CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 28355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Vasto;nel procedimemnto a carico di:[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] VIOLAche ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Milano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza del 20 gennaio 2026, il Tribunale di Vasto, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha sollevato, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen.,conflitto di competenza in favore della Corte di appello di Milano in ordine allaistanza del 4 settembre 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensidell’art. 172 cod. pen., la dichiarazione di estinzione della pena della reclusioneinflittagli con la sentenza del Tribunale di Vasto del 29 maggio 2007, divenutairrevocabile il 27 aprile 2011.2. La Corte di appello di Milano con l’ordinanza del 9 ottobre 2025 hadichiarato la propria incompetenza in quanto ha ritenuto che riguardandol’incidente di esecuzione un solo provvedimento, competente a provvedere è ilgiudice che lo ha emesso, ossia il Tribunale di Vasto.3. Il Tribunale di Vasto ha, invece, evidenziato che al momento dellapresentazione della domanda, l’ultima sentenza divenuta irrevocabile a carico delcondannato era quella emessa dalla Corte di appello di Milano in data 21dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2022, con la conseguentecompetenza della Corte di appello di Milano.4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza della Corte di appellodi Milano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va innanzitutto rilevato che sussiste il denunciato conflitto di competenzaessendosi determinata una stasi processuale per effetto del contemporaneorifiuto di due giudici di prendere cognizione del medesimo procedimento;situazione risolvibile solo a seguito di decisione di questa Corte.2.Giova, in particolare, ribadire che il principio operante in tema dicompetenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili neiconfronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti delprocedimento esecutivo (v. Sez. 1, Ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp.in proc. Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl.comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl.comp. in proc. Armanio, Rv. 261459) è quello secondo cui la competenzaappartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile perultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo,dovendo rimarcarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criteriodi determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzioneancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e noneffettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solotitolo esecutivo o la totalità di essi».Tale principio deve trovare applicazione anche nella fattispecie in esameconcernente l’istanza di estinzione della pena per decorso del tempo ai sensidell’art. 172 cod. pen.3. Pertanto, considerato che la condanna divenuta irrevocabile per ultima èquella pronunciata dalla Corte di appello di Milano, va affermata la competenzadi questo Ufficio, con la disposizione di trasmissione degli atti a quell'Ufficio. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d'appello di Milano cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]