CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 44825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Tribunale di Pavia in data 10 febbraio 2020 aveva condannato i due imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, cod. pen. 1.1. Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo mancanza e vizio logico di motivazione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta inammissibilità del gravame proposto, laddove un'opportuna valutazione delle censure eccepite avrebbe dovuto condurre ad una rivalutazione, in termini più favorevoli, dell'entità della sanzione in concreto applicatagli. 1.2. La sentenza della Corte di appello di Milano è stata, altresì, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha personalmente proposto ricorso per cassazione, nello specifico lamentando la presenza di incongruenze logiche, contraddizioni e divergenze tali da non consentire di ritenere univocamente accertata la riferibilità alla sua persona della condotta delittuosa ascrittagli. 2. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1. Tale è, in primo luogo, quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità del Radulovic e la congruità della pena inflittagli. I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 2.2. Parimenti inammissibile è il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto da lui personalmente sottoscritto. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati .a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e. i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato, infatti, che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, 5., Rv. 273765-01). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]