CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 09507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Rep. sul ricorso 21566-2016 proposto da: Ud. 19/01/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio CC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 92/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 3587/2013; 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 163 [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bari ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Foggia ed ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione dal corso speciale riservato per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della scuola F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21566/2016 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 9507/2022 secondaria per la classe A042 (informatica) ed il conseguente risarcimento del Data pubblicazione 23/03/2022 danno; il [OSCURATO:PERSONA], in possesso della laurea in ingegneria elettronica, indirizzo automatica, aveva prestato servizio in qualità di supplente nella classe di concorso A035 (elettrotecnica e applicazioni) per oltre 360 giorni ed aveva presentato domanda per la partecipazione al corso riservato, previsto dall’art. 2, comma 1 ter, della l. n. 143 del 2004 e indetto in base all’art. 1 D.M. MIUR n. 85 del 18 novembre 2005 per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria II grado per la classe A042 (informatica); dopo una iniziale ammissione, il predetto era stato escluso dalla graduatoria degli ammessi per aver prestato il servizio di supplenza dal 9/1999 al 6/2004 senza il prescritto possesso del titolo di studio come previsto dall’art. 1, lett. a), b), c) del DM n. 85 del 2005; riteneva la Corte territoriale che il precedente DM n. 39 del 30/1/1998 avesse indicato i titoli di accesso per ciascuna classe di insegnamento; rilevava che, con riferimento alla laurea posseduta dal ricorrente (ingegneria elettronica), il DM suddetto aveva previsto l’insegnamento nella classe A035 a condizione che il piano di studi comprendesse la seguente disciplina: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici e macchine elettriche; a sua volta la l. n. 143/2004, istitutiva dei corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che avesse prestato 360 giorni di insegnamento, aveva confermato che il servizio di insegnamento, ai fini dell’ammissione a tali corsi, è valido “solo se prestato con il prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso”; ad avviso della Corte territoriale l’insegnamento nella classe di elettrotecnica non poteva surrogare la disciplina delle macchine elettriche e, quindi, i 360 giorni svolti nella suddetta classe non integravano il presupposto richiesto per la partecipazione ai corsi abilitanti; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo; 4. il MIUR non ha svolto attività difensiva; Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 143/2004 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. c) del DM n. 85 del 18 novembre 2005; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21566/2016 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 9507/2022 si sostiene che, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, Data pubblicazione 23/03/2022 tale ultima disposizione va interpretata nel senso che non richiede la sussistenza sia del requisito del periodo di servizio sia del titolo valido ai fini dello svolgimento di un servizio già espletato; si assume che solo una tale interpretazione è conforme alla ratio legis, vale a dire alla necessità di sanare la condizione di abuso nella reiterazione dei contratti dei docenti nella scuola pubblica, mediante un sistema di corsi abilitanti alle classi di concorso; 2. il motivo è infondato; il d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143, all’art. 2, ha previsto l’istituzione di corsi speciali di durata annuale da parte delle Università e delle altre istituzioni equipollenti, per l’anno accademico 2004- 2005 e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della l. 28 marzo 2003, n. 53, art. 5, corsi riservati alle varie tipologie di insegnanti privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento enumerate nello stesso art. 2; si tratta di corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno o per il conseguimento dell’abilitazione la cui ratio è quella di consentire l’ottenimento del titolo o idoneità predette in vista del conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1, comma 1, stesso d.l. e quindi della fuoriuscita dal precariato; il comma 5 del suddetto art. 2 ha espressamente previsto che: «5. