Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34057/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con rideterminazione della pena in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro trentamila di multa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, dato atto degli effetti in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2004, fissandola, considerando la continuazione, in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa: pena base nella misura di anni sei di reclusione ed euro 35.000 di multa; aumentata ad anni otto ed euro 45.000 per la continuazione; con la successiva riduzione di un terzo per la diminuente del rito abbreviato.2.

Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizi della motivazione, in punto di determinazione dell'aumento della pena della reclusione per la continuazione, essendo stato fissato in misura superiore a quello - pari ad anno uno di reclusione - stabilito in cognizione e non più modificabile in senso peggiorativo in sede di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il giudice dell'esecuzione, provvedendo in ordine alla rideterminazione della pena in sede di esecuzione, ha fatto applicazione del più favorevole regime sanzionatorio, riducendo la pena base detentiva, come fissata in sede di cognizione, da anni otto ad anni sei di reclusione.

Al contempo, però, ha modificato la pena detentiva a titolo di aumento per continuazione, fissandola in anni due di reclusione, così esorbitando dai suoi poteri, in ragione della modifica del giudicato formatosi sul punto che aveva stabilito l'aumento di anno uno di reclusione.

3. Dunque, la pena rideterminata in esecuzione, come rilevato nel ricorso, deve rimanere così fissata: pena base di anni sei di reclusione ed euro 35.000 di multa; aumentata ad anni sette di reclusione ed euro 45.000 di multa per la continuazione; ridotta ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per effetto della riduzione per il giudizio abbreviato.

4. Da ciò deriva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla quantificazione della pena, che va rideterminata nella misura sopra correttamente indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione alla misura della pena, che ridetermina in anni quattro e mesi otto di reclusione e trentamila euro di multa.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con rideterminazione della pena in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro trentamila di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, dato atto degli effetti in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2004, fissandola, considerando la continuazione, in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa: pena base nella misura di anni sei di reclusione ed euro 35.000 di multa; aumentata ad anni otto ed euro 45.000 per la continuazione; con la successiva riduzione di un terzo per la diminuente del rito abbreviato.2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizi della motivazione, in punto di determinazione dell'aumento della pena della reclusione per la continuazione, essendo stato fissato in misura superiore a quello - pari ad anno uno di reclusione - stabilito in cognizione e non più modificabile in senso peggiorativo in sede di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il giudice dell'esecuzione, provvedendo in ordine alla rideterminazione della pena in sede di esecuzione, ha fatto applicazione del più favorevole regime sanzionatorio, riducendo la pena base detentiva, come fissata in sede di cognizione, da anni otto ad anni sei di reclusione. Al contempo, però, ha modificato la pena detentiva a titolo di aumento per continuazione, fissandola in anni due di reclusione, così esorbitando dai suoi poteri, in ragione della modifica del giudicato formatosi sul punto che aveva stabilito l'aumento di anno uno di reclusione. 3. Dunque, la pena rideterminata in esecuzione, come rilevato nel ricorso, deve rimanere così fissata: pena base di anni sei di reclusione ed euro 35.000 di multa; aumentata ad anni sette di reclusione ed euro 45.000 di multa per la continuazione; ridotta ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per effetto della riduzione per il giudizio abbreviato. 4. Da ciò deriva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla quantificazione della pena, che va rideterminata nella misura sopra correttamente indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione alla misura della pena, che ridetermina in anni quattro e mesi otto di reclusione e trentamila euro di multa. Così decis
Sentenza Cassazione n. 34057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris