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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 24965/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21039-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] rri, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 21039 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.21039/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto fondata l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa forense, all'avviso di addebito con cui l'INPS le ingiungeva di versare i contributi alla gestione separata per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2009; la Corte territoriale ha accertato che l'ammontare dei predetti redditi nel periodo di causa risultava inferiore alla soglia legale prevista in Euro 5.000,00, e, pertanto, ha ritenuto che i contributi richiesti non fossero dovuti, in quanto l'INPS, a ciò onerato, non aveva provato l'esercizio abituale dell'attività da parte della Mascolo; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto ch fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art.53, d.P.R. 917/1986, modificato dal D.Lgs. n. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, anche con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata in capo alla professionista, in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; afferma che il requisito dell'abitualità sarebbe emerso da circostanze quali: titolarità della partita I.V.A., iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] fin dal marzo 2005; nonché dall'affermazione da parte della professionista di aver svolto attività libero professionale quale avvocato in via esclusiva nel periodo di causa; rileva che i suddetti dati probatori già fornirebbero un materiale sufficiente a far ritenere accertato il carattere abituale dell'attività esercitata dall'odierna controricorrente, senza necessità di invocare l'adempimento dell'onere della prova da parte dell'INPS; il motivo non ha fondamento; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. .2, comma 26, della

I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; nel caso controverso, la statuizione di esenzione dall'obbligo contributivo è conseguita sia dalla constatazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, sia da un accertamento svolto in punto di fatto, avvalorato dalla corretta affermazione secondo la quale, a prescindere dagli elementi presuntivi acquisiti al giudizio, sarebbe spettato all'INPS apportare argomentazioni idonee a confutare il carattere occasionale dell'attività, dimostrando che la dimensione professionale prescelta dall'avvocato era qualificabile ex ante nel senso di una scelta caratterizzata da abitualità; non merita censura, pertanto, la sentenza della Corte d'appello di Salerno, la quale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso sopra richiamato; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 17 maggi 2022 DE:;).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21039-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] rri, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21039 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.21039/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto fondata l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa forense, all'avviso di addebito con cui l'INPS le ingiungeva di versare i contributi alla gestione separata per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2009; la Corte territoriale ha accertato che l'ammontare dei predetti redditi nel periodo di causa risultava inferiore alla soglia legale prevista in Euro 5.000,00, e, pertanto, ha ritenuto che i contributi richiesti non fossero dovuti, in quanto l'INPS, a ciò onerato, non aveva provato l'esercizio abituale dell'attività da parte della Mascolo; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto ch fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art.53, d.P.R. 917/1986, modificato dal D.Lgs. n. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, anche con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. "; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata in capo alla professionista, in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; afferma che il requisito dell'abitualità sarebbe emerso da circostanze quali: titolarità della partita I.V.A., iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] fin dal marzo 2005; nonché dall'affermazione da parte della professionista di aver svolto attività libero professionale quale avvocato in via esclusiva nel periodo di causa; rileva che i suddetti dati probatori già fornirebbero un materiale sufficiente a far ritenere accertato il carattere abituale dell'attività esercitata dall'odierna controricorrente, senza necessità di invocare l'adempimento dell'onere della prova da parte dell'INPS; il motivo non ha fondamento; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. .2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; nel caso controverso, la statuizione di esenzione dall'obbligo contributivo è conseguita sia dalla constatazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, sia da un accertamento svolto in punto di fatto, avvalorato dalla corretta affermazione secondo la quale, a prescindere dagli elementi presuntivi acquisiti al giudizio, sarebbe spettato all'INPS apportare argomentazioni idonee a confutare il carattere occasionale dell'attività, dimostrando che la dimensione professionale prescelta dall'avvocato era qualificabile ex ante nel senso di una scelta caratterizzata da abitualità; non merita censura, pertanto, la sentenza della Corte d'appello di Salerno, la quale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso sopra richiamato; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 17 maggi 2022 DE:;).
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