CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi dell'appello. La Corte di appello adeguatamente motiva sulla responsabilità evidenziando la omessa consegna della documentazione fiscale, anche se poi il volume di affari è stato ricostruito con documentaziontreperit presso altri contribuenti: "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 41683 del 02/03/2018 Ud. (dep. 26/09/2018 ) Rv. 274862 - 02). La Corte di appello evidenzia poi, relativamente al secondo motivo di ricorso in cassazione, come i fatti di cui al presente processo sono diversi sia per oggetto sia per anni di riferimento a quelli di cui al processo relativo alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 893/2028. Su questi aspetti il ricorso non si confronta ma reitera i motivi dell'appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.11111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co