CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21351/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Acaia, n.50, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona di Commis- sari straordinari p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. Aled- dandro Danovi, rappresentata e difesadal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via P. Della Valle, n. 1; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Milano n.5529/19, depositato il 10 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 10 giugno 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo dell'ammi- nistrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione,ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicem- bre 2003, n. 347, di un credito di Euro 325.954,26, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di ghiaie per le acciaierie ACC/1 e ACC/2, argille per l'impermeabilizzazione delle discariche e sabbie silicee per la posa dei teli di impermeabilizzazione delle discariche. Premesso che gli elementi costitutivi della prededuzione consistono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un contratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prede- duzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'ordine delle cause le- gittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-ter,del predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente. Ha ritenuto irrile- vante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-tercit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funziona- lità degl'impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto non provato il possesso della qualità di piccola o media impresa, osservando che, analogamente a quanto previsto per il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bisn. 5 cod. civ. in favore delle imprese artigiane, il creditore non può limitarsi ad attestare con una mera autocertificazione il mancato su- peramento delle soglie finanziarie ed occupazionali previste, ma deve docu- mentarloin modo verificabile, e rilevando che l'opponente non aveva dimo- strato la sussistenza dei prescritti requisiti finanziari per l'anno in cui erano state rese le prestazioni poste a fondamento della domanda. 2. Avverso il predetto decreto la SARIM ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resi- stito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2729 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto insufficiente l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari per la qualificazione come piccola o media impresa. Premesso che la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 non detta alcuna pre- scrizione in ordine ai documenti da cui estrarre i dati occorrenti ai fini della relativa prova, prevedendo anzi la possibilità di fornirla mediante una dichia- razione di parte, sostiene che il Tribunale ha omesso di valutare altri docu- menti, da essa prodotti unitamente all'autocertificazione, sulla base dei quali si sarebbe potuto risalire, sia pure in via presuntiva, alla predetta qualità. Precisato inoltre che, nell'ambito di tale valutazione, i dati finanziari rivestono una portata meramente integrativa rispetto a quelli relativi al personale im- piegato, osserva che anche le certificazioni camerali relative a questi ultimi si fondano su dichiarazioni di parte, contestando inoltre la pertinenza del ri- chiamo all'art. 2751-bisn. 5 cod. civ. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduc e la violazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., os- servando che l'interpretazione restrittiva dell'art. 3, comma 1-tercit. risul- tante dal decreto impugnatosi pone in contrasto con la ratiodella legge, volta a tutelare gl'interessi dei piccoli e medi imprenditori che, nel periodo di ge- stione statale dell'[OSCURATO:PERSONA] anteriore alla dichiarazione d'insolvenza, avevano continuato a rendere le loro prestazioni in favore delle imprese del gruppo, facendo affidamento sulle assicurazioni fornite dai Commissari straordinari e dal Governo in ordine alla salvaguardia dell'azienda e dei suoi creditori. 3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto la comune problematica dell'individuazionedei mezzi di prova utilizzabili per la dimostrazione della qualità di piccola o media impresa, ai fini del rico- noscimento della prededuzione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, sono infondati. Correttamente, infatti, il decreto impugnato ha negato qualsiasi efficacia probatoria all'autocertificazione della ricorrente attestante il mancato supe- ramento delle soglie finanziarie ed occupazionali previste per la qualificazione come piccola o media impresa, trovando tale affermazione conforto nel con- solidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'auto- certificazione,prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può risultare idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favo- revoli esclusivamente nell'ambito di un rapporto con la [OSCURATO:PERSONA]- zione