CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 33282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1995 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del 3 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Ancona irrevocabile in data 8 luglio 2022 di conferma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro emessa il 18 settembre 2019 di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen. commessi in data 6 agosto 2017. Secondo il Giudice dell'esecuzione, non operando il principio della preclusione processuale ex art. 649 cod. proc. pen. in quanto il Giudice dell'esecuzione ha omesso di provvedere sul punto, sussistono i presupposti per la revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza richiamata in quanto, nel quinquennio dalla sua irrevocabilità, il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna emessa in data 1 ottobre 2024 ed irrevocabile in data 3 giugno 2025 alla pena di ani uno e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen. commessi in data 12 ottobre 2020 a Riccione. 2. Ricorre per cassazione l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e al principio di preclusione processuale per intervenuto giudicato esecutivo, con inammissibilità della richiesta del Pubblico ministero. Lamenta il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica dell'omissione avendo con provvedimento del 25 novembre 2025 il Giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza di correzione materiale nell'ambito del procedimento 396/2025 SIGE. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. e al rapporto di pregiudizialità tra la richiesta di continuazione e la revoca della sospensione condizionale. Il ricorrente evidenzia il rapporto di pregiudizialità tra la questione relativa al riconoscimento della continuazione pendente dinanzi alla Corte di cassazione e la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione imporrebbe al Giudice del rinvio una nuova e complessiva valutazione del trattamento sanzionatorio. Denuncia il ricorrente la illogicità dell'ordinanza impugnata avendo il medesimo Giudice dell'esecuzione, sempre nel procedimento 396/2025 SIGE, con provvedimento del 23 ottobre 2025 riservato la decisione alla definitività del provvedimento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. per violazione del principio della parità delle armi e del giusto processo. Lamenta il ricorrente la disparità di trattamento con il Pubblico ministero cui è stata concessa "una seconda occasione" per porre rimedio all'errore procedurale. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 22. La trattazione del ricorso, al fine di chiarire le ragioni dell'approdo cui è pervenuta questa Corte, non può prescindere dalla ricostruzione cronologica del procedimento penale che ci occupa. 2.1. In data 10 luglio 2025 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini, unitamente al cumulo delle pene, avanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini richiesta per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Rimini in data 14.04.2020 (sub 4) e con sentenza della Corte di appello di Ancona in data 03.02.2022 (sub 5). 2.2. In data 27 settembre 2025 la difesa deposita memoria difensiva, avanzando istanza di applicazione della continuazione in fase esecutiva dei reati di cui alle due condanne di cui sopra. 2.3. In data 9 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini emette provvedimento con cui rigetta l'istanza di continuazione e revoca la sospensione condizionale della pena concessa con il decreto penale, omettendo di provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dalla Corte di appello di Ancona. 2.4. In data 20 ottobre 2025 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini segnala al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini che non sono stati adottati provvedimenti sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte di appello di Ancona, chiedendo una integrazione della ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025. 2.5. In data 25 ottobre 2025 la difesa propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 9 ottobre 2025, con cui era stata rigettata la istanza di continuazione e disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Rimini 14.04.2020 es. 07.06.2020 (procedimento penale definito con sentenza di inammissibilità, Sez. 1, n. 13991/2026 del 09/04/2026 Cc). 2.6. In data 27 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini si riserva di provvedere sulla segnalazione del Pubblico ministero allorché l'ordinanza sarà definitiva. 2.7. In data 15 novembre 2025 la difesa presenta istanza al Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini modifica del provvedimento di unificazione di pene concorrente in SIEP 282/2025. 2.8. In data 21 novembre 2025 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini rigetta l'istanza e riformula richiesta di revoca della sospensione 3condizionale della pena concessa su sentenza dalla Corte di appello di Ancona (già formulata a penna in data 18.11.2025 in calce all'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.9. In data 25 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini rigetta l'istanza di revoca del beneficio mediante correzione dell'errore materiale avanzata dalla difesa e dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini. 2.10. In data 27 novembre 2025 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini richiede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Ancona e la conferma il provvedimento di unificazione del 10.07.2025. 3. Così ricostruito il procedimento penale, il primo motivo è infondato. 3.1. Va premesso che la norma di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., consente la declaratoria di inammissibilità quando la richiesta sia manifestamente infondata oppure costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. La giurisprudenza di legittimità più recente ribadisce che la preclusione opera non solo quando sia identico il petitum in senso formale, ma quando, in termini sostanziali, non vengano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche non già esaminate. In questo senso si collocano, tra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iaconnino, Rv. 261394 - 01, richiamata dalla giurisprudenza successiva (Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135 - 01; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, Barone, Rv. 268834 - 01; Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, D, Rv. 287553 - 01; Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, Pellegrino, Rv. 278283 - 01), e Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza, Rv. 269841 - 01, secondo cui la preclusione non opera solo se vengano dedotti fatti o questioni che non abbiano già formato oggetto della precedente decisione. Più di recente, Sez. 1, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro, non mass., ha ribadito che il provvedimento del giudice dell'esecuzione formalmente irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non emergano elementi sostanzialmente nuovi e non solo apparentemente tali (Sez. 3, n. 23006 del 11/06/2026 Cc., Rv. 290181 - 02). Nel caso in esame, come cronologicamente ricostruito, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con la prima ordinanza, non ha rigettato la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, bensì l'ha del tutto ignorata; l'omessa decisione non può configurarsi, dunque, come un rigetto "implicito", né alla stessa si può rimediare con ricorso per cassazione. 4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1. Posto che -come evidenziato nella ricostruzione cronologica del procedimento penale, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente avverso 4l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini in data 25 ottobre 2025 è stato deciso con sentenza di inammissibilità emessa in data 9 aprile 2026- la pregiudizialità di cui al secondo motivo non è contemplata da nessuna norma, dimostrando il dettato normativo di cui agli artt. 2 e 3 cod. proc. pen. che la scelta del legislatore è per ridurre al massimo i casi di pregiudizialità. 5. Il terzo motivo, strettamente connesso al primo, è infondato. 5.1. Già motivato sulla assenza di giudicato esecutivo (par. 3.2), ben poteva il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini formulare la richiesta del 27 novembre 2025. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il P.Q.M