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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49517/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avvero l'ordinanza del di custodia cautelare in carcere emessa il 10 dicembre 2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto g,210 di cocaina occultati all'interno dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], in Modena il 16 novembre 2019.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari a fronte di un fatto risalente, obliterando, altresì che i coindagati si trovano sottoposti a misura meno afflittiva e che, concluse le indagini, pende richiesta di definizione dei procedimenti a loro carico con rito alternativo; 2.2.violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai presupposti per l'applicazione della misura a carico dell'indagato in presenza di identico fatto per il quale, diversa autorità giudiziaria, ha già proceduto con la richiesta cautelare tanto che l'indagato è stato consegnato all'Italia in forza di tale titolo; non considera il Tribunale che la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la preclusione processuale derivante dall'applicazione di misura cautelare anche fra procedimenti diversi, aventi ad oggetto il medesimo fatto.

Certamente, poi l'autorità giudiziaria di Modena era a conoscenza delle parallele indagini in corso a Trento; 2.3.violazione di legge, in relazione agli artt. 28, 29 e 30 cod. proc. pen. poiché l'applicazione della misura deve ritenersi preclusa in pendenza di indagini preliminari pendenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie che, implicitamente, hanno riconosciuto la propria competenza.

Evidenzia che l'autorità giudiziaria di Trento a meno che per il ricorrente, ha emesso decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Non è contestata dal ricorrente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che costituiscono, altresì, oggetto dell'addebito per il quale, in esecuzione del mandato di arresto europeo, [OSCURATO:PERSONA] è stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana a seguito di ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento.

Secondo l'ordinanza impugnata non è revocabile in dubbio che il fatto oggetto della contestazione è il medesimo posto a base dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che, però, ha una più ampia portata perché in tale ordinanza sono contestati il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990 e altri episodi di trasporto e/o cessione di sostanze stupefacenti.Cionondimeno, il Tribunale ha respinto la richiesta difensiva di rilevare la sussistenza del bis in idem, perché ha ritenuto che tale principio è operante, in fase cautelare, solo in presenza di fatti per i quali procede la stessa autorità giudiziaria.

Le conclusioni del Tribunale non sono censurabili e fanno corretta applicazione di principi univocamente affermati nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla più risalente sentenza Donati (Sez.U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800) e confermati nelle decisioni più recenti.

In ogni caso l'esame di tale questione era precluso poiché l'eccezione di bis in idem non è rilevabile dinanzi al giudice dell'impugnazione cautelare, stante la competenza funzionale di questi, circoscritta alla verifica incidentale della gravità indiziaria, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Fejzaj, Rv. 279819; Sez. 5, n. 1907 del 1995, Zafforo, Rv. 202630).

Lo stesso ricorrente, infine, ha escluso che per i reati per i quali procede l'autorità giudiziaria di Trento sia sopraggiunto decreto che dispone il giudizio o altra forma di esercizio dell'azione penale, diversamente che per gli altri coindagati.

Non possiede efficacia dirimente, ai fini della questione posta dal ricorrente, il rilievo del Tribunale sulla incidenza, ai fini del ne bis in idem, di un conflitto positivo di competenza poiché tale evenienza è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tal caso, è applicabile la disciplina relativa alle modalità di computo di decorrenza delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 34547 del 22/07/2015, Gallo, Rv. 264693). 2.11 Tribunale del riesame ha ritenuto attuali le esigenze cautelari - pericolo di fuga e reiterazione di condotte dello stesso genere- nonostante si trattasse di fatto risalente, valorizzando la circostanza che il ricorrente dimora all'estero e la gravità dei fatti, che vedevano il ricorrente inserito anche in un gruppo operante all'estero ove potrebbe contare sull'aiuto dei correi, non essendo registrate condotte "antagoniste" da parte dell'indagato.

Unica misura adeguata è stata ritenuta quella della custodia in carcere per prevenire il pericolo di allontanamento.

Le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sono affatto illogiche e discendono da circostanze pacifiche in fatto poiché è indubbio che l'indagato, dimorante all'estero, avesse poi accettato di effettuare trasporti di droga in varie province italiane, perlomeno in due occasioni.

Va solo rilevato, con riferimento all'adeguatezza della misura applicata, che con provvedimento 30 settembre 2022 il Tribunale di Modena ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella del divieto di dimora nella provincia di Modena dopo che analoga misura, qualche giorno prima - con divieto di dimora nella provincia di Bolzano - era stata disposta dall'autorità giudiziaria di Trento.

L'epilogo della vicenda cautelare del ricorrente preclude, pertanto, ulteriori valutazioni sul punto da parte del Collegio. 3.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avvero l'ordinanza del di custodia cautelare in carcere emessa il 10 dicembre 2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto g,210 di cocaina occultati all'interno dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], in Modena il 16 novembre 2019. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari a fronte di un fatto risalente, obliterando, altresì che i coindagati si trovano sottoposti a misura meno afflittiva e che, concluse le indagini, pende richiesta di definizione dei procedimenti a loro carico con rito alternativo; 2.2.violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai presupposti per l'applicazione della misura a carico dell'indagato in presenza di identico fatto per il quale, diversa autorità giudiziaria, ha già proceduto con la richiesta cautelare tanto che l'indagato è stato consegnato all'Italia in forza di tale titolo; non considera il Tribunale che la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la preclusione processuale derivante dall'applicazione di misura cautelare anche fra procedimenti diversi, aventi ad oggetto il medesimo fatto. Certamente, poi l'autorità giudiziaria di Modena era a conoscenza delle parallele indagini in corso a Trento; 2.3.violazione di legge, in relazione agli artt. 28, 29 e 30 cod. proc. pen. poiché l'applicazione della misura deve ritenersi preclusa in pendenza di indagini preliminari pendenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie che, implicitamente, hanno riconosciuto la propria competenza. Evidenzia che l'autorità giudiziaria di Trento a meno che per il ricorrente, ha emesso decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Non è contestata dal ricorrente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che costituiscono, altresì, oggetto dell'addebito per il quale, in esecuzione del mandato di arresto europeo, [OSCURATO:PERSONA] è stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana a seguito di ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento. Secondo l'ordinanza impugnata non è revocabile in dubbio che il fatto oggetto della contestazione è il medesimo posto a base dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che, però, ha una più ampia portata perché in tale ordinanza sono contestati il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990 e altri episodi di trasporto e/o cessione di sostanze stupefacenti.Cionondimeno, il Tribunale ha respinto la richiesta difensiva di rilevare la sussistenza del bis in idem, perché ha ritenuto che tale principio è operante, in fase cautelare, solo in presenza di fatti per i quali procede la stessa autorità giudiziaria. Le conclusioni del Tribunale non sono censurabili e fanno corretta applicazione di principi univocamente affermati nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla più risalente sentenza Donati (Sez.U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800) e confermati nelle decisioni più recenti. In ogni caso l'esame di tale questione era precluso poiché l'eccezione di bis in idem non è rilevabile dinanzi al giudice dell'impugnazione cautelare, stante la competenza funzionale di questi, circoscritta alla verifica incidentale della gravità indiziaria, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Fejzaj, Rv. 279819; Sez. 5, n. 1907 del 1995, Zafforo, Rv. 202630). Lo stesso ricorrente, infine, ha escluso che per i reati per i quali procede l'autorità giudiziaria di Trento sia sopraggiunto decreto che dispone il giudizio o altra forma di esercizio dell'azione penale, diversamente che per gli altri coindagati. Non possiede efficacia dirimente, ai fini della questione posta dal ricorrente, il rilievo del Tribunale sulla incidenza, ai fini del ne bis in idem, di un conflitto positivo di competenza poiché tale evenienza è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tal caso, è applicabile la disciplina relativa alle modalità di computo di decorrenza delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 34547 del 22/07/2015, Gallo, Rv. 264693). 2.11 Tribunale del riesame ha ritenuto attuali le esigenze cautelari - pericolo di fuga e reiterazione di condotte dello stesso genere- nonostante si trattasse di fatto risalente, valorizzando la circostanza che il ricorrente dimora all'estero e la gravità dei fatti, che vedevano il ricorrente inserito anche in un gruppo operante all'estero ove potrebbe contare sull'aiuto dei correi, non essendo registrate condotte "antagoniste" da parte dell'indagato. Unica misura adeguata è stata ritenuta quella della custodia in carcere per prevenire il pericolo di allontanamento. Le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sono affatto illogiche e discendono da circostanze pacifiche in fatto poiché è indubbio che l'indagato, dimorante all'estero, avesse poi accettato di effettuare trasporti di droga in varie province italiane, perlomeno in due occasioni. Va solo rilevato, con riferimento all'adeguatezza della misura applicata, che con provvedimento 30 settembre 2022 il Tribunale di Modena ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella del divieto di dimora nella provincia di Modena dopo che analoga misura, qualche giorno prima - con divieto di dimora nella provincia di Bolzano - era stata disposta dall'autorità giudiziaria di Trento. L'epilogo della vicenda cautelare del ricorrente preclude, pertanto, ulteriori valutazioni sul punto da parte del Collegio. 3.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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