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso»; l’interpretazione della suddetta disposizione non può prescindere da un coordinamento della stessa con l’art. 2, comma 4, l. n. 124 del 1999 secondo cui: «Il servizio [di effettivo insegnamento] deve essere prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso del prescritto titolo di studio»; il servizio di insegnamento valido è, perciò, solo quello prestato su posti di ruolo o relativi a classi di concorso per il quale vi sia il possesso del relativo titolo di studio; rientra, poi, nella discrezionalità del legislatore ordinario stabilire i requisiti di ammissione alla procedura abilitante prevista dall’art. 2, comma 4, l. 124 del 1999 al fine di limitare l’accesso a ruoli del personale dello Stato in deroga al principio generale di cui all’art. 97, comma 3, Cost. (accesso mediante concorso); F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21566/2016 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 9507/2022 la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione dei corsi speciali previsti Data pubblicazione 23/03/2022 dal citato art. 2 della l. n. 143 del 2004 si è avuta con il D.M del 18 novembre 2005, n. 85; quest’ultimo, all’art. 1, ha istituito corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati ad elencate categorie di docenti, che abbiano prestato, «dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso»; tale disposizione non può essere letta se non in modo coerente con la previsione della l. n. 143 del 2004 cui la medesima ha dato attuazione e, dunque, stante anche il coordinamento sistematico di cui si detto, nel senso che il possesso del titolo di studio deve sussistere per legittimare i 360 giorni di servizio valevoli ai fini dell’inserimento al corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento; tanto precisato, va osservato che dalla Tabella allegata al D.M. n. 38 del 1998 risulta che per la classe di concorso A035 - Elettrotecnica ed applicazioni il titolo di studio richiesto è la laurea in ingegneria: aerospaziale; civile; elettrica; elettronica; gestionale; informatica; meccanica; nucleare; dei materiali; delle telecomunicazioni; per l’ambiente e il territorio; come specificato nel medesimo D.M., dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche: [OSCURATO:PERSONA]. A/4; la partecipazione al corso riservato previsto dall’art. 2, comma 1 ter della l. n. 143 del 2004 e indetto in base all’art. 1 del D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 è, in termini generali, prevista per il personale abbia prestato 360 giorni di servizio; in particolare, per l’abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria è previsto (lett. c) che possono partecipare a tale corso gli insegnanti in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di [OSCURATO:PERSONA], del diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, che danno accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso abilitante, privi della specifica abilitazione e in possesso di 360 giorni di servizio prestato nella scuola secondaria statale, paritaria e legalmente riconosciuta nel periodo sopra indicato; orbene, nella fattispecie, come accertato dalla Corte territoriale e non specificamente contestato dal ricorrente, il servizio di 360 giorni prestato quale supplente sulla classe di concorso A035 era irregolare in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21566/2016 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 9507/2022 aveva nel proprio piano di studi universitario ricompreso i corsi annuali (o due Data pubblicazione 23/03/2022 semestrali) di: elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici, macchine elettriche (si veda la sopra citata Tab. A/4); è pur vero che per l’accesso alla classe A042 (informatica) di cui al corso in questione è indicato, nella medesima Tabella sopra specificata, quale titolo di studio, la laurea in: discipline nautiche; fisica; informatica; matematica ovvero la laurea in ingegneria: aerospaziale; elettronica; gestionale; informatica; delle telecomunicazioni senza che vi sia alcuna specificazione circa il piano di studi (come invece previsto per la classe di concorso A035) ma questo non rileva perché non si discute di accesso ad una classe di concorso con le ordinarie modalità concorsuali ma di un accesso attraverso un corso speciale da svolgersi, come evidenziato dallo stesso ricorrente, in via del tutto eccezionale, al fine di risolvere il problema del precariato; ed allora occorre avere riguardo al periodo di 360 giorni di lavoro ed al titolo relativo a tale periodo svolto, non all’un requisito separato dall’altro; d’altra parte, se il legislatore avesse inteso valorizzare solo lo svolgimento dell’attività lavorativa su una determinata classe di concorso non avrebbe fatto alcun riferimento al titolo: invece, nel richiamato art. 2, comma 5, l. n. 143 del 2004 (istitutiva dei corsi abilitanti) ha espressamente previsto che, ai fini dell’ammissione al corso, il servizio di insegnamento è valido “solo se” prestato con il possesso del prescritto titolo di studio; la tesi del ricorrente (che poggia su una interpretazione della norma costituzionalmente orientata intesa a favorire, attraverso il conseguimento del titolo abilitante di cui al corso, l’uscita dal precariato) non tiene conto del fatto che così si legittimerebbe lo svolgimento ‘in fatto’ di un servizio di insegnamento reso (illegittimamente) in mancanza del necessario titolo, cosa che andrebbe a discapito di altri soggetti che aspirano ad uscire dal precariato a fronte di un sevizio (legittimamente) reso; 3. sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato; 4. nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21566/2016 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 9507/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della Data pubblicazione 23/03/2022 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F