Cass.,Sez. Un., Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 16599 del 2016). Infine, è utile ricordare che questa Corte ha avuto già occasione di affermare (Cass. n. 4476 del 2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22347 del 25.07.2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28081 del 2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 25960 del 2021; Cass. n. 14521/2019; Cass. n. 14974/2015) che l'art. 2 - bis della legge n. 89 del 2001, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantumdella liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico. 3.1. Con riferimento al caso che ci occupa, il Collegio non condivide la sussistenza di un’ipotesi di motivazione apparente, né ritiene fondato l’omesso esame di un fatto decisivo, tale da rendere possibile il sindacato di questa Corte sulle scelte del giudice del merito. La Corte territoriale, infatti, giunge a liquidare l’equo indennizzo in misura superiore al minimo edittale, ossia in euro 500,00, al termine di un’articolata argomentazione che considera taluni (non necessariamente tutti, come sopra ricordato) dei parametri elencati nel comma 2, dell’art. 2-bis, ossia: la natura alimentare del credito de quo, la circostanza che trattasi di ricorrente persona fisica (lavoratore dipendente della ditta fallita [OSCURATO:SOCIETA].), l’entità dello stesso credito pari ad euro178.697,43 (in realtà, ammesso al passivo nella misura del 50%, ossia euro89.348,71, in via privilegiata ex art. 2751- bis , comma 1 , n. 1, a seguito di accordo transattivo con la Curatela fallimentare: v. decreto p. 5, penultimo capoverso ) . La ragione per cui la Corte non ha voluto riconoscere l’importo annuo massimo (euro 800,00, come richiesto dall’opponente) è indicata dallo stesso giudice nel fatto che l’opponente non avesse fornito prova di aver manifestato, nei confronti degli organi della procedura, uno specifico interesse alla definizione della stessa (v. decreto p. 6, 2° capoverso), ad esempio indirizzando istanza di accelerazione. Tanto basta a riconoscere alla motivazione la congruità e logicità della scelta relativa all’importo annuo, senza che abbia rilevanza l’omessa valutazione degli interessi persi nel corso della procedura, trattandosi di elemento non decisivo, posto che il parametro dell’entità del credito era stato già considerato dalla Corte territoriale. Né ha pregio la censura espressa nel ricorso (p. 16, penultimo capoverso) sull’insufficienza della motivazione: paradigma censorio non più attuale, rispetto al quale si profilano aspetti di inammissibilità. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.96 cod. proc. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, in relazione all'art. 360, n . 4, cod. proc. civ.: dichiarazione di inammissibilità di una domanda. Si censura il provvedimento nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, ex art. 127 - ter cod. proc. civ. , la domanda avanzata dal ricorrente exart. 96 cod. proc. civ., ritenendo che «Solo, e per la prima volta, nelle note di trattazione scritta, l’opponente ha chiesto anche la condanna del Ministero ex art. 96 cod. proc. civ., ma l’istanza è inammissibile, atteso che nelle note scritte non possono avanzarsi domande o istanze nuove…».In tesi, tale decisione appare errata perché l’istanza exart. 96 cod. proc. civ. è stata avanzata nella prima difesa utile possibile: la costituzione del Ministero è avvenuta con il deposito della comparsa del 23.02.2023 ed è solo dalla lettura di tale comparsa che è scaturita la necessità di depositare l’istanza exart. 96 cod. proc. civ. , formulata nelle note di trattazione scritta depositate per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle quali note si confutavano le tesi difensive del Ministero. Inoltre, il ricorrente ricorda che il comma 3 dell’art.96 cod. proc. civ., in un’ottica anche sanzionatoria di regolamentazione del processo da parte del giudice, è applicabile anche d’ufficio, senza alcun termine decadenziale, rientrando nella necessità di reprimere quelli che possono essere inquadrati come abusi del processo e/o abusi del diritto. 4.1. Il motivoè fond ato per quanto di ragione. 4.2. Com'è noto, i primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. configurano due fattispecie di responsabilità di natura risarcitoria, che si inquadrano concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana o per fatti illeciti rappresentandone una species , caratterizzata anch’essa dalla funzione risarcitoria e dalla particolare aggressività della condotta processuale, potenzialmente in grado di cagionare più grave danno a chi la subisce, sanzionandola più severamente col richiedere, ai fini del risarcimento del danno, che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave. 4.2.1. Coerentemente con la loro natura risarcitoria, le figure di responsabilità aggravata previste nei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. sono ancorate alla domanda della parte interessata, e quindi soggette alle relative preclusioni endoprocessuali, atteso che, per poter ottenere il risarcimento del danno, la parte vittoriosa deve, da un lato, allegare e provare l'esistenza e l'entità di un danno concreto ed effettivo patito nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso; dall'altro, allegare e provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, costituito, per la figura di cui al primo comma, dalla mala fede o dalla colpa grave e, per la fattispecie di cui al secondo comma, dalla mancanza di normale prudenza ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). 4.3. Diversamente nel caso di richiesta a norma del comma 3, art. 96 cod. proc. civ., figura iurisestranea alla fattispecie dell’illecito aquiliano. Dettanorma configura una «sanzione di ordine pubblico», dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Ciò è confermato dal fatto che la fattispecie di cui all'art. 96,comma 3, non prevede più alcun elemento soggettivo, quale suo elemento costitutivo; non è più richiesto cioè, ai fini della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio «con colpa grave» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019; tutte confermano Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). Da tanto deriva che la condanna può essere pronunciata, a prescinderedalla domanda della parte interessata e, quindi, da ogni relativa preclusione processuale, ogni volta che « oggettivamente » risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale. 4.4. Nel ricorso (come nella sentenza impugnata) non viene specificato quale sia il titolo di responsabilità aggravata sul quale la Corte territoriale era stata chiamata a decidere. Pertanto, la sentenza merita di essere cassata in parte qua , spettando al giudice del merito di pronunciarsi ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 5. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e 5, e dell'art. 2233 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: liquidazione dei compensi della procedura piena in misura inferiore ai minimi di legge e senza la maggiorazione exart. 4, c omma 1 - bis del D.M. n. 55 del 2014. Ferma la liquidazione per la fase monitoria, il ricorrente denuncia due errori commessi dalla Corte territoriale in sede di liquidazione delle spese nella fase di opposizione: 1) mancata (ed immotivata) liquidazione delle due fasi di studio e di trattazione della pratica; 2) errata liquidazione della fase decisionale «nel minimo tabellare perché non sono state depositate le comparse conclusionali, non previste per i procedimenti in camera di consiglio»: in effetti, sottolinea il ricorrente, sono state depositate note di trattazione scritta che ne fanno le veci; 3) mancata (ed immotivata) liquidazione nella misura media dei parametri; 4) mancata maggiorazione del 30% del compenso, prevista dal D.M. n. 55/2014 per «premiare» l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano il Giudice nella consultazione o nella fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis, legge n. 89 del 2001). 5.1. Il motivo merita accoglimento limitatamente alla doglianz a n. 1 (mancata liquidazione delle due fasi di studio e di trattazione della pratica). Nel decreto impugnato viene omessa qualsiasi motivazione con riferimento alla (mancata) liquidazione delle due fasi, nel giudizio di opposizione, di studio e di istruzione/trattazione della causa. Con particolare riferimento, poi, alla seconda, essa è in ogni caso ineludibile (per tutte, di recente: Cass. Sez. 2, n. 3242 del 05.02.2024). A tal proposito, spiega questa Corte che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa(cfr. Cass. ord. 2.10.2020, n. 20993). S i osserva che il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014 è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»: «e/o»: v. Cass. n. 28627/2023). La sentenza merita, dunque, di essere cassata in parte qua. 5.2. Quanto alla mancata applicazione dei valori medi, il decreto ministeriale n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può si discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dal primo comma dell'art. 4 di tale decreto. Costituisce, infatti, ius receptum, il principio in virtù del quale « In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità»(Cass. n. 20289/15; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019; Cass. Ord. 21 gennaio 2019, n. 1522, riportata in ricorso, p. 24). Nel caso di specie, peraltro, il giudice dell’opposizione ha liquidato nel minimo tabellare –motivando («perché non sono state depositate le comparse conclusionali, non previste per i procedimenti in camera di consiglio»)- solo la fase decisionale. 5.2.1. Quanto, infine, all’asserita mancanza di maggiorazione per l’utilizzo di tecniche informatiche: nel decreto si legge in modo inequivocabile che: «Le spese della presente fase contenziosa […] vengono liquidate […] con le maggiorazioni previste dall’articolo 4 del decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modifiche introdotte con il decreto ministeriale numero 37/2018 e con il decreto ministeriale numero 147 del 13 agosto 2022» (v. decreto p. 7, 2° capoverso). E più avanti in motivazione (4° capoverso): «Le spese per la fase di opposizione vengono dunque liquidate in euro 962,00 per il compenso tabellare, euro 288,60 per l’aumento dovuto alla utilizzazione di tecniche informatiche (art. 4, comma 1-bis)…»; statuizione, infine, confermata nel dispositivo (v. decreto p. 8, 2° e 3° rigo). 6. In definitiva, il Collegio accoglie il terzo e, in parte, il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di C