CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1978
Cassazione n. 36985/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1978 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B); Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza e ascrivibilità all'imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla veste di amministratore di fatto; pag. 6 sul valore di "posta attiva" del bene alienato); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della Corte di appello circa l'assenza di gravame sul capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale (capo A) è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni: - in conformità con quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, va rilevato che con l'atto di appello l'imputato non ha mai contestato la materialità della condotta in relazione al capo A) ma unicamente, per tutti i capi, la qualifica di amministratore di fatto, peraltro invece di riferirsi al capo A) ha menzionato il capo B (cfr. pag. 7 dell'atto di appello, capo che riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale); - la doglianza è generica poiché non si confronta con le ragioni della decisione che anche in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale offrono una congrua motivazione sull'elemento oggettivo e sul dolo specifico (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos