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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36451/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto il 12 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, in ogni caso, che la doglianza è reiterativa di questioni già correttamente disattese dal secondo giudice con argomentazioni formulate alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sui quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha rimarcato che non era emersa la prova della tenuità del valore economico della res ricettata e del danno patito dalla persona offesa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto il 12 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, in ogni caso, che la doglianza è reiterativa di questioni già correttamente disattese dal secondo giudice con argomentazioni formulate alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sui quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha rimarcato che non era emersa la prova della tenuità del valore economico della res ricettata e del danno patito dalla persona offesa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris