CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 38875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ( 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 5 e 6 I. n. 283 del 1962, a lui ascritto per avere venduto, quale titolare della "Costamar di [OSCURATO:PERSONA]", alla "[OSCURATO:PERSONA] F. & c. s.n.c." una partita di cozze spagnole con cariche microbiche superiore al limite consentito. Fatto commesso il 28 novembre 2017. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale, in quanto, ad avviso del difensore, nei confronti del Costantini, titolare di un'impresa individuale che esercita il commercio all'ingrosso, opererebbe la causa di non punibilità di cui all'art. 19 della I. n. 283 del 1962. Aggiunge il difensore che non sarebbe provata la riconducibilità alla ditta dell'imputato del prodotto ittico in questione, che, peraltro, venne rinvenuto nella cella frigorifera in giusta temperatura e non presentava apparenti anomalie. Osserva, ancora, il difensore che il materiale prelevato era insufficiente per l'esecuzione delle analisi, trattandosi di una sola aliquota. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello indicato la specifica norma che impone al commerciante di sottoporre ad analisi la partita di vongole regolarmente acquistate ed importate dalla Spagna, tramite la "[OSCURATO:SOCIETA]." e che, erano allevate in Spagna in una zona che non necessita di depurazione; di conseguenza, non vi era alcun motivo di sospetto tale da indurre il Costantini a sottoporre ad analisi il prodotto che aveva acquistato prima di confezionarlo per la successiva vendita. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta, dedotta con l'appello, di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Segnala, infine, il difensore che il Costantini è stato assolto, con sentenza del Tribunale di Ferrara del 2 dicembre 2019, dal reato di cui agli artt. 5 e 6 I. n. 283 del 1962, per non avere commesso il fatto, sicché è ravvisabile un contrasto di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. che legittima la revisione. 3. In data 23 settembre 2022, il difensore ha depositato memoria, con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso, allegando le sentenze di assoluzione dal reato ex art. 5 I. n. 283 del 283 emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ferrara in data 24 novembre 2021, 27 luglio 2021, 2 ottobre 2019, 21 novembre 2016.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per quanto di ragione. 2. In premessa, vale osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che (ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso) il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Va, poi, ulteriormente precisato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Ciò precisato, il primo motivo è infondato in relazione a tutte le censure sollevate. 3.1. Quanto al primo rilievo, il ricorrente non si confronta con il principio, costantemente affermato da questa Corte e qui da ribadire, secondo cui, in materia di alimenti, l'esimente speciale di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283 - per la quale le sanzioni ivi previste non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione - non opera quando il prodotto alimentare provenga, come nel caso in esame, da un produttore straniero, poiché, non essendovi la certezza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore, il distributore ha l'obbligo di verificare la conformità del prodotto, anche importato in confezioni originali, mediante controlli tali da garantirne la qualità (Sez. 3, n. 7383 del 04/11/2014, dep. 19/02/2015, Barile, Rv. 262407; Sez. 3, n. 17547 del 25/03/2010, dep. 07/05/2010, Fourrier, Rv. 247487). 3.2. Inconferente è il rilievo che, al momento del prelievo, le cozze vennero rinvenute nella cella frigorifera in giusta temperatura senza presentare apparenti anomalie, posto che il fatto addebitato all'imputato non si riferisce alla cattiva conservazione dei mitili, ma al superamento del limite consentito stabilito per le cariche microbiche. 3.3. Totalmente generica è la censura con cui si insinua l'inattendibilità delle analisi, posto che, come osservato dalla Corte di appello, l'art. 7 d.P.R. n. 327 del 1980 prevede espressamente che, in caso d'insufficienza del materiale da analizzare a costituire le cinque aliquote, risulta idonea l'analisi su un'unica aliquota, a condizione che il verbale di campionamento menzioni tale circostanza, ciò che si è verificato nell'ipotesi qui in esame. 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Si osserva che il Tribunale ha puntualmente rilevato i profili di colpa ascrivibili al Costantini, in quanto le vongole in esame sono state trattate e confezionate dalla stessa "Costamar" e non dall'allevatore spagnolo dei mitili, come risulta dalla dicitura posta sull'etichetta del prodotto; di conseguenza, gravava sulla "Costamar", quale importatore dei prodotti alimenti allevati in Paese dell'U.E., l'osservanza dell'obbligo di introdurre in Italia sostanze alimentari rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia (Sez. 3, n. 19604 del 28/02/2017, dep. 26/04/2017, Nebiolo, Rv. 270142), tanto più che, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie nemmeno erano state effettuate analisi dalla società estera allevatrice dei mitili. 4.2. Invero, l'obbligo di introdurre nel nostro paese sostanze alimentari rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia, grava anche nei confronti dell'importatore di prodotti alimentari confezionati in paesi dell'Unione Europea e la sua inottemperanza determina la responsabilità dello stesso a titolo di colpa in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 I. 30 aprile 1962 n. 283, configurabile ancor prima dell'effettiva messa in commercio del prodotto alimentare sul territorio nazionale, atteso che il limite alla libertà di circolazione dei prodotti nell'ambito dell'Unione è legittimamente configurabile a salvaguardia della salute pubblica (Sez. 3, n. 2205 del 04/10/2005, dep. 19/01/2006, Moine, Rv. 233006). 5. Il terzo motivo è inammissibile.5.1. Si rammenta che, come prevede il chiaro dettato letterale, la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. In particolare, ai fini qui di interesse, con riguardo a tale ultimo requisito il legislatore esclude l'applicabilità della causa di non punibilità nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 5.2. Orbene, nel caso di specie la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avendo ravvisato l'abitualità del comportamento dai precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato, elemento dirimente in relazione al quale il ricorrente omette di prendere posizione. 5.3. Si osserva, infine, che la prospettazione di un asserito ne bis idem è manifestamente infondata, posto che le precedenti sentenze assolutorie, depositate con la memoria, emesse a carico del Costantini si riferiscono sì al medesimo reato ma commesso - come emerge dai relativi capi di imputazione - in periodi diversi (2 maggio 2016, 21 agosto 2014, 7 marzo 2019, 15 maggio 2018) rispetto alla data di realizzazione del fatto contestato nel presente processo, ossia il 28 novembre 2017. 6. Per le argomentazioni sin qui esposte, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua