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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31710/2026

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lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; "(letti il ricorso proposti nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'ad. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta una carenza di motivazione ( presumibilmente legata, considerata la genrricità del rilievo) alla mancata applicazione dell'ad 131 bis, rilievo prospettato dall'appello e fatto oggetto di apposita rinunzia all'atto del concordato sulla pena rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil9 i P.Q.MiN 21 AGI 2026 L'ASSISTENT -IARIO Dou.ssa 4 2(e, /e!Ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; "(letti il ricorso proposti nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'ad. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta una carenza di motivazione ( presumibilmente legata, considerata la genrricità del rilievo) alla mancata applicazione dell'ad 131 bis, rilievo prospettato dall'appello e fatto oggetto di apposita rinunzia all'atto del concordato sulla pena rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibil9 i P.Q.MiN 21 AGI 2026 L'ASSISTENT -IARIO Dou.ssa 4 2(e, /e!Ge
Sentenza Cassazione n. 31710/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris