CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2009
Cassazione n. 00802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'appello di Campobasso; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 settembre 1987; avverso la sentenza del 29 novembre 2022 del Tribunale di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata 1'8 novembre 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con la quale si chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Campobasso, all'esito del giudizio dibattimentale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non sussiste, ritenendo che la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse, che era stata sottoscritta dal predetto, non sarebbe stata resa in un atto pubblico e che, pertanto, la rispondenza a verità della dichiarazione circa l'assenza di precedenti condanne per reati afferenti alla gestione del gioco d'azzardo risulterebbe penalmente irrilevante. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello deducendo che le argomentazioni offerte nella sentenza impugnata sarebbero state valide solo fino all'entrata in vigore del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, normativa che invece equiparerebbe, all'art. 76, le dichiarazioni sostitutive effettuate dal privato ai sensi degli artt. 46 e 47 alle attestazioni formulate in un atto pubblico, stabilendo che esse sono considerate come fatte ad un pubblico ufficiale. E lo stesso art. 76 sanzionerebbe con le medesime pene previste dal codice penale la condotta di colui che rilascia dichiarazioni mendaci alla pubblica amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la norma di cui all'art. 76 del [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d. Igs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al codice penale e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 6, n. 15485 del 24/03/2009, Ferragli°, Rv. 24352; Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006, Esposito, Rv. 234203). La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso. Così deciso il 29 novembre 2