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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 35854/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12/05/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

In premessa il provvedimento faceva riferimento all’atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposto avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile un’istanza di incidente di esecuzione promosso ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. con atto in data 03/04/2025. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 17/10/2023, che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, e la restituzione in termini per proporre appello, deducendo che era stato celebrato in assenza senza che egli avesse mai avuto conoscenza di esso.

L’incidente di esecuzione era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione, motivando che l’omessa citazione dell’imputato doveva essere fatta valere con la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.

Avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato opposizione, reiterando la medesima originaria istanza.

Con il provvedimento in data 12/05/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione aveva ribadito l’inammissibilità dell’istanza.

2. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e con un unico articolato motivo ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 127, 178, comma 1 lett. c) e 667, comma 4, cod. proc. pen., perché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione aveva deciso sulla proposta opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., inaudita altera parte, e senza procedere nelle forme del contraddittorio come previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, perché meramente reiterativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato è illegittimo e va rimosso; l’atto di opposizione sul quale si è pronunciato va tuttavia riqualificato quale ricorso per cassazione e ne va in questa sede evidenziata l’infondatezza.

2. Come già limpidamente affermato da precedenti decisioni di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, n.m.; sez. 7, n. 10285 del 30/01/2025, Bajraktar, n.m.; sez. 1, n. 19726 del 04/04/2024, PMM Taranto, n.m.), nella fase dell'esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono, infatti, due riti.

Il primo, "ordinario", disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., prevede che il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia emesso a seguito di udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata - in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata - nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura.

Contro il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano, è ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.

Un secondo rito, per così dire, "speciale", prevede, invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.

In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. indica, quale mezzo di impugnazione, l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, che dovrà valutare l'opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienza camerale.

Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, in cui è decisa l'opposizione, può essere proposto ricorso per cassazione.

Il rito "speciale" si applica alle competenze del giudice dell'esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art. 676 cod. proc. pen., che richiama l'art. 667 citato, che sono: 1) dubbio sull'identità fisica della persona detenuta; 2) estinzione del reato dopo la condanna; 3) estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale; 4) pene accessorie; 5) confisca; 6) restituzione delle cose sequestrate; 7) riduzione della pena in executivis per effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. 2.

Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, di dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 17/10/2023, che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, e la restituzione in termini per proporre appello, deducendo che era stato celebrato in assenza senza che egli avesse mai avuto conoscenza di esso.

Con provvedimento in calce, emesso senza contraddittorio in data 24/04/2025, il giudice dell’esecuzione lo ha dichiarato inammissibile, perché l’omessa citazione dell’imputato avrebbe dovuto essere dedotta non mediante incidente di esecuzione, ma attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen.

Avverso questo provvedimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, che lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, senza contraddittorio con l’ordinanza qui impugnata.

E tuttavia, essendo stato proposto l’incidente di esecuzione nelle forme di cui all’art.666 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art. 676 cod. proc. pen., che richiama l'art. 667 citato, il provvedimento in data 24/04/2025 che ha dichiarato l’inammissibilità dell’originaria istanza, perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, deve essere ricondotto all’ipotesi descritta dallo stesso art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Ne consegue che l’unico rimedio avverso tale provvedimento è il ricorso per cassazione.

Il giudice dell’esecuzione doveva, pertanto, considerarsi incompetente a decidere sull’impugnazione del suo stesso provvedimento e anche se il rimedio attivato dal condannato era stato descritto dal difensore come opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., esso non può ritenersi inammissibile, ma avrebbe dovuto essere qualificato come ricorso per cassazione e, per l'effetto, trasmesso alla Corte di cassazione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, perché emessa in violazione delle norme processuali di cui all’art. 666 cod. proc. pen. 3.

Rimosso il provvedimento illegittimo e qualificato l’atto di opposizione in data 24/04/2025, quale ricorso per cassazione, ne possono essere valutati i motivi di impugnazione, che vertono sulla scelta difensiva di azionare lo strumento di cui all’art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 17/10/2023 e la restituzione in termini per proporre appello, anziché, come affermato dal giudice dell’esecuzione nell’originario provvedimento in data 03/04/2025, con quello previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen.