e nei procedimenti amministrativi nei quali ne è consentita l'utilizza- zione, mentre non può assumere alcun valore probatorio, neppure indiziario, nell'ambito del giudizio civile, la cui disciplinanon consente alle parti di av- valersi di proprie dichiarazioni come elementi di prova a proprio favore, re- stando altrimenti eluso l'onere della prova, dal quale la parte è dispensata soltanto per effetto della mancata contestazione o dell'ammissione dei fatti ad opera della controparte (cfr. Cass., Sez. lav., 23/07/2010, n. 17358; 14/ 04/2005, n. 7746; 5/09/2003, n. 12999; v. anche, in materia tributaria, Cass., Sez. V, 9/07/2019, n. 18374; 19/03/2010, n. 6755).L'applicabilità di tale principio non può essere esclusa, nella materia in esame, in virtù del disposto dell'art. 3, comma quinto, della raccomandazione 2003/361/CE, il quale, nel disporre che «le imprese possono dichiarare il loro status di im- presa autonoma, associate o collegata,nonché i dati relativi alle soglie di cui all'art.2», non estende affatto l'ambito applicativo dell'autocertificazione al di fuori dell'area dei procedimenti amministrativi, ma si riferisce, come risulta dal primo e dal quattordicesimo considerando, esclusivamente alla prova da fornire per accedere agl'interventi nazionali o comunitari di sostegno alle mi- croimprese, alle piccole ed alle medie imprese, mirando ad agevolare ed ac- celerare il trattamento amministrativo dei relativi dossier, senza peraltro escludere l'operatività dei controlli previsti dalle normative nazionali e comu- nitarie. Il regime probatorio di favore previsto dalla raccomandazione ai fini dell'accesso agl'interventi di sostegno, così come quello agevolato previsto in via generale nell'ambito delle procedure amministrative, non esclude pertanto che, ove il riconoscimento del diritto venga richiesto in via giudiziale, colui che intende farlo valere debba dimostrare la sussistenza dei relativi presup- posti, avvalendosi dei mezzi di prova tipici ed atipici ordinariamente consen- titi. Tale conclusione, per quanto riguarda la fattispecie in esame,non si pone in alcun modo in contrasto con la ratiodella prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, la cui finalità di tutelare i crediti ma- turati dalle piccole e medie imprese che abbiano effettuato prestazioni in fa- vore dell'[OSCURATO:PERSONA] nel periodo anteriore alla dichiarazione d'insolvenza non giu- stifica di per sé alcuna agevolazione sul piano probatorio, e non dispensa quindi l'impresa creditrice dall'onere di fornire, oltre alla prova del credito vantato, quella dei presupposti richiesti per il riconoscimento della prededu- zione, da ritenersi tanto più necessaria in considerazione del carattere ecce- zionale della norma in esame, introdotta in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., e quindi di stretta interpretazione (cfr. Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 10/02/2022, n. 5018; 20/02/2020, n. 4341). 3.1. Quanto agli altri documenti di cui si lamenta l'omessa valutazione, la stessa ricorrente riconosce di aver irritualmente prodotto il bilancio relativo all'anno 2014, ammettendo che lo stesso non è stato indicato nell'indice del fascicolo, in contrasto con quanto disposto dal l'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., con la conseguenza che esso deve ritenersi correttamente non preso in considerazione dal decreto impugnato. Le altre censure,riflettenti il mancato esame del bilancio relativo all'anno precedente e di una visura camerale re- cante l'indicazione del numero dei dipendenti impiegati, si risolvono invece , nonostante il richiamo all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella sollecitazione di una nuova valutazione degli elementi acquisitiagli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convinci- mento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608). Inammissibile deve ritenersi, in particolare, l'insi- stenza della ricorrente sulla valenza indiziaria dei predetti documenti, ai fini della dimostrazione del possesso della qualità di piccola o media impresa nel periodo in cui sono state effettuate le forniture: in tema di presunzioni, la valutazione dell'opportunità o meno di farviricorso, l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico ed il riscontro della loro rispondenza ai requisiti di leggesi traducono in un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui deduzione non può peraltro risolversi, come nella specie, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando comunque esclusala possibilità di attribuire carattere decisivo alla mancata valutazione di singoli elementiindiziari (cfr. Cass., Sez. lav., 5/08/2021, n. 22366; Cass., Sez. VI, 26/02/2020, n. 5279; Cass., Sez. II, 27/10/2010, n. 21961). 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la compensazione delle spese pro- cessuali, avuto riguardo alla novità della questione trattata, in ordine alla quale non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i