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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 28251/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Roma, in sede di giudizio di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 37203 del 27/11/2020), in accoglimento dell'appello del P.M. avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma dell'Il maggio 2020 di rigetto della richiesta di sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha ordinato il sequestro preventivo delle stesse.

La Procura della Repubblica di Roma procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto in questa sede maggiormente rileva, di [OSCURATO:PERSONA], in qualità la prima di amministratrice e proprietaria al 100% della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., conferente rifiuti destinati allo smaltimento illecito in una discarica abusiva in Aprilia, di altri due di amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per gestione abusiva di ingenti quantitativi di e non pericolosi (violazione dell'art. 260 del d.

Igs. n. 152 del 2006: capo B dell'editto), per avere realizzato e gestito una discarica abusiva (art. 256, commi 1 e 3, del d.

Igs. n. 152 del 2006: capi C e D) e per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-bis, commi 1 e 2, cod. pen.), fatti tutti temporalmente commessi sino al 27 luglio 2017.

All'esito del primo grado di giudizio, cori sentenza del 30 gennaio 2020, celebrato tramite rito abbreviato, i tre imputati erano stati condannati ed era stata ordinata anche la confisca dell'azienda.

Con ordinanza dell'Il maggio 2020 il G.I.P. rigettava`fichiesta del P.M. di seque- stro delle quote sociali e del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rilevando che l'azienda (complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa) era stata già sequestrata il 7 novembre 2017 ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 260 del d.l.gs. n. 152 del 2006 e 452-undecies cod. pen. in ragione della ritenuta strumentalità rispetto ai reati contestati, ma che invece le quote, quantomeno alla luce delle emergenze istrut- torie, non sarebbero qualificabili in termini di strumentalità.

Con ordinanza del 1° luglio 2020, il Tribunale del riesame rigettava l'appello del P. M..

Con sentenza del 27 novembre 2020, la Corte di cassazione dichiarava l'inam- missibilità del ricorso sull'applicabilità del sequestro a fini "impeditivi" e disponeva l'annullamento con rinvio, affinché il giudice di merito valutasse «se sussistono i pre- supposti per applicare la misura del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., verificando se le quote sociali della "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1" rientrino nella categoria delle cose oggettivamente suscettibili di confisca» obbligatoria, escluso ogni riferimento al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. ed alle esigenze cautelari.

Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'appello del P.M., il Giudice del rinvio ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc pen. e 452-quaterdecies cod. pen..

Il ragionamento del decidente, sintetizzate le vicende precedenti e ripercorsa la motivazione della S.C., è, in estrema sintesi, il seguente (p. 3): «[...] nel caso di specie, il più grave reato contestato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. - per il quale [OSCURATO:PERSONA], così come [OSCURATO:PERSONA] e la Faraoni, sono stati condannati in sede di abbreviato - risulta dagli atti essere stato commesso non in forma individuale, ma attraverso un organi- smo societario - la [OSCURATO:SOCIETA]. per l'appunto - di cui la Faraoni detiene ancora oggi il 100% delle quote; può, pertanto, ritenersi che tali quote - quali misura della par- tecipazione del socio ad una società - rientrino fra le cose che servirono per com- mettere l'attività illecita in esame; la titolarità delle stesse implicava, infatti, titolarità esclusiva del potere decisionale in capo alla Faraoni; in tal senso, pertanto, le quote sociali (così come la già confiscata azienda) risultano essere strumentali rispetto al reato, così come contesta'.o, nel senso che, attraverso il potere decisionale che dalla loro titolarità derivava all'imputata è stato consentito al sistema illecito, oggetto della contestazione, di sussistere e di protrarsi nel tempo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello proposto dal P.M. può trovare accoglimento».

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge (artt. 321, comma 2, e 125 cod. proc. pen. e 240 e 452-quaterdecies, comma 5, cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza o mera apparenza della motivazione.

Si rileva che, in ordine alle ragioni della disposizione del sequestro preventivo l'ordinanza impugnata (pag. 3) conteneva assunti meramente assertivi ed apodittici ("attraverso il potere deci .ona:e che dalla loro titolarità derivava all'imputata è stato consentito al sistema illecito, oggetto della contestazione, di sussistere e di protrarsi nel tempo").

La giustificazione riportata e, cioè, che le quote societarie erano servite a commettere i reati contestati, per cui doveva essere ritenuta vuota.

Anzi, la moti- vazione si è risolta in una finalità preventivo-impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sulla quale però si era già pronunziata in maniera tranciante in senso negativo la sentenza di annullamento.

Occorreva accertare se si trattava di cose ser- vite a commettere il reato in questione e se sussisteva un nesso di specifica e non occasionale strumentalità tra il bene e la condotta criminosa ai sensi degli artt. 452- quaterdecies, comma 5, 240 cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente ricordato che, in base al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed pr„,Jo :ione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richie- sta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di inte- resse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio).

L'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del disseque- stro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412).

Di conseguenza, in linea con la suesposta ricostruzione del quadro giurispruden- ziale in materia, è del tutto evidente che l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro.

3. Ciò premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, va rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] non era legittin.ato a ricorrere.

L'oggetto di sequestro preventivo è la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante e proprietaria delle quote al 100%, mentre [OSCURATO:PERSONA] è solo amministratore di fatto della stessa, coinvolto nel presente procedimento unita- mente ad altri amministratori di fatto in quanto indicato per plurime violazioni alla disciplina in tema di rifiuti.

In caso di eliminazione del vincolo reale, l'amministratore di fatto non avrebbe diritto alla restituzione del bene; di qui, dunque, la carenza di interesse del medesimo a proporre l'impugnazione del provvedimento applicativo del sequestro preventivo.4.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Roma, in sede di giudizio di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 37203 del 27/11/2020), in accoglimento dell'appello del P.M. avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma dell'Il maggio 2020 di rigetto della richiesta di sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha ordinato il sequestro preventivo delle stesse. La Procura della Repubblica di Roma procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto in questa sede maggiormente rileva, di [OSCURATO:PERSONA], in qualità la prima di amministratrice e proprietaria al 100% della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., conferente rifiuti destinati allo smaltimento illecito in una discarica abusiva in Aprilia, di altri due di amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per gestione abusiva di ingenti quantitativi di e non pericolosi (violazione dell'art. 260 del d. Igs. n. 152 del 2006: capo B dell'editto), per avere realizzato e gestito una discarica abusiva (art. 256, commi 1 e 3, del d. Igs. n. 152 del 2006: capi C e D) e per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-bis, commi 1 e 2, cod. pen.), fatti tutti temporalmente commessi sino al 27 luglio 2017. All'esito del primo grado di giudizio, cori sentenza del 30 gennaio 2020, celebrato tramite rito abbreviato, i tre imputati erano stati condannati ed era stata ordinata anche la confisca dell'azienda. Con ordinanza dell'Il maggio 2020 il G.I.P. rigettava`fichiesta del P.M. di seque- stro delle quote sociali e del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rilevando che l'azienda (complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa) era stata già sequestrata il 7 novembre 2017 ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 260 del d.l.gs. n. 152 del 2006 e 452-undecies cod. pen. in ragione della ritenuta strumentalità rispetto ai reati contestati, ma che invece le quote, quantomeno alla luce delle emergenze istrut- torie, non sarebbero qualificabili in termini di strumentalità. Con ordinanza del 1° luglio 2020, il Tribunale del riesame rigettava l'appello del P. M.. Con sentenza del 27 novembre 2020, la Corte di cassazione dichiarava l'inam- missibilità del ricorso sull'applicabilità del sequestro a fini "impeditivi" e disponeva l'annullamento con rinvio, affinché il giudice di merito valutasse «se sussistono i pre- supposti per applicare la misura del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., verificando se le quote sociali della "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1" rientrino nella categoria delle cose oggettivamente suscettibili di confisca» obbligatoria, escluso ogni riferimento al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. ed alle esigenze cautelari. Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'appello del P.M., il Giudice del rinvio ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc pen. e 452-quaterdecies cod. pen.. Il ragionamento del decidente, sintetizzate le vicende precedenti e ripercorsa la motivazione della S.C., è, in estrema sintesi, il seguente (p. 3): «[...] nel caso di specie, il più grave reato contestato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. - per il quale [OSCURATO:PERSONA], così come [OSCURATO:PERSONA] e la Faraoni, sono stati condannati in sede di abbreviato - risulta dagli atti essere stato commesso non in forma individuale, ma attraverso un organi- smo societario - la [OSCURATO:SOCIETA]. per l'appunto - di cui la Faraoni detiene ancora oggi il 100% delle quote; può, pertanto, ritenersi che tali quote - quali misura della par- tecipazione del socio ad una società - rientrino fra le cose che servirono per com- mettere l'attività illecita in esame; la titolarità delle stesse implicava, infatti, titolarità esclusiva del potere decisionale in capo alla Faraoni; in tal senso, pertanto, le quote sociali (così come la già confiscata azienda) risultano essere strumentali rispetto al reato, così come contesta'.o, nel senso che, attraverso il potere decisionale che dalla loro titolarità derivava all'imputata è stato consentito al sistema illecito, oggetto della contestazione, di sussistere e di protrarsi nel tempo. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello proposto dal P.M. può trovare accoglimento». 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge (artt. 321, comma 2, e 125 cod. proc. pen. e 240 e 452-quaterdecies, comma 5, cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza o mera apparenza della motivazione. Si rileva che, in ordine alle ragioni della disposizione del sequestro preventivo l'ordinanza impugnata (pag. 3) conteneva assunti meramente assertivi ed apodittici ("attraverso il potere deci .ona:e che dalla loro titolarità derivava all'imputata è stato consentito al sistema illecito, oggetto della contestazione, di sussistere e di protrarsi nel tempo"). La giustificazione riportata e, cioè, che le quote societarie erano servite a commettere i reati contestati, per cui doveva essere ritenuta vuota. Anzi, la moti- vazione si è risolta in una finalità preventivo-impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sulla quale però si era già pronunziata in maniera tranciante in senso negativo la sentenza di annullamento. Occorreva accertare se si trattava di cose ser- vite a commettere il reato in questione e se sussisteva un nesso di specifica e non occasionale strumentalità tra il bene e la condotta criminosa ai sensi degli artt. 452- quaterdecies, comma 5, 240 cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente ricordato che, in base al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed pr„,Jo :ione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richie- sta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di inte- resse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio). L'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del disseque- stro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412). Di conseguenza, in linea con la suesposta ricostruzione del quadro giurispruden- ziale in materia, è del tutto evidente che l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. 3. Ciò premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, va rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] non era legittin.ato a ricorrere. L'oggetto di sequestro preventivo è la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante e proprietaria delle quote al 100%, mentre [OSCURATO:PERSONA] è solo amministratore di fatto della stessa, coinvolto nel presente procedimento unita- mente ad altri amministratori di fatto in quanto indicato per plurime violazioni alla disciplina in tema di rifiuti. In caso di eliminazione del vincolo reale, l'amministratore di fatto non avrebbe diritto alla restituzione del bene; di qui, dunque, la carenza di interesse del medesimo a proporre l'impugnazione del provvedimento applicativo del sequestro preventivo.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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