CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natc\ a PRELA' il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18361/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti denunziano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione- sono indeducibili perché fondati su considerazioni di fatto, prive del dovuto confronto con le argomentazioni che la Corte di merito ha posto a base della conferma del giudizio di penale responsabilità degli imputati; ne consegue che i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché hanno seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alle ragioni della decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 202