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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 03390/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 4817 / 20 1 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 79 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - avverso la sentenza n. 2078/2014 della [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 14 febbraio 2014 e depositatail 3 marzo 2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzie delle entrate alla sua istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno di imposta 2006, sul presupposto dell’insussistenza del requisito di autonoma organizzazione nella suaattività professionale di medico; la CTP di Napoli respinse il ricorso; il successivo appello proposto dal contribuente fu dichiarato inammissibile dalla CTR della Campania, sulla base della mancata allegazione, all’atto introduttivo notificato a mezzo posta, della ricevuta di ritorno o della prova di spedizione a mezzo raccomandata richieste dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a chiedere di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Considerato che: con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente deduce nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione; osserva, infatti, che i giudici d’appello hanno ritenuto di non esaminare la sua pretesanel merito – e ciò quantunque si trattasse di questione «di tale evidenza logica da poter essere facilmente e brillantemente risolta già in sede di istanza di autotutela»– sul rilievo della mancata produzione, da parte sua, della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata del ricorso, non risultando costituita in giudizio l’amministrazione finanziaria; assume che tale rilievo si porrebbe in aperto contrasto con quanto rilevato in premessa dalla decisione impugnata, che, nella parte in fatto, recava scritto: «il sig. [OSCURATO:PERSONA] […] ha prodotto appello notificato il 04.04.2011 […] il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio e ha controdedotto per il rigetto dell’appello»; sostiene quindi che in tale contrasto si rende rebbe evide nte la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata affermata una situazione non coerente con le premesse esposte; il motivo è infondato; con riferimento alle situazioni di contrasto fra motivazione e dispositivo dellasentenza, ovvero in relazione a possibili elementi di discordanza in seno agli argomenti che supportano il provvedimento impugnato, questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che la nullità della sentenza vada dichiarata solo ov e le modalità di redazione della stessa non siano idonee a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo in ogni altro caso un’ipotesi dimero errore materiale (v.

Cass. n. 19325/2020; Cass. n. 26974/2018); nel caso di specie, la pronunzia impugnata afferma con chiarezza la sussistenza di una causa di inammissibilità dell’appello rilevabile d’ufficio, consistita nel mancato adempimento, da parte dell’appellente, alla prescrizione di cui all’art. 22, comma primo, del d.lgs. n. 546/1992; a nulla rileva, pertanto, il fatto che in premessa la sentenza attesti che l’appellante ha depositato l’atto introduttivo con indicazione della data di notifica, il che costituisce, nel contesto della premessa in fatto, un semplice richiamo a quanto a llegato dalla medesima parte; né, tantomeno, assume valore il riferimento all’avvenuta costituzione di un soggetto estraneo al rapporto dedotto in lite (tale [OSCURATO:PERSONA]) , immediatamente riconoscibile come errore materiale per la sua grossolanità; l’infondatezza dell’unico motivo determina il rigetto del ricorso;non occorre provvedere sulle spese, poiché l’amministrazione finanziaria è rimasta intimata; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 - bis , dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 4817 / 20 1 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 79 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - avverso la sentenza n. 2078/2014 della [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 14 febbraio 2014 e depositatail 3 marzo 2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzie delle entrate alla sua istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno di imposta 2006, sul presupposto dell’insussistenza del requisito di autonoma organizzazione nella suaattività professionale di medico; la CTP di Napoli respinse il ricorso; il successivo appello proposto dal contribuente fu dichiarato inammissibile dalla CTR della Campania, sulla base della mancata allegazione, all’atto introduttivo notificato a mezzo posta, della ricevuta di ritorno o della prova di spedizione a mezzo raccomandata richieste dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a chiedere di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Considerato che: con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente deduce nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione; osserva, infatti, che i giudici d’appello hanno ritenuto di non esaminare la sua pretesanel merito – e ciò quantunque si trattasse di questione «di tale evidenza logica da poter essere facilmente e brillantemente risolta già in sede di istanza di autotutela»– sul rilievo della mancata produzione, da parte sua, della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata del ricorso, non risultando costituita in giudizio l’amministrazione finanziaria; assume che tale rilievo si porrebbe in aperto contrasto con quanto rilevato in premessa dalla decisione impugnata, che, nella parte in fatto, recava scritto: «il sig. [OSCURATO:PERSONA] […] ha prodotto appello notificato il 04.04.2011 […] il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio e ha controdedotto per il rigetto dell’appello»; sostiene quindi che in tale contrasto si rende rebbe evide nte la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata affermata una situazione non coerente con le premesse esposte; il motivo è infondato; con riferimento alle situazioni di contrasto fra motivazione e dispositivo dellasentenza, ovvero in relazione a possibili elementi di discordanza in seno agli argomenti che supportano il provvedimento impugnato, questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che la nullità della sentenza vada dichiarata solo ov e le modalità di redazione della stessa non siano idonee a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo in ogni altro caso un’ipotesi dimero errore materiale (v. Cass. n. 19325/2020; Cass. n. 26974/2018); nel caso di specie, la pronunzia impugnata afferma con chiarezza la sussistenza di una causa di inammissibilità dell’appello rilevabile d’ufficio, consistita nel mancato adempimento, da parte dell’appellente, alla prescrizione di cui all’art. 22, comma primo, del d.lgs. n. 546/1992; a nulla rileva, pertanto, il fatto che in premessa la sentenza attesti che l’appellante ha depositato l’atto introduttivo con indicazione della data di notifica, il che costituisce, nel contesto della premessa in fatto, un semplice richiamo a quanto a llegato dalla medesima parte; né, tantomeno, assume valore il riferimento all’avvenuta costituzione di un soggetto estraneo al rapporto dedotto in lite (tale [OSCURATO:PERSONA]) , immediatamente riconoscibile come errore materiale per la sua grossolanità; l’infondatezza dell’unico motivo determina il rigetto del ricorso;non occorre provvedere sulle spese, poiché l’amministrazione finanziaria è rimasta intimata; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 - bis , dello