Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20731/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della penaisono riproduttivi di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che, anche 'in conseguenza dei plurimi precedenti penali e dell'accertata condotta (che il ricorrente tenta di sminuire con precluso riferimento al merito), ha ritenuto congruamente individuata escludendo che potesse essere valorizzati altri elementi pur enunciati dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della penaisono riproduttivi di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che, anche 'in conseguenza dei plurimi precedenti penali e dell'accertata condotta (che il ricorrente tenta di sminuire con precluso riferimento al merito), ha ritenuto congruamente individuata escludendo che potesse essere valorizzati altri elementi pur enunciati dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04