CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’avvocatura dello Stato che per il Ministero dell’economia e delleRITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha respinto ladomanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta ex art. 314 cod. proc. pen. daBinario [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 25 luglio 2025.[OSCURATO:PERSONA] esponeva con l’istanza di essere stato sottoposto alla misura dellacustodia in carcere dal 20 ottobre 2023 al 30 gennaio 2024 in ordine ai reati di incendio,tentato incendio, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, in forzadi ordinanza resa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; dal 30 gennaio 2024 erastato posto agli arresti domiciliari sino al 27 giugno 2024, quando era stato assolto consentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto, pronunziadivenuta irrevocabile l'11 novembre 2024.La Corte ha qualificato la domanda come posta ex art. 314 comma 2 cod. proc.pen. e l’ha ritenuta ammissibile in rito e tempestiva, ma ha respinto il ricorso nel merito,in quanto ha osservato che il ricorrente, assolto ai sensi del secondo comma dell'art. 530codice di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare per avere tenuto una condottatale da contribuire a legittimare il provvedimento restrittivo, avendo adottatocomportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità all'azionecriminosa, così integrando gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento deldiritto all'indennizzo.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendovizio di motivazione in relazione all'art. 314 codice di rito, poiché la Corte ha respinto ladomanda di indennizzo per ingiusta detenzione utilizzando il tenore di alcuneintercettazioni, da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pluripregiudicati.Osserva il ricorrente che, nel caso in esame, l’assoluzione non è stata effetto diun’ulteriore attività istruttoria, che abbia introdotto fatti e documenti nuovi rispetto alcompendio indiziario soggetto alla valutazione del GIP, poiché si è proceduto con il ritoabbreviato e ciò comporta che la valutazione circa la sussistenza di profili di colpa graveva effettuata ex ante e deve essere volta a verificare se dal quadro indiziario adisposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezzadelle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio, e se a questaapparenza avesse contribuito la condotta extraprocessuale e processuale del ricorrente.A giudizio del ricorrente, le circostanze valorizzate dalla Corte di appello nonsuperano la soglia motivazionale necessaria a dimostrare la colpa grave a carico delricorrente in ordine all’adozione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari;nell'ordinanza genetica non vi sono conversazioni che coinvolgono direttamente oindirettamente [OSCURATO:PERSONA] e non può escludersi che i riferimenti ad un soggetto chiamatoGiuseppe, vadano attribuiti a tale [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, sussiste un travisamento della prova indiziaria originaria, incui non solo è incorso il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, maanche la Corte di appello nell’ordinanza impugnata; la possibile conoscenza o contiguitàcon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non può essere valutata come indice dellacolpa a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto questa Corte ha affermato che la frequentazioneambigua di soggetti criminali può integrare colpa grave, solo se sussiste un nessoconcreto tra questa condotta e l’emissione della misura cautelare.Al riguardo sottolinea che la misura cautelare è stata mantenuta, pur a seguitodelle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale, fino alla data della sentenzadi appello, sicché non può ascriversi all’imputato alcuna ipotesi di colpa grave.2. In data 27 marzo 2026, l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenirememoria nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui ha chiestodichiararsi l’inammissibilità o rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.Occorre preliminarmente osservare che a dispetto di quanto riportato nelprovvedimento impugnato nel caso in esame è astrattamente applicabile l’ipotesi di cuiall’art. 314, comma 1 e non quella di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.È noto che l’art. 314 cod. proc. pen. prevede due diverse ipotesi: la prima,disciplinata dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., riguarda la, così detta,"ingiustizia sostanziale" della detenzione che ricorre quando una persona - proscioltaperché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto noncostituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - era stata sottoposta, per quelfatto, a misura cautelare privativa della libertà personale; la seconda, previstadall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., riguarda la così detta "ingiustizia formale" e siverifica quando una persona - prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata - siastata sottoposta, nel corso del procedimento o del processo, a misura cautelare privativadella libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la misura erastata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilitàpreviste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito.Questa Corte ha inoltre precisato che la disciplina di cui all'art. 314, comma 1,cod. proc. pen. relativa alla cd. ingiustizia sostanziale, si applica anche nel caso in cuil'assoluzione dell'imputato sia stata pronunciata in esito a giudizio abbreviato, sullabase dei medesimi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo dellamisura, posto che tale evenienza, correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nellafase cautelare e in quella di merito, è del tutto fisiologica. In questa ipotesi, il giudicedella riparazione, quando decide sull’esistenza del dolo o della colpa grave ostativiall’indennizzo, incontra il solo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi insede di cognizione, restando libero di valutare i fatti medesimi, ove accertati o nonnegati. (Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, Roccia, Rv. 287950 – 01; Sez. 4, n. 28441del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517).Il giudice della riparazione deve valutare - secondo un iter logico-motivazionaledel tutto autonomo rispetto a quello seguito nel giudizio di merito - se le condotte la cuisussistenza è stata accertata (o non negata) in quel giudizio, ancorché non integrantiestremi di reato, abbiano ingenerato la falsa apparenza di un illecito penale (Sez. 4,n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).Ciò posto, nel provvedimento impugnato la Corte dopo avere riportato numerosepronunzie della giurisprudenza di legittimità in tema, ha succintamente fatto riferimentoal contenuto di una serie di conversazioni intercettate tra gli autori delle condotte illecite,che facevano riferimento al [OSCURATO:PERSONA] e da cui si ricaverebbe la vicinanza del ricorrente acoloro che stavano progettando degli attentati in danno della vittima designata; inalcune conversazioni era direttamente coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe per questoconcorso, con colpa grave, a dare causa all’emissione della misura cautelare patita.La Corte di appello ha fatto rinvio ai passaggi della sentenza, in particolare apag. 56 della sentenza di assoluzione del Tribunale, in cui si afferma che la figura delBinario emerge in numerose occasioni e “rimane sullo sfondo della vicenda”,Ne ha desunto che, pur non essendo stata raggiunta la prova certa di unospecifico contributo e non essendo stato confermato un ruolo attivo nella realizzazionedegli attentati, con queste conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso a dare causa allamisura della custodia cautelare tenendo un comportamento gravemente colposo, idoneoad essere percepito come indicativo di una sua contiguità rispetto all’attività illecita, eostativo, ex art. 314 cod. proc. pen., al riconoscimento del diritto all’indennizzo.Si tratta di motivazione generica e non idonea a supportare il rigetto dell’istanzaproposta. La Corte non precisa in che modo la condotta del [OSCURATO:PERSONA], che non è stataritenuta sufficiente a fondare l’affermazione di responsabilità, abbia contribuitoall’adozione della misura cautelare; indica come gravemente colposa e ostativa al dirittoall'indennizzo la "vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, ma non spiega le ragioni diquesta valutazione né perché abbia creato l’apparenza di un coinvolgimento nei fattioggetto di imputazione. Va rilevato, allora, che non è ostativa alla riparazione la merafrequentazione con soggetti pregiudicati, a meno che non si tratti di unafrequentazione a contenuto "ambiguo" , tale da far ragionevolmente sospettare chesia connessa al compimento di attività illecite o caratterizzata da conversazioni dicontenuto criptico, e quindi colposa perché porta a pensare ad attività di tipo illecito. LaCorte di appello non spiega, inoltre, se le conversazioni siano attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] ovverose, come il ricorrente sostiene, siano conversazioni nelle quali altri interlocutori parlanodi un tal “[OSCURATO:PERSONA]”; nel qual caso l'ordinanza avrebbe dovuto spiegare che il giudiziodi cognizione ha ritenuto provata (o comunque non ha escluso) l'identificazione inBinario del "[OSCURATO:PERSONA]" menzionato dai conversanti.In sintesi, la motivazione resa dal Collegio è apparente perché valorizza unafrequentazione ambigua, senza spiegare da quali conversazioni questa frequentazionesia stata dedotta; per quali ragioni questa frequentazione abbia carattere ambiguo inrelazione alle condotte illecite realizzate da altri; perché possa essere ritenutagravemente colposa e sinergicamente rilevante rispetto all’adozione della misuracautelare.2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio allaCorte di appello di Palermo, che provvederà a colmare le lacune motivazionali suindicate,nel rispetto dei criteri stabiliti in tema dalla giurisprudenza, e a regolamentare le spesetra le parti. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presentegiudizio di legittimità.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]