La prospettazione della difesa è infondata.

La giurisprudenza di legittimità ha fissato, con riguardo al quadro normativo emergente dalla soppressione della disciplina della contumacia e dalla contestuale introduzione della disciplina dell’assenza, il principio secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01) Le Sezioni unite della Cassazione hanno, difatti, raggiunto questo approdo interpretativo a seguito della ricostruzione della progressiva evoluzione del quadro normativo che ha portato al definitivo superamento del criterio della conoscenza legale degli atti da parte dell’imputato, presunta a seguito della dichiarazioni di contumacia con presunzione che poteva essere rinnovata a seguito di un regolare procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale dopo la sentenza, e che è stato sostituito dall’istituto dell’assenza, presidiato dal principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi è stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire o comunque quando il giudice ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

E, come affermato da Sez.

U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, quando anche dopo l’irrevocabilità della sentenza emerga che si sia proceduto in assenza in forza di valutazioni non corrette in diritto o infondate in fatto, con violazione dei diritti partecipativi dell’imputato, dato che con tale strumento è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato.

Dal coordinamento tra l'art. 629-bis e l'art. 420-bis cod. proc. pen., Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 ricava «il riconoscimento della legittimazione al solo condannato o sottoposto a misura di sicurezza con sentenza irrevocabile, che sia rimasto assente per tutto il corso del processo, per tale intendendosi colui che versi nella situazione prevista dal vigente art. 420-bis cod. proc. pen., non quindi il contumace».

Si tratta della condizione nella quale si troverebbe il condannato odierno ricorrente, che, pertanto, potrà rappresentarla e, se riconosciuta, ottenere la rimozione del giudicato esclusivamente con il procedimento previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. 4.

Ne consegue che il ricorso proposto dal condannato, così riqualificato l’atto di opposizione originariamente proposto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12/05/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. In premessa il provvedimento faceva riferimento all’atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposto avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile un’istanza di incidente di esecuzione promosso ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. con atto in data 03/04/2025. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 17/10/2023, che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, e la restituzione in termini per proporre appello, deducendo che era stato celebrato in assenza senza che egli avesse mai avuto conoscenza di esso. L’incidente di esecuzione era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione, motivando che l’omessa citazione dell’imputato doveva essere fatta valere con la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. Avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato opposizione, reiterando la medesima originaria istanza. Con il provvedimento in data 12/05/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione aveva ribadito l’inammissibilità dell’istanza. 2. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e con un unico articolato motivo ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 127, 178, comma 1 lett. c) e 667, comma 4, cod. proc. pen., perché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione aveva deciso sulla proposta opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., inaudita altera parte, e senza procedere nelle forme del contraddittorio come previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, perché meramente reiterativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è illegittimo e va rimosso; l’atto di opposizione sul quale si è pronunciato va tuttavia riqualificato quale ricorso per cassazione e ne va in questa sede evidenziata l’infondatezza. 2. Come già limpidamente affermato da precedenti decisioni di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, n.m.; sez. 7, n. 10285 del 30/01/2025, Bajraktar, n.m.; sez. 1, n. 19726 del 04/04/2024, PMM Taranto, n.m.), nella fase dell'esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono, infatti, due riti. Il primo, "ordinario", disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., prevede che il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia emesso a seguito di udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata - in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata - nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura. Contro il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano, è ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione. Un secondo rito, per così dire, "speciale", prevede, invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. indica, quale mezzo di impugnazione, l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, che dovrà valutare l'opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienza camerale. Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, in cui è decisa l'opposizione, può essere proposto ricorso per cassazione. Il rito "speciale" si applica alle competenze del giudice dell'esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art. 676 cod. proc. pen., che richiama l'art. 667 citato, che sono: 1) dubbio sull'identità fisica della persona detenuta; 2) estinzione del reato dopo la condanna; 3) estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale; 4) pene accessorie; 5) confisca; 6) restituzione delle cose sequestrate; 7) riduzione della pena in executivis per effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. 2. Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, di dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 17/10/2023, che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, e la restituzione in termini per proporre appello, deducendo che era stato celebrato in assenza senza che egli avesse mai avuto conoscenza di esso. Con provvedimento in calce, emesso senza contraddittorio in data 24/04/2025, il giudice dell’esecuzione lo ha dichiarato inammissibile, perché l’omessa citazione dell’imputato avrebbe dovuto essere dedotta non mediante incidente di esecuzione, ma attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. Avverso questo provvedimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, che lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, senza contraddittorio con l’ordinanza qui impugnata. E tuttavia, essendo stato proposto l’incidente di esecuzione nelle forme di cui all’art.666 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 667 cod. proc. pen., e dall'art. 676 cod. proc. pen., che richiama l'art. 667 citato, il provvedimento in data 24/04/2025 che ha dichiarato l’inammissibilità dell’originaria istanza, perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, deve essere ricondotto all’ipotesi descritta dallo stesso art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che l’unico rimedio avverso tale provvedimento è il ricorso per cassazione. Il giudice dell’esecuzione doveva, pertanto, considerarsi incompetente a decidere sull’impugnazione del suo stesso provvedimento e anche se il rimedio attivato dal condannato era stato descritto dal difensore come opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., esso non può ritenersi inammissibile, ma avrebbe dovuto essere qualificato come ricorso per cassazione e, per l'effetto, trasmesso alla Corte di cassazione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, perché emessa in violazione delle norme processuali di cui all’art. 666 cod. proc. pen. 3. Rimosso il provvedimento illegittimo e qualificato l’atto di opposizione in data 24/04/2025, quale ricorso per cassazione, ne possono essere valutati i motivi di impugnazione, che vertono sulla scelta difensiva di azionare lo strumento di cui all’art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 17/10/2023 e la restituzione in termini per proporre appello, anziché, come affermato dal giudice dell’esecuzione nell’originario provvedimento in data 03/04/2025, con quello previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. La prospettazione della difesa è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha fissato, con riguardo al quadro normativo emergente dalla soppressione della disciplina della contumacia e dalla contestuale introduzione della disciplina dell’assenza, il principio secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01) Le Sezioni unite della Cassazione hanno, difatti, raggiunto questo approdo interpretativo a seguito della ricostruzione della progressiva evoluzione del quadro normativo che ha portato al definitivo superamento del criterio della conoscenza legale degli atti da parte dell’imputato, presunta a seguito della dichiarazioni di contumacia con presunzione che poteva essere rinnovata a seguito di un regolare procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale dopo la sentenza, e che è stato sostituito dall’istituto dell’assenza, presidiato dal principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi è stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire o comunque quando il giudice ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. E, come affermato da Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, quando anche dopo l’irrevocabilità della sentenza emerga che si sia proceduto in assenza in forza di valutazioni non corrette in diritto o infondate in fatto, con violazione dei diritti partecipativi dell’imputato, dato che con tale strumento è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Dal coordinamento tra l'art. 629-bis e l'art. 420-bis cod. proc. pen., Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 ricava «il riconoscimento della legittimazione al solo condannato o sottoposto a misura di sicurezza con sentenza irrevocabile, che sia rimasto assente per tutto il corso del processo, per tale intendendosi colui che versi nella situazione prevista dal vigente art. 420-bis cod. proc. pen., non quindi il contumace». Si tratta della condizione nella quale si troverebbe il condannato odierno ricorrente, che, pertanto, potrà rappresentarla e, se riconosciuta, ottenere la rimozione del giudicato esclusivamente con il procedimento previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. 4. Ne consegue che il ricorso proposto dal condannato, così riqualificato l’atto di opposizione originariamente proposto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del
Sentenza Cassazione n. 35854/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris