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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46983/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a loro carico dal giudice di primo grado per i delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Ai primi due imputati era contestato di avere acquistato, allo scopo di cedere a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina da [OSCURATO:PERSONA] dietro corresponsione della somma di sedicimila euro.

A [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere venduto la suddetta partita ai due Gjepali e a [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo si è proceduto separatamente).

La dimostrazione del fatto, emergente dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito, scaturiva da una complessa attività tecnica d'intercettazione delle conversazioni intrattenute dai soggetti imputati.

Da tali conversazioni, si legge in sentenza, emergeva prova dell'acquisto dello stupefacente, della raccolta del danaro prima d'intraprendere il viaggio finalizzato all'acquisizione della partita, degli infruttuosi controlli operati dalle Forze di polizia per addivenire al sequestro della droga, non essendo stato individuato il nascondiglio creato nell'intercapedine di un furgone in cui era stata occultata.

2. I motivi di ricorso, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., sono così riassumibili. [OSCURATO:PERSONA] I) Erronea e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 La difesa rammenta che la vicenda trae origine da un'indagine condotta dagli agenti del commissariato di Nuoro, fondata esclusivamente sul contenuto di captazioni telefoniche e ambientali.

Dalle prove raccolte, osserva la difesa, non è possibile desumere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente recato in Chiari per acquisire la partita di stupefacente.

In motivazione la Corte di merito ritiene scontata tale premessa.

Non può considerarsi elemento collegato alla vicenda in esame il ritrovamento di grammi 239 di sostanza stupefacente del tipo cocaina nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese ed ex collega di lavoro del ricorrente.

Invero, Gjuzi abitava da solo nell'appartamento ed il suo arresto è avvenuto a distanza di sei mesi dall'asserito viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in Lombardia.

Il limitato compendio probatorio emerso a carico del ricorrente avrebbe imposto maggiore cautela nella considerazione della responsabilità dell'imputato; in tema di c.d.

"droga parlata", secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice è tenuto ad un più rigoroso onere motivazionale.

Tale condizione non risulterebbe soddisfatta nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I) Erronea applicazione della legge penale; violazione degli artt. 533, comma 1 e 192 cod. proc. pen; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; violazione del principio in base al quale l'affermazione di responsabilità deve essere pronunciata soltanto ove questa sia dimostrata "oltre ogni ragionevole dubbio".

Mancanza del requisito dell'effettività e adeguatezza della motivazione; necessità per il giudice di compiere un'autonoma e rigorosa valutazione del compendio probatorio, specie nel caso di prove fondate su intercettazioni prive di riscontri.

Alla stregua dell'imputazione elevata a carico degli imputati, in data 14/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], in Chiari, avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina per un controvalore di sedicimila euro.

La penale responsabilità degli imputati è stata unicamente desunta dal contenuto delle intercettazioni, non essendo stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente sul furgoncino Daily, a bordo del quale prendevano posto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La prova rappresentata dal contenuto delle intercettazioni sarebbe assolutamente inadeguata a sostenere la pronuncia di responsabilità a carico degli imputati: unico elemento dal quale la Corte di merito desume l'esistenza del reato è rappresentato dalla conversazione registrata dopo la perquisizione del furgone, in cui gli occupanti mostrano soddisfazione per avere eluso i controlli di polizia.

II) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del processo; inadeguata considerazione delle dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza in data 21/3/2018; inidoneità della motivazione in relazione alla chiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

La Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame innanzi al giudice di primo grado.

L'imputato ha chiarito che esistevano pregressi rapporti di credito vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò riveste una importanza decisiva ai fini del corretto inquadramento del fatto nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, incidendo sul valore della partita di stupefacente risultante dalle intercettazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Prima di passare all'esame delle singole censure è opportuno rammentare che, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello, per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità e della completezza della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 ).

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, in caso di "doppia conforme", deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.

Ne consegue che il giudice di appello, ove intenda confermare la sentenza di primo grado, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto, sia nelle parti non oggetto di specifiche censure difensive, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante.

Inoltre, sempre secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo ai fini delle soluzioni adottate.

Pertanto, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e la ricostruzione fornita dal giudice nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri, Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, Rv.262423).Sempre in via preliminare, è d'uopo rammentare che in questa sede non possono essere prospettate questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali, in quanto simili indagini esulano dai poteri attribuiti ai giudice di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito ed anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 - 01).

Ne consegue che, una volta che il giudice abbia offerto una logica motivazione, coordinando gli elementi sottoposti al suo esame in modo coerente e non contraddittorio, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione: la corretta deduzione del vizio di motivazione deve palesare che il testo del provvedimento impugnato sia carente di motivazione e manifestamente difettoso sul piano logico, senza alcuna possibilità di introduzione di diverse ricostruzioni logiche alternative.

3. Tutto ciò premesso, i ricorsi si appalesano generici e versati in fatto.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] i giudici di merito hanno chiarito, richiamando le risultanze in atti, che il ricorrente si era recato dalla Sardegna a Livorno con un furgone Daily.

Nel corso di una conversazione intercettata con tale "Altin", l'imputato spiegava che i suoi fornitori erano residenti in Chiari e che erano suoi cugini di primo grado.

Altro messaggio di rilievo era quello che [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato a [OSCURATO:PERSONA], preannunciando l'arrivo degli acquirenti.Infine il 24 novembre 2012, il Baki incontrava [OSCURATO:PERSONA] a cui mostrava lo stupefacente presente nel furgoncino, in cui erano attivate le microspie, esaltandone la qualità.

Sono altresì citate in motivazione una serie di altre significative conversazioni in cui si fa riferimento, con linguaggio criptico, alla partita di stupefacente ed all'infruttuoso controllo operato dalla Polizia a bordo del furgone.

Da tali elementi i giudici di merito hanno logicamente desunto che il ricorrente si fosse recato in Chiari per acquistare la partita di stupefacente di cui si tratta.

La rilevanza del materiale probatorio rappresentato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche viene soltanto genericamente censurato dalla difesa che si limita, in modo assertivo, ad affermare che le conversazioni telefoniche non sono idonee a dimostrare l'assunto.

E' il caso di rilevare come i giudici abbiano proceduto ad un'attenta analisi del materiale intercettivo, esercitando un vaglio rigoroso del contenuto delle conversazioni intercettate, alcune delle quali puntualmente richiamate in motivazione.

Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

Copiosa giurisprudenza di legittimità consente di desumere il dato quantitativo della sostanza illecitamente detenuta o commerciata dai riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738:"La prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie").

Le circostanze evidenziate in motivazione dimostrano con chiarezza che non si trattava di quantitativi di minima rilevanza, considerati gli importi citati nelle conversazioni ed il riferimento ai quantitativi; cfr. folio 7 della sentenza impugnata: «le intercettazioni successive al ritorno sull'isola del duo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], documentavano, in sequenza al viaggio, cessioni per livelli ponderali apprezzabili (i 10 grammi per il cliente detto "l'assicuratore") e comunque il possesso di almeno grammi 70 di cocaina».

4. Del pari manifestamente infondate sono le doglianze proposta dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le intercettazioni richiamate e commentate in motivazione restituiscono un quadro probatorio a carico dei ricorrenti assolutamente chiaro ed univoco.

I significati attribuiti al linguaggio criptico adoperato dai colloquianti sono logici e coerenti, pienamente giustificati dai giudici di merito e idonei a comporre un apparato motivazionale adeguato a supportare la pronuncia di condanna.Più volte si è affermato che la prova dei reati di illecita detenzione e di spaccio non deriva soltanto dal rinvenimento dello stupefacente, potendosi desumere anche da altre risultanze probatorie, tra le quali si annoverano gli esiti delle intercettazioni, purchè il giudice eserciti un rigoroso vaglio di esse (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299; Sez. 4, 18 novembre 2009 n. 48008; Cass. sez. 4, 28 ottobre 2005 n. 46299; Cass. sez. 6, 14 ottobre 1986 n. 13904) Nel caso in esame, si ribadisce, l'intera vicenda è stata puntualmente ricostruita attraverso un esame approfondito del contenuto delle conversazioni registrate; la decisione assunta risulta avvalorata dal ritrovamento in epoca successiva di 239 grammi di cocaina nell'abitazione di uno degli imputati (Gjuzi), elemento atto a rafforzare il convincimento dei giudici della esistenza dei traffici a cui erano dediti gli imputati.

Sono pertanto privi di pregio i motivi riguardanti la denunciata violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc. pen., avendo i giudici di merito dato conto in modo adeguato nella motivazione dei risultati acquisiti ed avendo congruamente illustrato le caratteristiche del quadro indiziario, elidendo ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza degli imputati.

La sentenza ha offerto logica spiegazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (cfr. paragrafo 3 della motivazione della sentenza impugnata).

Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito mostra implicitamente di condividere le argomentazioni espresse dal primo giudice, richiamate nella parte iniziale della sentenza ("Prive, infine, di seria valenza le dichiarazioni odierne di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva ricondotto al prestito fatto a GJEPALI Dona/do le conversazioni con costui in atti intercettate, non solo perché indimostrate, ma -soprattutto- perché inconciliabili con il tenore delle conversazioni: non si comprendeva, infatti, per quale ragione BAKU Saimir, per avere la restituzione del prestito dal GJEPALI, avesse accettato di incontrarlo con altre persone, il cui arrivo gli era comunicato in gergo criptico").

Il fatto che i giudici non si siano soffermati espressamente su questo aspetto non mina la correttezza della motivazione [cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107:"Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata)"].

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a loro carico dal giudice di primo grado per i delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Ai primi due imputati era contestato di avere acquistato, allo scopo di cedere a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina da [OSCURATO:PERSONA] dietro corresponsione della somma di sedicimila euro. A [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere venduto la suddetta partita ai due Gjepali e a [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo si è proceduto separatamente). La dimostrazione del fatto, emergente dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito, scaturiva da una complessa attività tecnica d'intercettazione delle conversazioni intrattenute dai soggetti imputati. Da tali conversazioni, si legge in sentenza, emergeva prova dell'acquisto dello stupefacente, della raccolta del danaro prima d'intraprendere il viaggio finalizzato all'acquisizione della partita, degli infruttuosi controlli operati dalle Forze di polizia per addivenire al sequestro della droga, non essendo stato individuato il nascondiglio creato nell'intercapedine di un furgone in cui era stata occultata. 2. I motivi di ricorso, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., sono così riassumibili. [OSCURATO:PERSONA] I) Erronea e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 La difesa rammenta che la vicenda trae origine da un'indagine condotta dagli agenti del commissariato di Nuoro, fondata esclusivamente sul contenuto di captazioni telefoniche e ambientali. Dalle prove raccolte, osserva la difesa, non è possibile desumere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente recato in Chiari per acquisire la partita di stupefacente. In motivazione la Corte di merito ritiene scontata tale premessa. Non può considerarsi elemento collegato alla vicenda in esame il ritrovamento di grammi 239 di sostanza stupefacente del tipo cocaina nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese ed ex collega di lavoro del ricorrente. Invero, Gjuzi abitava da solo nell'appartamento ed il suo arresto è avvenuto a distanza di sei mesi dall'asserito viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in Lombardia. Il limitato compendio probatorio emerso a carico del ricorrente avrebbe imposto maggiore cautela nella considerazione della responsabilità dell'imputato; in tema di c.d. "droga parlata", secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice è tenuto ad un più rigoroso onere motivazionale. Tale condizione non risulterebbe soddisfatta nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I) Erronea applicazione della legge penale; violazione degli artt. 533, comma 1 e 192 cod. proc. pen; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; violazione del principio in base al quale l'affermazione di responsabilità deve essere pronunciata soltanto ove questa sia dimostrata "oltre ogni ragionevole dubbio". Mancanza del requisito dell'effettività e adeguatezza della motivazione; necessità per il giudice di compiere un'autonoma e rigorosa valutazione del compendio probatorio, specie nel caso di prove fondate su intercettazioni prive di riscontri. Alla stregua dell'imputazione elevata a carico degli imputati, in data 14/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], in Chiari, avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina per un controvalore di sedicimila euro. La penale responsabilità degli imputati è stata unicamente desunta dal contenuto delle intercettazioni, non essendo stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente sul furgoncino Daily, a bordo del quale prendevano posto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La prova rappresentata dal contenuto delle intercettazioni sarebbe assolutamente inadeguata a sostenere la pronuncia di responsabilità a carico degli imputati: unico elemento dal quale la Corte di merito desume l'esistenza del reato è rappresentato dalla conversazione registrata dopo la perquisizione del furgone, in cui gli occupanti mostrano soddisfazione per avere eluso i controlli di polizia. II) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del processo; inadeguata considerazione delle dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza in data 21/3/2018; inidoneità della motivazione in relazione alla chiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame innanzi al giudice di primo grado. L'imputato ha chiarito che esistevano pregressi rapporti di credito vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò riveste una importanza decisiva ai fini del corretto inquadramento del fatto nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, incidendo sul valore della partita di stupefacente risultante dalle intercettazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Prima di passare all'esame delle singole censure è opportuno rammentare che, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello, per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità e della completezza della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 ). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, in caso di "doppia conforme", deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile. Ne consegue che il giudice di appello, ove intenda confermare la sentenza di primo grado, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto, sia nelle parti non oggetto di specifiche censure difensive, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. Inoltre, sempre secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo ai fini delle soluzioni adottate. Pertanto, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e la ricostruzione fornita dal giudice nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri, Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, Rv.262423).Sempre in via preliminare, è d'uopo rammentare che in questa sede non possono essere prospettate questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali, in quanto simili indagini esulano dai poteri attribuiti ai giudice di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito ed anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 - 01). Ne consegue che, una volta che il giudice abbia offerto una logica motivazione, coordinando gli elementi sottoposti al suo esame in modo coerente e non contraddittorio, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione: la corretta deduzione del vizio di motivazione deve palesare che il testo del provvedimento impugnato sia carente di motivazione e manifestamente difettoso sul piano logico, senza alcuna possibilità di introduzione di diverse ricostruzioni logiche alternative. 3. Tutto ciò premesso, i ricorsi si appalesano generici e versati in fatto. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] i giudici di merito hanno chiarito, richiamando le risultanze in atti, che il ricorrente si era recato dalla Sardegna a Livorno con un furgone Daily. Nel corso di una conversazione intercettata con tale "Altin", l'imputato spiegava che i suoi fornitori erano residenti in Chiari e che erano suoi cugini di primo grado. Altro messaggio di rilievo era quello che [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato a [OSCURATO:PERSONA], preannunciando l'arrivo degli acquirenti.Infine il 24 novembre 2012, il Baki incontrava [OSCURATO:PERSONA] a cui mostrava lo stupefacente presente nel furgoncino, in cui erano attivate le microspie, esaltandone la qualità. Sono altresì citate in motivazione una serie di altre significative conversazioni in cui si fa riferimento, con linguaggio criptico, alla partita di stupefacente ed all'infruttuoso controllo operato dalla Polizia a bordo del furgone. Da tali elementi i giudici di merito hanno logicamente desunto che il ricorrente si fosse recato in Chiari per acquistare la partita di stupefacente di cui si tratta. La rilevanza del materiale probatorio rappresentato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche viene soltanto genericamente censurato dalla difesa che si limita, in modo assertivo, ad affermare che le conversazioni telefoniche non sono idonee a dimostrare l'assunto. E' il caso di rilevare come i giudici abbiano proceduto ad un'attenta analisi del materiale intercettivo, esercitando un vaglio rigoroso del contenuto delle conversazioni intercettate, alcune delle quali puntualmente richiamate in motivazione. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Copiosa giurisprudenza di legittimità consente di desumere il dato quantitativo della sostanza illecitamente detenuta o commerciata dai riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738:"La prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie"). Le circostanze evidenziate in motivazione dimostrano con chiarezza che non si trattava di quantitativi di minima rilevanza, considerati gli importi citati nelle conversazioni ed il riferimento ai quantitativi; cfr. folio 7 della sentenza impugnata: «le intercettazioni successive al ritorno sull'isola del duo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], documentavano, in sequenza al viaggio, cessioni per livelli ponderali apprezzabili (i 10 grammi per il cliente detto "l'assicuratore") e comunque il possesso di almeno grammi 70 di cocaina». 4. Del pari manifestamente infondate sono le doglianze proposta dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni richiamate e commentate in motivazione restituiscono un quadro probatorio a carico dei ricorrenti assolutamente chiaro ed univoco. I significati attribuiti al linguaggio criptico adoperato dai colloquianti sono logici e coerenti, pienamente giustificati dai giudici di merito e idonei a comporre un apparato motivazionale adeguato a supportare la pronuncia di condanna.Più volte si è affermato che la prova dei reati di illecita detenzione e di spaccio non deriva soltanto dal rinvenimento dello stupefacente, potendosi desumere anche da altre risultanze probatorie, tra le quali si annoverano gli esiti delle intercettazioni, purchè il giudice eserciti un rigoroso vaglio di esse (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299; Sez. 4, 18 novembre 2009 n. 48008; Cass. sez. 4, 28 ottobre 2005 n. 46299; Cass. sez. 6, 14 ottobre 1986 n. 13904) Nel caso in esame, si ribadisce, l'intera vicenda è stata puntualmente ricostruita attraverso un esame approfondito del contenuto delle conversazioni registrate; la decisione assunta risulta avvalorata dal ritrovamento in epoca successiva di 239 grammi di cocaina nell'abitazione di uno degli imputati (Gjuzi), elemento atto a rafforzare il convincimento dei giudici della esistenza dei traffici a cui erano dediti gli imputati. Sono pertanto privi di pregio i motivi riguardanti la denunciata violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc. pen., avendo i giudici di merito dato conto in modo adeguato nella motivazione dei risultati acquisiti ed avendo congruamente illustrato le caratteristiche del quadro indiziario, elidendo ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza degli imputati. La sentenza ha offerto logica spiegazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (cfr. paragrafo 3 della motivazione della sentenza impugnata). Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito mostra implicitamente di condividere le argomentazioni espresse dal primo giudice, richiamate nella parte iniziale della sentenza ("Prive, infine, di seria valenza le dichiarazioni odierne di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva ricondotto al prestito fatto a GJEPALI Dona/do le conversazioni con costui in atti intercettate, non solo perché indimostrate, ma -soprattutto- perché inconciliabili con il tenore delle conversazioni: non si comprendeva, infatti, per quale ragione BAKU Saimir, per avere la restituzione del prestito dal GJEPALI, avesse accettato di incontrarlo con altre persone, il cui arrivo gli era comunicato in gergo criptico"). Il fatto che i giudici non si siano soffermati espressamente su questo aspetto non mina la correttezza della motivazione [cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107:"Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata)"]. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rico
Sentenza Cassazione n. 46983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris